“RECUPERO FRAZIONE ORARIE” E se il Ds lo imponesse d’autorità?
Data: Mercoledì, 16 febbraio 2011 ore 02:00:00 CET
Argomento: Redazione


Rendo pubblica la mia lettera di contestazione ad una Circolare del mio DS.  Pur potendo allegare la Circolare in questione preferisco fornire solo gli argomenti per cui ho pensato che andava rispedito al mittente il suo scritto come non ricevibile.
Al DS (***) e Presidente del Collegio dei Docenti.
p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto.
Il sottoscritto prof. Sicali Giovanni, ritiene che non deve né merita essere accolta la Circolare interna del 09/02/2011, rivolta ai Docenti del (***) e avente come oggetto: “ORARIO DELLE LEZIONI. RECUPERO FRAZIONE ORARIE”  per i seguenti motivi:
1.    Il Collegio dei docenti, al quale spetta per titolo,  non ha deliberato nulla in merito alla questione del recupero dei minuti sull’orario delle ore di lezioni. Il problema era stato demandato ai singoli CdC.
2.    Il Consiglio di Istituto ha già deciso e approvato, in ottobre, l’orario in vigore e se crede di avere sbagliato può ripresentare al CSA un nuovo orario per il(***).
3.    La riduzione a meno di 60 minuti viene, a tutt’oggi, normata dalle CM 243 del 22/09/1979 e 192/80 (motivi di necessità e doppi turni); la CM 620/97 (che demanda alla scuola la decisione di riduzione fatta per motivi di necessità); l’accordo del 27 luglio 2000 art. unico (che nonostante la Legge  59/ 1997 e il DPR 275/99 art. 4 sull’autonomia didattica conferma le norme sull’orario di lavoro dei docenti).
4.    Anche se degli scatti stipendiali non si parla più ed è stato bloccato il CCLN del  2006, questo resta in vigore e vale l’art. 28, comma 8: “Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”. Nella circolare non c’è cenno del CCLN.
5.    Le Organizzazioni sindacali si sono sempre pronunciate a difesa del CCNL e non solo i “comunisti” della Flc-Cgil ma persino la Cisl. Si può anche non condividere la riduzione oraria (art. 28 c.8) ma le ore non prestate e pagate non vanno recuperate in alcun modo.
6.    La riforma scolastica Gelmini non ha innovato nulla sui tempi di lezione, perché, da quando esiste la scuola statale in Italia, le ore sono state sempre intese di 60 minuti. In nessun dispositivo normativo della "Riforma” si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla abrogazione della possibilità di ridurre l´orario delle lezioni, né tanto meno una Guida della riforma al pubblico (pag. 8-9) può avere cogenza di norma.  La Gelmini non ha abrogato le CM  di cui al mio punto 2.
7.    L’argomento della Circolare che richiamo l’art. 3 della Costituzione per stabilire che tutti i docenti restituiscano alla scuola i minuti “non lavorati” è un boomerang.  Perché è vero il contrario di quanto argomentato dal DS. Siccome infatti chi insegna dalle seconde in su è impossibilitato a fare ore di 60 minuti per  causa di “forza maggiore”, per parità i docenti delle prime classi gelminiane si devono attenere solo all’orario in vigore, già approvato.
8.    La debolezza e il sotterfugio della Circolare si manifesta lampante nella citazione dell’art. 4 del DPR 275/99, comma 2b, che risulta estrapolata dal contesto in cui è inserita. Il titolo dell’art. 4 infatti recita: “Autonomia DIDATTICA”. Offre quindi direttive sulla flessibilità oraria e sull’organizzazione didattica in cui la legge prevede una certa autonomia. Ma la riduzione oraria nel (***) non è stata decisa per esigenze “didattiche”.
9.    Il Consiglio di Istituto – è scritto nella Circolare - ha  “deciso con ponderazione” (che tipo di peso = “pondus”?) di addolcire l’OdG del DS diversificando le modalità del recupero dei “debiti in minuti” da parte dei docenti del (pag. 2 della Circolare), commettendo un abuso di potere. I docenti non hanno nessun dovere di restituire né tempo né denaro. Anzi.
10.    La Magistratura si è espressa già tante volte sulla applicazione delle circolari di cui al mio punto 2 facendo pagare – di volta in volta - il conto dovuto e le spese processuali dalle istituzioni scolastiche:
a.    Sentenza del giudice del lavoro di Reggio Emilia: 10/10/2002
b.    Sentenza Corte d’Appello di Torino – sez. Lavoro: 28/02/2005
c.    Sentenza Corte d’Appello di Venezia: 11/10/2005
d.    Sentenza del giudice del lavoro di Ragusa: 12/01/2010
e.    Sentenza del giudice del lavoro di Saluzzo: 26/10/2010


Giovanni Claudio Sicali
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