“RECUPERO FRAZIONE ORARIE” E se il Ds lo imponesse d’autorità?
Data: Mercoledì, 16 febbraio 2011 ore 02:00:00 CET Argomento: Redazione
Rendo pubblica la mia
lettera di contestazione ad una Circolare del mio DS. Pur potendo
allegare la Circolare in questione preferisco fornire solo gli
argomenti per cui ho pensato che andava rispedito al mittente il suo
scritto come non ricevibile.
Al DS (***) e Presidente del Collegio dei Docenti.
p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto.
Il sottoscritto prof. Sicali Giovanni, ritiene che non deve né merita
essere accolta la Circolare interna del 09/02/2011, rivolta ai Docenti
del (***) e avente come oggetto: “ORARIO DELLE LEZIONI. RECUPERO
FRAZIONE ORARIE” per i seguenti motivi:
1. Il Collegio dei docenti, al quale spetta per
titolo, non ha deliberato nulla in merito alla questione del
recupero dei minuti sull’orario delle ore di lezioni. Il problema era
stato demandato ai singoli CdC.
2. Il Consiglio di Istituto ha già deciso e
approvato, in ottobre, l’orario in vigore e se crede di avere sbagliato
può ripresentare al CSA un nuovo orario per il(***).
3. La riduzione a meno di 60 minuti viene, a
tutt’oggi, normata dalle CM 243 del 22/09/1979 e 192/80 (motivi di
necessità e doppi turni); la CM 620/97 (che demanda alla scuola la
decisione di riduzione fatta per motivi di necessità); l’accordo del 27
luglio 2000 art. unico (che nonostante la Legge 59/ 1997 e il DPR
275/99 art. 4 sull’autonomia didattica conferma le norme sull’orario di
lavoro dei docenti).
4. Anche se degli scatti stipendiali non si parla più
ed è stato bloccato il CCLN del 2006, questo resta in vigore e
vale l’art. 28, comma 8: “Per quanto attiene la riduzione dell'ora di
lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla
didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n.
243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari
in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal
consiglio di circolo o d’istituto”. Nella circolare non c’è cenno del
CCLN.
5. Le Organizzazioni sindacali si sono sempre
pronunciate a difesa del CCNL e non solo i “comunisti” della Flc-Cgil
ma persino la Cisl. Si può anche non condividere la riduzione oraria
(art. 28 c.8) ma le ore non prestate e pagate non vanno recuperate in
alcun modo.
6. La riforma scolastica Gelmini non ha innovato
nulla sui tempi di lezione, perché, da quando esiste la scuola statale
in Italia, le ore sono state sempre intese di 60 minuti. In nessun
dispositivo normativo della "Riforma” si fa riferimento, direttamente o
indirettamente, alla abrogazione della possibilità di ridurre l´orario
delle lezioni, né tanto meno una Guida della riforma al pubblico (pag.
8-9) può avere cogenza di norma. La Gelmini non ha abrogato le
CM di cui al mio punto 2.
7. L’argomento della Circolare che richiamo l’art. 3
della Costituzione per stabilire che tutti i docenti restituiscano alla
scuola i minuti “non lavorati” è un boomerang. Perché è vero il
contrario di quanto argomentato dal DS. Siccome infatti chi insegna
dalle seconde in su è impossibilitato a fare ore di 60 minuti per
causa di “forza maggiore”, per parità i docenti delle prime classi
gelminiane si devono attenere solo all’orario in vigore, già approvato.
8. La debolezza e il sotterfugio della Circolare si
manifesta lampante nella citazione dell’art. 4 del DPR 275/99, comma
2b, che risulta estrapolata dal contesto in cui è inserita. Il titolo
dell’art. 4 infatti recita: “Autonomia DIDATTICA”. Offre quindi
direttive sulla flessibilità oraria e sull’organizzazione didattica in
cui la legge prevede una certa autonomia. Ma la riduzione oraria nel
(***) non è stata decisa per esigenze “didattiche”.
9. Il Consiglio di Istituto – è scritto nella
Circolare - ha “deciso con ponderazione” (che tipo di peso =
“pondus”?) di addolcire l’OdG del DS diversificando le modalità del
recupero dei “debiti in minuti” da parte dei docenti del (pag. 2 della
Circolare), commettendo un abuso di potere. I docenti non hanno nessun
dovere di restituire né tempo né denaro. Anzi.
10. La Magistratura si è espressa già tante volte
sulla applicazione delle circolari di cui al mio punto 2 facendo pagare
– di volta in volta - il conto dovuto e le spese processuali dalle
istituzioni scolastiche:
a. Sentenza del giudice del lavoro di Reggio Emilia:
10/10/2002
b. Sentenza Corte d’Appello di Torino – sez. Lavoro:
28/02/2005
c. Sentenza Corte d’Appello di Venezia: 11/10/2005
d. Sentenza del giudice del lavoro di Ragusa:
12/01/2010
e. Sentenza del giudice del lavoro di Saluzzo:
26/10/2010
Giovanni Claudio Sicali
redazione@aetnanet.org
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