Docenti o ATA trasferiti d’ufficio non devono essere inseriti in coda nelle graduatorie d’istituto.
Data: Lunedì, 07 febbraio 2011 ore 16:30:00 CET Argomento: Sindacati
Il Tribunale di
Rossano conferma quanto, da sempre, sostenuto dal SAB; i docenti o
gli ATA trasferiti
d’ufficio, nella nuova sede di arrivo, non devono essere inseriti in
coda nelle graduatorie d’istituto, ma tra i
titolari degli anni precedenti.
Il contratto nazionale integrativo del 16/2/2010 che ha
regolamentato la mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2010/11,
stabilisce agli artt. 21, 23 e 48, rispettivamente docenti infanzia e
primaria, media e superiore, personale ATA, i criteri da adottare per
l’individuazione dei perdenti posto, in presenza di contrazioni
d’organico che determinano situazioni di soprannumerarietà rispetto ai
posti autorizzati.
In particolare la predetta normativa contrattuale, obbliga i
dirigenti scolastici a formulare graduatorie interne d’istituto per
individuare il perdente posto tenendo presente che, in fase di tale
formulazione, a prescindere dal punteggio posseduto, deve essere
considerato in soprannumero chi, dal precedente 1° settembre, è entrato
a far parte dell’organico della scuola per aver presentato,
volontariamente, domanda di trasferimento.
Se poi da tale data siano entrati a far parte dell’organico più docenti
o ATA, il dirigente deve valutare la posizione dei singoli; se fra
questi vi sia qualcuno che ha ottenuto il trasferimento d’ufficio o a
domanda condizionata, perché proveniente da altra scuola come perdente
posto nel precedente anno scolastico, questi, anche con punteggio
inferiore, non deve essere considerato come ultimo arrivato, bensì
inserito nella graduatoria alla pari di coloro già titolari negli anni
precedenti in quella scuola.
Il perdente posto diventa chi ha ottenuto il trasferimento a
domanda, anche se con maggior punteggio.
Nel merito, presso l’I.C. di San Giorgio Albanese, per l’a.s.
2009/10 venivano trasferiti più insegnati di scuola primaria, alcuni a
domanda, altri d’ufficio con domanda condizionata perché perdenti posto
nell’ex scuola di titolarità.
Per l’a.s. 2010/11, verificandosi in organico la contrazione di
un posto, si rendeva necessario individuare il docente in soprannumero.
Nella prima fase, il dirigente scolastico, considerava
soprannumeraria l’insegnante B.S. di Corigliano Calabro, con minor
punteggio; avverso tale provvedimento, veniva presentato reclamo
patrocinato dal SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco
Sola.
Al dirigente è stato argomentato che B.S. non doveva essere
considerata ultima arrivata, poiché il suo trasferimento non era stato
disposto a domanda volontaria, bensì d’ufficio con domanda
condizionata, in quanto già perdente posto nella scuola di ex
titolarità: l’I.C. di San Demetrio C.ne.
Alla luce della normativa contrattuale sopra richiamata, B.S.
aveva diritto ad essere inserita in graduatoria come docente già
titolare nella scuola (art. 21 c. 9 punto 2 del predetto contratto).
Il dirigente accoglieva il reclamo e individuava soprannumeraria
altra insegnante trasferita a domanda; quest’ultima proponeva, a sua
volta, ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, avverso
il trasferimento consequenziale, chiamando in causa, come
controinteressata B.S., difesa in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito
del foro di Castrovillari.
Il Giudice, con ordinanza n. 2003, rigetta il ricorso, conferma
la titolarità di B.S., il trasferimento della ricorrente e quanto
sostenuto dal SAB rispetto alla normativa contrattuale richiamata.
F.to
Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
www.sindacatosab.it
(Fed.ne
Scuola.Base)
Francesco Sola Segretario Generale SAB
www.sindacatosab.it
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