Con circolare 3 febbraio 2011 n. 9 il Miur
comunica che in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato per
il 2011, che, come comunicato dal MEF in data 14 gennaio 2011, è
pari all’1,5 per cento, i limiti massimi di reddito, ai fini
dell'esenzione dalle tasse scolastiche sono rivalutati, per l'anno
scolastico 2011/2012, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente
numero di persone
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limite massimo di reddito per l'anno
scolastico 2010/2011 riferito all'anno d'imposta 2009
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rivalutazione in ragione dell’1,5% con
arrotondamento all’unità di euro superiore
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limite massimo di reddito espresso in euro per
l'a.s. 2011/2012 riferito all'anno d'imposta 2010
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1
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4.945,00
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75,00
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5.020,00
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2
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8.203,00
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124,00
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8.327,00
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3
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10.544,00
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159,00,
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10.703,00
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4
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12.593,00
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189,00
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12.782,00
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5
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14.640,00
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220,00
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14.860,00
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6
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16.593,00
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249,00
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16.842,00
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7 e oltre
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18.540,00
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279,00
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18.819,00
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Resta confermato l’esonero dal pagamento delle
tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al
primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
Il versamento del contributo da parte di candidati
esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente
deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente
qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di
laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle
autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, dev'essere
stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le
predette prove di laboratorio. Il pagamento della tassa erariale,
nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato
all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla
definizione della loro sede d’esame da parte del competente
Direttore Generale.