Cobas, Rifiutare le prove Invalsi
Data: Domenica, 30 gennaio 2011 ore 16:00:00 CET
Argomento: Sindacati


COBAS Comitati di Base della Scuola
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LE SCUOLE RIFIUTANO LE SPERIMENTAZIONI SUL MERITO

ORA RIFIUTIAMO LE PROVE INVALSI
(CHE NON SONO OBBLIGATORIE)

È ormai chiaro a tutti, anche a coloro che in questi anni si erano affannati a sostenere la “cultura della valutazione”, quale sia la finalità vera dei test INVALSI: agganciare a questi risultati la carriera dei docenti. A SECONDA DI COME I TUOI STUDENTI SVOLGONO I QUIZ, SARÀ STABILITO IL TUO STIPENDIO. È questo infatti il succo delle sperimentazioni sul merito che la Gelmini sta cercando di far partire in 4 città italiane. MA SIA A PISA CHE A TORINO CHE A NAPOLI il Ministero non è riuscito a trovare le 20 scuole che dovevano sottoporsi alla sperimentazione sul merito: i Collegi docenti, in massa e a larghissima maggioranza, hanno detto NO. Il Ministero allora ha aggiunto altre due città (Milano e Cagliari) ed ha allargato alle intere province di Torino e Napoli la ricerca delle scuole volontarie. I docenti italiani hanno dato, per noi tutti, una grandissima prova di resistenza e di difesa della libertà di insegnamento. Ora sta a noi opporci nelle nostre scuole alle prove INVALSI che, è bene ricordarlo, non sono affatto obbligatorie.
Gli scorsi anni i Dirigenti scolastici hanno impedito ai Collegi docenti di esprimersi sulla questione delle prove Invalsi affermando che esse sono obbligatorie e che il Collegio non ha competenza in materia. Tali affermazioni non sono esatte: i dirigenti non ricevono ordini dall’INVALSI né dal direttore dell’Ufficio Regionale, tanto meno dagli ispettori. I dirigenti devono presiedere i Collegi Docenti garantendo il rispetto delle scelte didattiche; inoltre devono ascoltare i genitori e informarli, seriamente. Se non lo fanno, si pongono come esecutori illegittimi della volontà gerarchica di quelli che considerano loro superiori e calpestano le prerogative degli organi collegiali. Occorre farglielo notare, perché il conflitto non è tra insegnanti e dirigenti, ma tra didattica libera degli insegnanti e didattica autoritaria e normativa del ministero.
1) Quali sono le classi e le materie interessate? Per matematica e italiano, seconde e quinte della suola primaria, prime della scuola secondaria di primo grado (la classe terza è già testata con l’esame di stato), seconde della scuola secondaria di secondo grado. Le prove si svolgeranno nel mese di maggio
2) È vero che le prove INVALSI rientrano negli obblighi di servizio? E’ assolutamente infondato: il contratto nazionale non prevede nulla di tutto ciò (Cfr CCNL 2006-2009 art. 28 e art. 29).
3) Le prove Invalsi sono obbligatorie? No, l’unica prova obbligatoria è quella dell’esame di terza media, prevista dalla legge 176/07 all’interno dell’esame di stato. Per tutte le altre classi non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI.
4) È vero che c’è una circolare che parla di obbligatorietà? Sì, è vero; per essere precisi: lo scorso anno il MIUR ha emanato una circolare (n° 86, del 22 ottobre 2009), quest’anno addirittura vuole cavarsela con una Nota [Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813] che recita: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.” Ma le circolari e le Note ministeriali non sono fonti del diritto: interpretano la legge e possono prevedere modalità applicative, ma non sono vincolanti, né tantomeno possono far sorgere diritti o obblighi Su questo punto c’è un’ampia casistica giurisprudenziale ma sono, in particolare, decisive due recenti sentenze della Corte di cassazione:la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010 prevede che “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell'amministrazione finanziaria, che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione”. Altra sentenza storica ed importante sul punto è quella della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione: natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: la circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.
Naturalmente se una circolare non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, tantomeno può vincolare un’ Istituzione scolastica dotata di autonomia e men che mai può farlo una semplice nota”!
5) È legittimo che il Dirigente aderisca in nome della scuola alle prove INVALSI? No; la dirigenza scolastica non ha alcuna facoltà di aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001). Gli atti unilaterali dei Dirigenti, sulla materia in oggetto, non possono avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto in alcun modo a partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse.
6) Il Collegio Docenti può deliberare la non adesione alle prove INVALSI? Certamente sì: il Collegio docenti ha competenza generale in campo didattico da esercitare nel rispetto della libertà insegnamento del singolo docente costituzionalmente garantita. Infatti, l’art. 7 comma 2 del testo unico sulla scuola prevede che “il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; ..
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; …) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti”. Inoltre, il regolamento sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art. 4 c.4 :” Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, Coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
La Nota Miur è in palese contrasto con le norme citate, in quanto impone al Collegio docenti una specifica tecnica di valutazione dell’andamento complessivo dell’azione didattica, riducendone quindi arbitrariamente la discrezionalità e la competenza
7) Se il Collegio Docenti ha espresso un voto contrario alle prove INVALSI, ma il Dirigente ha già iscritto la nostra scuola, possiamo ugualmente rifiutarci di somministrare le prove? Sì; è il Dirigente che ha compiuto un atto illegittimo visto che ogni decisione che riguarda la didattica deve essere deliberata dal Collegio Docenti. Senza una delibera favorevole del Collegio, nessuno può imporre una qualsiasi attività ai docenti;
8) Se la nostra scuola è una scuola campione, è vero che siamo obbligati a svolgere le prove? Non è affatto vero; il fatto di essere una scuola campione non inficia tutto l’assetto normativo finora ricordato. Essere una scuola campione significa solamente che il giorno della somministrazione saranno presenti a scuola dei somministratori esterni. Ma ovviamente nemmeno loro hanno il potere di sovvertire una decisione contraria del Collegio Docenti.
9) Può il Dirigente obbligarci a riunioni di preparazione alla prova INVALSI e ad altre ore di lavoro per la loro correzione? E’ cosa totalmente illegittima: il lavoro straordinario deve essere previsto dal Pof, cioè essere approvato dal Collegio docenti; inoltre è opportuno precisare che il lavoro straordinario è volontario e non può essere imposto con un obbligo di servizio; esso, altro dettaglio, deve essere pagato, perché la correzione delle prove Invalsi non rientra nelle 40 + 40 ore previste dal Contratto nazionale.
10) È legittimo cambiare la programmazione giornaliera di una classe per effettuare le prove? È legittimo che il giorno delle prove alcuni docenti siano mandati in altre classi? No, si tratta di violazione della libertà di insegnamento: la programmazione dell’attività didattica è liberamente scelta dall’insegnante; solo una delibera del Collegio può permettere modifiche di questo tipo. Dunque il giorno delle prove comportiamoci così: qualunque richiesta di modificare il normale andamento della didattica (lasciare la nostra classe per permettere la somministrazione del test ad altri colleghi, nostro spostamento in altra classe per somministrare il test, spostamento della nostra classe nel nostro orario in altro locale della scuola, ecc.) rifiutarsi e chiedere al DS un ordine di servizio scritto.
11) Cosa può fare la RSU? La Rsu può chiedere un incontro (e congiuntamente inviare una lettera) con il DS in cui si chiarisca che, senza una delibera del Collegio che approvi l’adesione agli Invalsi, si impugneranno gli ordini di servizio sui cambiamenti di orario e di programmazione in quanto illegittimi, chiamando il DS a pagare di tasca propria il lavoro in più svolto dai docenti (ad es. nella correzione delle prove).
12) Cosa possono fare i docenti? Pretendere che il Collegio si esprima e, nel caso in cui il DS rifiuti di mettere l’argomento all’odg, raccogliere le firme per un collegio docenti straordinario: il DS infatti è obbligato a convocare il Collegio se 1/3 dei componenti ne fa richiesta.


PROMEMORIA sulla illegittimità delle prove INVALSI

Bisogna prendere posizione su qualcosa che sta rischiando di passare sotto silenzio nelle nostre scuole: l'imposizione dei Test Invalsi!

Tutti i dirigenti scolastici sembrano propensi a imporre come obbligatoria la somministrazione delle prove, che invece per i docenti non lo è e presenta vari aspetti di illegittimità.

Per invitare le scuole alla somministrazione delle prove INVALSI, quest’anno il Ministero non si è scomodato nemmeno a fare una circolare, se la cava con una semplice Nota. Con la Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813 si afferma ancora una volta il principio della collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dall’INVALSI.
Si specifica che l’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53 assegna all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
In realtà in tale provvedimento, che è legge, si desume la obbligatorietà della somministrazione della detta prova da parte delle scuole, però il discorso è diverso per quanto concerne il personale in servizio. Non è scritto da nessuna parte che i Docenti siano tenuti obbligatoriamente a somministrare le prove: il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra gli obblighi di servizio, né nella funzione docente.
Indicazioni di qualunque tipo sulla materia in oggetto non possono avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non è tenuto (vedasi anche l’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento) in alcun modo a partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse, se non le condivide: ciascun docente ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di decidere quali attività debbano essere svolte (sulla base del POF d’Istituto e della programmazione annuale e settimanale) senza che chicchessia possa imporre altre attività prive dell’adesione degli insegnanti dell’Istituto, poiché l’impostazione della didattica e dei criteri di valutazione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti.
Se ne deduce che il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà o potere di aderire autonomamente alle prove Invalsi, poiché tale decisione sarebbe illegittima, secondo la normativa vigente e, tanto più sarebbe illegittima se il Collegio dei Docenti delibera la non adesione alle prove Invalsi.
Inoltre, si ricorda che la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare (e una Nota dovrebbe aver anche meno valore di una circolare!) ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura nemmeno la stessa autorità che l'ha emanata e ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non può aver riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, né può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, in quanto non può contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerata alla stregua di norma regolamentare vera e propria. Inoltre, la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincoli gli uffici gerarchicamente sotto-ordinati, ai quali non è vietato disattenderla, tanto è vero che il provvedimento concreto adottato dall'ufficio, disattendendo alla circolare, non può essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": anzi, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge.
A parte la valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, dobbiamo contestare anche i metodi con cui queste prove vengono imposte.
È importantissimo cercare di frenare questi continui tentativi di svalutazione dell'organizzazione della didattica che finora sono sempre state prerogative esclusive dei Collegi dei Docenti!
Se non ci opponiamo subito a questi tentativi rischieremo davvero l'ingerenza piena e totale pure sull'ultima libertà che ci è rimasta come docenti, la libertà di insegnamento.








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