Cobas, Rifiutare le prove Invalsi
Data: Domenica, 30 gennaio 2011 ore 16:00:00 CET Argomento: Sindacati
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LE SCUOLE RIFIUTANO LE SPERIMENTAZIONI SUL MERITO
ORA RIFIUTIAMO LE PROVE INVALSI
(CHE NON SONO OBBLIGATORIE)
È ormai chiaro a tutti, anche a coloro che in questi anni si erano
affannati a sostenere la “cultura della valutazione”, quale sia la
finalità vera dei test INVALSI: agganciare a questi risultati la
carriera dei docenti. A SECONDA DI COME I TUOI STUDENTI SVOLGONO I
QUIZ, SARÀ STABILITO IL TUO STIPENDIO. È questo infatti il succo delle
sperimentazioni sul merito che la Gelmini sta cercando di far partire
in 4 città italiane. MA SIA A PISA CHE A TORINO CHE A NAPOLI il
Ministero non è riuscito a trovare le 20 scuole che dovevano sottoporsi
alla sperimentazione sul merito: i Collegi docenti, in massa e a
larghissima maggioranza, hanno detto NO. Il Ministero allora ha
aggiunto altre due città (Milano e Cagliari) ed ha allargato alle
intere province di Torino e Napoli la ricerca delle scuole volontarie.
I docenti italiani hanno dato, per noi tutti, una grandissima prova di
resistenza e di difesa della libertà di insegnamento. Ora sta a noi
opporci nelle nostre scuole alle prove INVALSI che, è bene ricordarlo,
non sono affatto obbligatorie.
Gli scorsi anni i Dirigenti scolastici hanno impedito ai Collegi
docenti di esprimersi sulla questione delle prove Invalsi affermando
che esse sono obbligatorie e che il Collegio non ha competenza in
materia. Tali affermazioni non sono esatte: i dirigenti non ricevono
ordini dall’INVALSI né dal direttore dell’Ufficio Regionale, tanto meno
dagli ispettori. I dirigenti devono presiedere i Collegi Docenti
garantendo il rispetto delle scelte didattiche; inoltre devono
ascoltare i genitori e informarli, seriamente. Se non lo fanno, si
pongono come esecutori illegittimi della volontà gerarchica di quelli
che considerano loro superiori e calpestano le prerogative degli organi
collegiali. Occorre farglielo notare, perché il conflitto non è tra
insegnanti e dirigenti, ma tra didattica libera degli insegnanti e
didattica autoritaria e normativa del ministero.
1) Quali sono le classi e le materie interessate? Per matematica e
italiano, seconde e quinte della suola primaria, prime della scuola
secondaria di primo grado (la classe terza è già testata con l’esame di
stato), seconde della scuola secondaria di secondo grado. Le prove si
svolgeranno nel mese di maggio
2) È vero che le prove INVALSI rientrano negli obblighi di servizio? E’
assolutamente infondato: il contratto nazionale non prevede nulla di
tutto ciò (Cfr CCNL 2006-2009 art. 28 e art. 29).
3) Le prove Invalsi sono obbligatorie? No, l’unica prova obbligatoria è
quella dell’esame di terza media, prevista dalla legge 176/07
all’interno dell’esame di stato. Per tutte le altre classi non esiste
alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle
prove INVALSI.
4) È vero che c’è una circolare che parla di obbligatorietà? Sì, è
vero; per essere precisi: lo scorso anno il MIUR ha emanato una
circolare (n° 86, del 22 ottobre 2009), quest’anno addirittura vuole
cavarsela con una Nota [Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813] che
recita: “La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti
delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e
paritarie.” Ma le circolari e le Note ministeriali non sono fonti del
diritto: interpretano la legge e possono prevedere modalità
applicative, ma non sono vincolanti, né tantomeno possono far sorgere
diritti o obblighi Su questo punto c’è un’ampia casistica
giurisprudenziale ma sono, in particolare, decisive due recenti
sentenze della Corte di cassazione:la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010
prevede che “la violazione di circolari ministeriali non può costituire
motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di
legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo
piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali
può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni
legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono
applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione.
Peraltro, le circolari dell'amministrazione finanziaria, che non hanno
poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non
vincolano né i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di
diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti
ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di
cassazione”. Altra sentenza storica ed importante sul punto è quella
della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la
quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto
valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione: natura
di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime
esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincola addirittura
la stessa autorità che l'ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando
le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua
natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di
legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa
esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione
in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di
norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme
regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: la circolare
nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati,
ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il
provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego
di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione
della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella)
circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla
legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è
corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il
ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano
che ammettere nelle circolari opinioni interpretative
dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere
all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la
carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. Cassazione,
Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.
Naturalmente se una circolare non vincola gli uffici gerarchicamente
sottordinati, tantomeno può vincolare un’ Istituzione scolastica
dotata di autonomia e men che mai può farlo una semplice nota”!
5) È legittimo che il Dirigente aderisca in nome della scuola alle
prove INVALSI? No; la dirigenza scolastica non ha alcuna facoltà di
aderire alle prove Invalsi poiché tale decisione è nella esclusiva
competenza del Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico deve,
invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione
ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel
rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del
D.L.vo n° 165/2001). Gli atti unilaterali dei Dirigenti, sulla materia
in oggetto, non possono avere alcun carattere imperativo per il
personale docente il quale non è tenuto in alcun modo a partecipare
direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né a
collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse.
6) Il Collegio Docenti può deliberare la non adesione alle prove
INVALSI? Certamente sì: il Collegio docenti ha competenza generale in
campo didattico da esercitare nel rispetto della libertà insegnamento
del singolo docente costituzionalmente garantita. Infatti, l’art. 7
comma 2 del testo unico sulla scuola prevede che “il collegio dei
docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di
insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; ..
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica
per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per
il miglioramento dell'attività scolastica; …) adotta o promuove
nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in
conformità degli articoli 276 e seguenti”. Inoltre, il regolamento
sull’autonomia (DPR n. 275/99) prevede all’art. 4 c.4 :” Nell'esercizio
della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di
continuità e di orientamento scolastico e professionale, Coordinandosi
con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di
interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le
modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei
risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli
obiettivi prefissati”
La Nota Miur è in palese contrasto con le norme citate, in quanto
impone al Collegio docenti una specifica tecnica di valutazione
dell’andamento complessivo dell’azione didattica, riducendone quindi
arbitrariamente la discrezionalità e la competenza
7) Se il Collegio Docenti ha espresso un voto contrario alle prove
INVALSI, ma il Dirigente ha già iscritto la nostra scuola, possiamo
ugualmente rifiutarci di somministrare le prove? Sì; è il Dirigente che
ha compiuto un atto illegittimo visto che ogni decisione che riguarda
la didattica deve essere deliberata dal Collegio Docenti. Senza una
delibera favorevole del Collegio, nessuno può imporre una qualsiasi
attività ai docenti;
8) Se la nostra scuola è una scuola campione, è vero che siamo
obbligati a svolgere le prove? Non è affatto vero; il fatto di essere
una scuola campione non inficia tutto l’assetto normativo finora
ricordato. Essere una scuola campione significa solamente che il giorno
della somministrazione saranno presenti a scuola dei somministratori
esterni. Ma ovviamente nemmeno loro hanno il potere di sovvertire una
decisione contraria del Collegio Docenti.
9) Può il Dirigente obbligarci a riunioni di preparazione alla prova
INVALSI e ad altre ore di lavoro per la loro correzione? E’ cosa
totalmente illegittima: il lavoro straordinario deve essere previsto
dal Pof, cioè essere approvato dal Collegio docenti; inoltre è
opportuno precisare che il lavoro straordinario è volontario e non può
essere imposto con un obbligo di servizio; esso, altro dettaglio, deve
essere pagato, perché la correzione delle prove Invalsi non rientra
nelle 40 + 40 ore previste dal Contratto nazionale.
10) È legittimo cambiare la programmazione giornaliera di una classe
per effettuare le prove? È legittimo che il giorno delle prove alcuni
docenti siano mandati in altre classi? No, si tratta di violazione
della libertà di insegnamento: la programmazione dell’attività
didattica è liberamente scelta dall’insegnante; solo una delibera del
Collegio può permettere modifiche di questo tipo. Dunque il giorno
delle prove comportiamoci così: qualunque richiesta di modificare il
normale andamento della didattica (lasciare la nostra classe per
permettere la somministrazione del test ad altri colleghi, nostro
spostamento in altra classe per somministrare il test, spostamento
della nostra classe nel nostro orario in altro locale della scuola,
ecc.) rifiutarsi e chiedere al DS un ordine di servizio scritto.
11) Cosa può fare la RSU? La Rsu può chiedere un incontro (e
congiuntamente inviare una lettera) con il DS in cui si chiarisca che,
senza una delibera del Collegio che approvi l’adesione agli Invalsi, si
impugneranno gli ordini di servizio sui cambiamenti di orario e di
programmazione in quanto illegittimi, chiamando il DS a pagare di tasca
propria il lavoro in più svolto dai docenti (ad es. nella correzione
delle prove).
12) Cosa possono fare i docenti? Pretendere che il Collegio si
esprima e, nel caso in cui il DS rifiuti di mettere l’argomento
all’odg, raccogliere le firme per un collegio docenti straordinario: il
DS infatti è obbligato a convocare il Collegio se 1/3 dei componenti ne
fa richiesta.
PROMEMORIA sulla illegittimità delle prove INVALSI
Bisogna prendere posizione su qualcosa che sta rischiando di passare
sotto silenzio nelle nostre scuole: l'imposizione dei Test Invalsi!
Tutti i dirigenti scolastici sembrano propensi a imporre come
obbligatoria la somministrazione delle prove, che invece per i docenti
non lo è e presenta vari aspetti di illegittimità.
Per invitare le scuole alla somministrazione delle prove INVALSI,
quest’anno il Ministero non si è scomodato nemmeno a fare una
circolare, se la cava con una semplice Nota. Con la Nota 30 dicembre
2010, Prot. N. 3813 si afferma ancora una volta il principio della
collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della
procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate
dall’INVALSI.
Si specifica che l’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo
2003, n.53 assegna all’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione (INVALSI) il compito di effettuare verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche.
In realtà in tale provvedimento, che è legge, si desume la
obbligatorietà della somministrazione della detta prova da parte delle
scuole, però il discorso è diverso per quanto concerne il personale in
servizio. Non è scritto da nessuna parte che i Docenti siano tenuti
obbligatoriamente a somministrare le prove: il contratto nazionale di
lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né
tra gli obblighi di servizio, né nella funzione docente.
Indicazioni di qualunque tipo sulla materia in oggetto non possono
avere alcun carattere imperativo per il personale docente il quale non
è tenuto (vedasi anche l’articolo 33 della Costituzione della
Repubblica Italiana sulla libertà di insegnamento) in alcun modo a
partecipare direttamente alla somministrazione delle prove INVALSI, né
a collaborare all’eventuale organizzazione delle stesse, se non le
condivide: ciascun docente ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di
decidere quali attività debbano essere svolte (sulla base del POF
d’Istituto e della programmazione annuale e settimanale) senza che
chicchessia possa imporre altre attività prive dell’adesione degli
insegnanti dell’Istituto, poiché l’impostazione della didattica e dei
criteri di valutazione è nella esclusiva competenza del Collegio dei
Docenti.
Se ne deduce che il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà o potere
di aderire autonomamente alle prove Invalsi, poiché tale decisione
sarebbe illegittima, secondo la normativa vigente e, tanto più sarebbe
illegittima se il Collegio dei Docenti delibera la non adesione alle
prove Invalsi.
Inoltre, si ricorda che la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2
novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare (e una
Nota dovrebbe aver anche meno valore di una circolare!) ha natura di
atto meramente interno della pubblica amministrazione, esprime
esclusivamente un parere e non vincola addirittura nemmeno la stessa
autorità che l'ha emanata e ribadisce che ogni circolare per la sua
natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di
legge), non può aver riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna,
né può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, in
quanto non può contenere disposizioni derogative di norme di legge, né
essere considerata alla stregua di norma regolamentare vera e propria.
Inoltre, la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincoli gli
uffici gerarchicamente sotto-ordinati, ai quali non è vietato
disattenderla, tanto è vero che il provvedimento concreto adottato
dall'ufficio, disattendendo alla circolare, non può essere ritenuto
illegittimo "per violazione della circolare": anzi, se la
interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà
legittimo perché conforme alla legge.
A parte la valutazione negativa della metodologia didattica sottesa
alle prove INVALSI, dobbiamo contestare anche i metodi con cui queste
prove vengono imposte.
È importantissimo cercare di frenare questi continui tentativi di
svalutazione dell'organizzazione della didattica che finora sono sempre
state prerogative esclusive dei Collegi dei Docenti!
Se non ci opponiamo subito a questi tentativi rischieremo davvero
l'ingerenza piena e totale pure sull'ultima libertà che ci è rimasta
come docenti, la libertà di insegnamento.
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