Domande di pensione: scadenza 11 febbraio 2011. I requisiti, le procedure e le modalità di presentaz
Data: Domenica, 30 gennaio 2011 ore 12:15:00 CET Argomento: Sindacati
Il MIUR ha pubblicato
il 29 dicembre 2010 il Decreto Ministeriale 99/10 e la Circolare 100/10
relativi alle procedure per la cessazione dal servizio dal 1 settembre
2011.
Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande
di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 11 febbraio 2011.
Modalità di presentazione delle domande
Da quest'anno la modalità di presentazione delle domande di pensione
prevede due fasi distinte:
1. la domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con
contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via web attraverso
le procedure delle istanze on-line.
La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2011. È
comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione. In
allegato riportiamo una guida per la registrazione on-line. Ricordiamo,
inoltre che la domanda di cessazione dal servizio non comporta in modo
automatico l'accesso al trattamento pensionistico.
2. Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di accesso al
trattamento pensionistico e di liquidazione verranno gestiti, nei
confronti dell'INPDAP, con le attuali procedure "cartacee" anche
attraverso la delega agli Enti di
Patronato.
Entro il 31 marzo l'amministrazione è tenuta a comunicare agli
interessati l'eventuale mancanza dei requisiti necessari per il
collocamento a riposo. Entro 5 giorni dal ricevimento di detta
comunicazione, gli interessati dovranno comunicare alla scuola di
titolarità o all'ufficio scolastico territoriale, la volontà di
rimanere in servizio.
Data la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare
l'ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la
pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal
patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del
Lavoro e garantisce competenza e professionalità. Vi
ricordiamo che il patrocinio è del tutto gratuito per iscritti e non
iscritti alla CGIL.
Requisiti per il diritto al pensionamento
Ricordiamo che per il personale della scuola statale i requisiti per la
pensione di anzianità per il 2011 sono di 36 anni di contributi
congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica o 35 di contributi
congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.
Restano anche confermati: il diritto alla pensione di anzianità al
raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di
vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (61 anni per le donne
che saranno elevati a 65 a partire dal 2012).
I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2011, ma la
pensione e la liquidazione saranno comunque calcolati sulla base della
retribuzione del 31 agosto 2011.
Mantenimento in servizio oltre i 65 anni
Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e
che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva
94/09.
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che
non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero
e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi
2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità
di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i
20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in
servizio al 1 ottobre 1974).
Nella circolare viene anche precisato che, con la manovra economica
2011 (L. 122/10), il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età
viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle
istanze di permanenza in servizio siano applicati in maniera
puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future
assunzioni in ruolo.
Collocamento a riposo "forzato" per il raggiungimento dei 40 anni di
contribuzione
Anche per il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia
raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 agosto 2011 è confermata
la direttiva 94/09.
Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal
prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni
successive avranno effetto dal 1 settembre 2012. Il Ministero ha
precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il
requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto
definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali
domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse
devono aver completato il proprio iter.
Qualora l'interessato abbia titolo al raggiungimento di uno scatto
stipendiale entro il 1 gennaio 2012 (vedi nota 1053/10), fermo restando
l'obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale
del contratto sarà differita al 1 settembre 2012. Tale disposizione
resta in vigore malgrado non vi sia la certezza della validità
dell’anno 2011 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
Presso tutte le sedi della FLC CGIL e dell'INCA Cgil (in Italia e
all'estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza.
PER GLI ALLEGATI: http://www.flcgil.it/scuola/domande-di-pensione-docenti-ata-ed-educatori-scadenza-11-febbraio-2011.flc (Da
Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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