SAB: Illegittima la graduatoria di istituto prima della pubblicazione del contratto sulla mobilità
Data: Mercoledì, 26 gennaio 2011 ore 13:00:00 CET Argomento: Sindacati
Illegittimo il comportamento dei dirigenti
scolastici che predispongono le graduatorie d’istituto per
l’individuazione del personale in soprannumero prima della
pubblicazione del contratto sulla mobilità per l’a.s. 2011/12.
Continuano a pervenire nelle sedi del sindacato SAB, richieste
d’interventi con chiarimenti riguardanti la formulazione delle
graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei docenti e
personale ATA soprannumerari per l’a.s. 2011/12.
Nel merito, il SAB, tramite il segretario generale prof.
Francesco Sola, nonostante reiterati interventi in proposito nei
decorsi anni scolastici, è costretto, nuovamente, a denunciare
l’illegittimità del comportamento di alcuni dirigenti scolastici che,
non curanti delle disposizioni contrattuali vigenti, formulano le
predette graduatorie prima della pubblicazione del contratto sulla
mobilità che disciplina modalità e termini per dette operazioni
incidenti, profondamente, sulle posizioni giuridiche dei soprannumerari
e prima della scadenza delle iscrizioni degli alunni prevista per il
12/2/2011.www.sindacatosab.it
In particolare, in attesa del nuovo contratto che, sebbene firmato in
ipotesi, da quest’anno dovrà essere avallato dal Ministero della
Funzione Pubblica che potrà chiedere modificazioni e solo dopo sarà
reso esecutivo.
Il Contratto vigente, ma anche l’ipotesi del nuovo, prevede,
all’art. 21 comma 4 per i docenti della scuola dell’infanzia e pri,
all’art. 23 comma 3 per i docenti di scuola di I e II grado e all’art.
48 comma 5 per il personale ATA, che “i dirigenti scolastici, entro (e
non prima) i 15 gg successivi alla scadenza delle domande di
trasferimento (termine ancora non fissato), formulano e pubblicano
all’albo le graduatorie d’istituto per l’individuazione dei perdenti
posto sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle allegate al
contratto”.
Alla data odierna, non esistono ancora, perché non pubblicati, né
il contratto, né le nuove tabelle di riferimento, che sicuramente
porteranno delle modifiche rispetto alle precedenti, sia come
valutazione dei titoli e servizi, sia per l’esclusione dalle
graduatorie dei beneficiari di precedenze quali quelli in possesso di
legge n. 104/92, amministratori degli enti locali, ecc.., né la data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande dalla quale far
decorrere i 15 gg. .
Alla luce di quanto sopra, i dirigenti scolastici non possono
formulare e pubblicare ora le graduatorie per l’individuazione dei
perdenti posto, per non essere coerenti e conformi al nuovo contratto
sulla mobilità, tranne che vogliano creare, comunque, contenzioso che,
con la tempistica imposta e riportata nel contratto: 15 giorni
successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di
trasferimento, si è cercato di eliminare. Tale termine, né prima, né
dopo, è perentorio
Giova ancora segnalare che nella premessa alle note allegate alle
tabelle di valutazione dei titoli, è detto chiaramente che “nella
valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il
termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento”,
es. nascita di figli, dottorato, corsi di perfezionamento, ecc…. .
Per il SAB è auspicabile il rispetto perentorio delle scadenze e
modalità, al fine di non ingenerare false aspettative di chi possiede
titoli o precedenze non più valutabili e riconoscibili dal nuovo
contratto sulla mobilità, la cui pubblicazione è imminente.
Francesco SOLA
Segretario Generale SAB
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