Il limite massimo di assenze deve essere preso in considerazione già nello scrutinio del primo quadrimestre o solamente nello scrutinio finale?
Data: Martedì, 25 gennaio 2011 ore 09:52:52 CET
Argomento: Sindacati


Il limite massimo di assenze stabilito dalla riforma Gelmini, deve essere preso in considerazione già nello scrutinio del primo quadrimestre o solamente nello scrutinio finale?
Con l´anno scolastico in corso è entrato in vigore l´art. 14 del DPR 122/2009 secondo il quale, per la validità dell´anno scolastico è richiesta la "frequenza di almeno tre quarti dell´orario annuale personalizzato", cioè la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali o integrative (corsi di recuperi, progetti, ecc.) che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente. Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. La percentuale delle assenze va calcolata sul monte ore annuale previsto da singoli calendari scolastici regionali.
Ne consegue che sarà in sede di scrutini finali che dovrà verificarsi se la somma delle ore di assenza annuale delle singole discipline superi la soglia di cui si è detto: in tal caso l´alunno non verrà nemmeno scrutinato, ma dichiarato non ammesso alla classe successiva.

Il preventivo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell´anno scolastico sarà una disposizione che il MIUR impartirà alle scuole secondarie di II grado in occasione degli scrutini di fine anno, come già avviene per le scuole secondarie di I grado (vedi C.M. 49 del 20/05/2010)
(da Gilda)

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