PRESIDI SICILIANI EX LEGE 202: SIAMO ALLA FOLLIA ISTITUZIONALE
Data: Domenica, 23 gennaio 2011 ore 10:34:59 CET
Argomento: Sindacati


Tali sarebbero – comunque pur sempre mancando, stricto iure, il requisito dell’attualità della lesione del c.d. bene della vita: ma si può qui ancora parlare di diritto? – quelli rivenienti dalla revisione delle loro prove scritte già sostenute.
Ed avrebbero, fondatamente, ragione perché – si suppone – perfettamente consapevoli del loro scarso pregio: essendo le prove della prof.ssa Cucciniello Maria Antonietta e della prof.ssa Gugliotta Giuseppina state già bocciate tre volte, è difficile ipotizzare un benevolo giudizio – così pare che pensino le ricorrenti – da parte della nuova commissione.
Sicché le ricorrenti si sentono più sicure se, azzerandosi l’intero concorso del 2004, potranno rifare il saggio e il progetto insieme a tutti i loro colleghi – i già vincitori ed immessi in ruolo, gli idonei e tutti gli altri bocciati – per contendersi i 426 posti, così resi nuovamente disponibili, e gli altri che, medio tempore, si sono aggiunti.
Chi si accosterà a queste righe presumibilmente avrà letto i nostri precedenti interventi sull’argomento e conoscerà il nostro giudizio su una vicenda che farà scuola – alla rovescia – per la futura giurisprudenza.
Perché non si era mai visto un annullamento con effetti erga omnes di una procedura concorsuale – supportata dal richiamo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che dice altro, se non l’opposto – che andasse ad incidere posizioni soggettive cristallizzate e perciò irreversibili in capo a chi il concorso l’aveva vinto, è stato immesso nei ruoli della dirigenza scolastica ed esercitato la relativa funzione senza mai essere incorso in valutazioni negative formalizzate in atti; peraltro mai evocato in giudizio, perciò impossibilitato a difendersi; nei cui confronti è stata financo disattesa l’istanza di opposizione di terzo.
Roba da far vacillare le nostre – a questo punto labili – cognizioni giuridiche, ma poca cosa rispetto allo stress accumulato (e alle sicure ingenti spese sopportate) dagli sfortunatissimi colleghi ai quali rinnoviamo la nostra piena solidarietà.
Pur tuttavia un encomio – l’unico – va senz’altro indirizzato ai supremi giudici amministrativi siciliani a cominciare dal presidente Riccardo Virgilio: se tutti i tribunali d’Italia mostrassero un decimo della loro solerzia , la giustizia sarebbe la più florida istituzione del nostro paese.
Per il resto rimaniamo allibiti, nell’essere stato annullato formalmente un atto amministrativo (cosa in sé astrattamente legittima), ma nella sostanza disattesa una legge del parlamento, la legge n. 202/10, di cui il d.m. 3-1-11 ne riprende la lettera per attuarne il comando,  che esprime – legittimamente – la superiore volontà del popolo sovrano, alla quale soggiacciano – devono soggiacere – anche i giudici, a termine dell’art. 101 della nostra costituzione repubblicana.
Presumibilente – allo stato degli atti si può solo presumerlo – il CGA, su domanda delle ricorrenti,  e se e quando si dovesse arrivare il merito, solleverà il giudizio incidentale di costituzionalità della citata legge 202/10, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale che, essa sola, potrà statuirne l’infondatezza e/o l’irrilevanza per i fatti di causa.
Ma, per intanto, lo scopo sembra essere stato raggiunto.
Non possiamo dirci altrettanto allibiti – beninteso, se si ragiona sul piano strettamente formale – dal comportamento dell’Amministrazione, che subito si è allineata al provvedimento presidenziale dandovi esecuzione, ossia disponendo la sospensione delle prove scritte del 31 gennaio e del 1° febbraio 2011, fino a data da destinarsi.
Certo, i provvedimenti giurisdizionali, anche quelli interinali, vanno eseguiti dall’Amministrazione. Anche se la mancata esecuzione può dirsi tutt’altro che un evento raro.
Sono note le resistenze nel dare esecuzione ai numerosi provvedimenti giurisdizionali che hanno contrappuntato prima la riforma Moratti e poi la riforma Gelmini.
Meno note, ma non meno infrequenti, sono le mancate esecuzioni di provvedimenti giurisdizionali; per esempio ben quattordici sulle graduatorie dei docenti precari, se non abbiamo contato male, favorevoli all’ANIEF, che difatti ha ripetutamente commissariato il MIUR.
E qui si è trattato di una legge di stato, di cui si è fatto strame.
Nessuno ha niente da dire?
Soprattutto, non hanno niente da dire i sindacati dei dirigenti scolastici della pentiade cosiddetti rappresentativi?

Francesco G. Nuzzaci
presidenzagalilei@libero.it
 responsabile nazionale formazione dirpresidi







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