Ricorso ex art. 3 legge 67/ 2006 per i diritti dei disabili. Uguaglianza formale e sostanziale fra tutti gli alunni.
Data: Lunedì, 17 gennaio 2011 ore 07:29:08 CET
Argomento: Redazione


Il tribunale di Milano ha accolto in data 4/01/2011 il ricorso proposto dall’Associazione ledha – lega per i diritti dei disabili nonché da alcuni privati cittadini  avverso il Ministero P.I per aver ridotto  le ore di sostegno, per questioni di bilancio, attribuite agli alunni che ne usufruiscono.
Tale scelta viene confermata  dalla sentenza quale discriminatoria, illegittima costituzionalmente ( viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione) e quindi, in ultima analisi, lesiva del diritto soggettivo per i  ragazzi disabili.
Nella fattispecie, la sentenza si rivolge a quegli istituti comprensivi che abbiano  ridotto sensibilmente, nell’anno in corso, le ore di sostegno secondo le direttive ministeriali.
Inoltre, la scuola, in quanto personalità giuridica, risponde in tal senso perché titolare di diritti e di obblighi verso terzi.  Nella stessa sentenza si evince, infatti, che la scuola, in quanto fornita di una propria autonomia, deve garantire una situazione di uguaglianza formale e sostanziale fra tutti gli alunni. Una riduzione esclusivamente delle ore di sostegno si concretizza quindi come un danno discriminatorio. Né si può giustificare il fatto che comunque agli alunni certificati venga   somministrata l’istruzione nella classe da parte dell’insegnante comune. La figura dell’insegnante di sostegno e la sua contitolarità, ovvero corresponsabilità dell’azione educativa di tutta la classe a cui viene assegnato, implica quella peculiare azione didattica volta all’integrazione ed al supporto atto a realizzare nel modo migliore questa integrazione tra l’alunno disabile e il resto della classe. Detto in altri termini, la sua presenza è imprescindibile perché deriva direttamente dal riconoscimento dello stato di disagio e di svantaggio degli alunni che ne presentano le caratteristiche e la sua privazione, in questa situazione di fatto, implicherebbe una grave violazione del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione.
Richiamandosi a  quanto stabilito dalla legge 67/06,  la sentenza continua con una pronuncia di incostituzionalità dell’art 1 comma 413 della legge finanziaria 2008 che aveva posto un netto limite al numero degli insegnanti di sostegno.
In realtà, la legge 270 /1982, art. 12, aveva istituito il contingente di insegnanti di sostegno, con un  rapporto  minimo di 1 a 4 nonché vennero previste delle deroghe che però, aumentarono in modo esponenziale il numero degli insegnanti di sostegno  per situazioni di disagio non prettamente classificabile come disabilità. A questo proposito la  CM 258/ 1983 intervenne a stabilire dei criteri molto  più rigidi per arginare il fenomeno.
Oggi si assiste , in molti campi, ad una volontà netta di correre ai ripari, anche con drastici tagli laddove al posto del diritto è subentrato un abuso. E’ pur vero che la scuola, come gran parte della P.A in generale, ha vissuto periodi di larga ed eccessiva concessione di deroghe a leggi precostituite, che la deroga deve quindi sempre avere una funzionalità oggettiva in merito al singolo caso e che pertanto non va generalizzata. I “tagli “ applicati in questo senso esprimono perciò la volontà di definire limiti invalicabili ai fini economici.
Tuttavia, la sentenza in oggetto  rigetta comunque queste motivazioni, in quanto la lesione ad un diritto soggettivo come quello garantito all’alunno disabile e sancito da numerose leggi, prevale su qualunque altro interesse di ordine economico.

Tecla Squillaci
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