Ordinanza
Ministeriale n. 43
Roma,
11 aprile 2002
Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2001/2002
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205, comma 1°, che
attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed
esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.323/7/98, n.323, recante
disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la
disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella
Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002) che, all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della legge
10.12.1997, n.425;
VISTO il D.M. n. 20 in data 28.02.2002, concernente le modalità di
svolgimento della 1a e 2a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001-2002;
VISTO il D.M. n.429 in data 20.11.2000, concernente le
"caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento
del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i
termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";
VISTO il D.M. n.21 del 28/2/2002 " Esami di stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di
nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle
commissioni d'esame.";
VISTO il D.M.26.10.2000, n.243 concernente le certificazioni e i relativi
modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle
tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. n.22 del 28/02/2002 "Norme per lo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001/2002;
VISTO il decreto ministeriale n.2 del 9 gennaio 2002 con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il decreto ministeriale n.9 del 25 gennaio 2002 "Esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero
dei componenti le commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. n.23 del 28/02/2002, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2000-2001;
VISTA la circolare ministeriale n.261 del 22.11.2000, concernente i
candidati esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n.59";
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, con il quale è stato adottato il
regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
istruzione;
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, concernente la
riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO l'art.21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
introdotto dall'art.1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n.191;
VISTO il D.P.R.20/10/98, n. 403, recante il Regolamento di attuazione
degli artt.1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2001,n.59 sul calendario
scolastico per l'anno 2001/2002;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n.258, recante, tra l'altro, norme
relative alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la
valutazione del Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313, concernente il regolamento di
organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n.258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio
1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema
di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot.n.9007, concernente la costituzione
di una struttura tecnico - operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
ORDINA
ART.
1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1.
La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, per l'anno 2001/2002, ha inizio il giorno 19 giugno 2002.
ART.
2
CANDIDATI INTERNI
1.
Sono ammessi all'esame di Stato:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
c) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che
abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano
stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio
finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che,
avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le
caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano
stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti
alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di Stato nei seguenti casi:
a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la
promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri
dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione
fisica;
b) abbreviazione per obbligo di leva quando comprovino anche mediante
dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in
premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno
in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione
indispensabile per essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe
per effetto di scrutinio finale senza debito formativo.
3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli
esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver
riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché
soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo
presentata per l'ammissione agli esami per merito.
ART.
3
CANDIDATI ESTERNI
1.
Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo
e dalla C.M.22/11/2000 n.261, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un
numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di
studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli
istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza
da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto
indipendentemente dall'età;
c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di
studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo.
3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi
quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di
aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e
contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale
svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo
specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla
presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche
amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai
sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si
applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano effettuata la pratica di
agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresì,
ai candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività
sociali - indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di
impedimento debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di
psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano
effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo
(terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata
effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del regolamento.
5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di
un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
6. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento
dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi
internazionali anche derivanti da specifici accordi.
8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto
o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo
allo stesso corso di studio.
9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo
o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
ART.
4
SEDI DEGLI ESAMI
1.
Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli
istituti paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1,
lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi
frequentato.
3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3,
del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli
istituti statali e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi
privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei
candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio
nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali e gli istituti
paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di
residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di
dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali
valgono le indicazioni di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della
C.M. n. 261 del 22.11.2000.
5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme
di cui al D.P.R.403/98.
6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un
comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R.403/98
da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della
domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il
candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
genitoriale.
7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli
istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di
sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare
(c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale o
paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e
abbiano conseguito la promozione o la idoneità alla quinta classe;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o
paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi,
ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari in
cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché
abbiano conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe in un corso
sperimentale relativo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello
stesso ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede d'esame.
- limitatamente all'anno scolastico 2001/2002, giusta le note n. 12007 del
28.8.2001 e n. 13902 del 14.9.2001, i candidati che nel decorso anno scolastico
hanno sostenuto con esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale o che
siano in possesso di promozione o di idoneità alla quarta classe di istituto
magistrale, in considerazione dell'estinzione del predetto ordine di studio,
possono essere ammessi all'esame di Stato in Istituti in cui siano attivate
sperimentazioni il cui titolo terminale è corrispondente a quello di istituto
magistrale. I suddetti candidati sostengono l'esame preliminare solo sulle
materie o parti di programma non coincidenti con quelle del corso di studio già
seguito.
8. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di
solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni "assistite" dette anche coordinate, i candidati
esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se
intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui
programmi previsti per i corsi ordinari.
9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri
istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui
ai commi 4, 5 e 6.
10. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il dirigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai candidati esterni
che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, con
riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di
candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli
esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo
istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione
delle commissioni. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine
cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai
candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di dirigente di
comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività Sociali valgono le
indicazioni di cui al par.4 della citata circolare n.261/2000.
11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati
esterni, procede come segue:
a) assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande
ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti
della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in
eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
12. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico
indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio
nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al
precedente comma 11, lettere a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove
dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di
tipo e di ordine diverso, della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in
esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla
configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono
state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento
all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento
predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.6;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state
prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate
nell'art.10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e
non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa
intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale
docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la
retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari delle
commissioni degli esami di Stato.
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte
le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte
dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti
delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari designati
per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità, il
medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle
graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia
stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale
o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda
d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono
tenute a consegnare gli atti.
13. La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto
per la designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per
gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli
esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per
le attività sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata
circolare n. 261/2000.
14. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state
prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale
sono stati assegnati.
15. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati
possibilmente ad un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo
comma - secondo alinea.
16. I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per
i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le
commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le suddette
sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate,
di norma, nella sessione suppletiva.
17. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è
individuata dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è
presentata la domanda di ammissione agli esami.
18. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro
lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
ART.
5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.
I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli
esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2001 previsto dal Regolamento.
La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione ed
elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame
conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n.
403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di
ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata corredata,
altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati
esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4 della C.M.
n.261/2000.
2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale
o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di
cui all'art.3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse
risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può
essere perfezionata entro e non oltre il 31.5. 2002.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di
ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese
in considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne
giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31
gennaio 2002, previsto dal Regolamento. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a
cui sono stati assegnati.
5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il
candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente,
aveva presentato la domanda.
6. Le domande dei candidati interni di cui all'art.2, comma 2 devono
essere presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2002.
7. Per i candidati interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni
dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine
del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2002.
8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei
requisiti di cui all'art.3 è di competenza del dirigente scolastico
dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la
regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove
necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda.
9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati
detenuti devono essere presentate al competente Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il tramite e con il parere del direttore della casa
circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. Il Direttore
Generale dell'ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche
eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2001.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART.
6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1.
I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio,
per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa
e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i
tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati,
gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe
ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della
particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo
una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate
tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage
presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi
raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate
nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al
colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti
da più classi, il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei
docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti
che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in
preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e
responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello
Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la
componente studentesca e quella dei genitori.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e
consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può
estrarne copia.
ART.
7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
1.
L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o
l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese
appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove
scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto
dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
successiva.
2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale,
di cui all'art.3 comma 1, lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso
di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono
l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non
coincidenti con quelle del corso già seguito.
3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in
possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dall'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di
cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art.3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a
quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in
viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere
ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di
durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione
all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal
fine il dirigente scolastico cura la compatibilità dei tempi di effettuazione
dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non
oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla
commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di
classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli
anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la
costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si
applicano le disposizioni di cui all'art.4, comma 12.
6. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
7. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe
può svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da
almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
8. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio
minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la
prova.
9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima
classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in
precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica
professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere
l'esame preliminare.
11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato
superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo
di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito
dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può
valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame
di cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti
l'ultima.
12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata
presentazione agli esami di Stato.
ART.
8
CREDITO SCOLASTICO
1.
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi
delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad
ogni candidato interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e
della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le
votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale
credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale,
utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di
cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o
in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
seguiti dai docenti.
3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2,
comma 2, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima
classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento.
4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non
siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio
di Classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della
Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in
base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo
quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della
Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attribuito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla
penultima e/o alla terzultima classe.
5. Negli istituti professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione
del credito scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni
nelle attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle attività
medesime.
6. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata,
motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il
massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del
Regolamento, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta
dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti.
Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno
ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti
ed idoneamente documentate.
7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è
pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di
scrutinio finale.
8. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla
commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11
del Regolamento ed osservando la procedura di cui all'art.13, comma 7 della
presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il
giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato
non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che,
però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il
credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla
penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
10. Ai candidati esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno,
sono in possesso di promozione o di idoneità, il credito scolastico è
attribuito, per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi,
per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli
esami preliminari, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i
quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né
di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è
attribuito nella misura di punti 2.
ART.
9
CREDITI FORMATIVI
1.
Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale 24/2/2000, n.49.
2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05. 2002 per consentirne l'esame e la
valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa l'autocertificazione,
ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n.403/1998, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati
esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli
eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami
stessi.
ART.
10
COMMISSIONI D'ESAME
1.
Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data
25 gennaio 2001, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge
n.448/2001, dal D.M. n.21 del 28/2/2002, concernente i criteri e le modalità di
nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale
28 febbraio 2002, n.23, sulla formazione delle commissioni.
ART.
11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
1.
La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e
dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni
proprie del personale direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico
o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono
essere documentati e accertati.
3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano
necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin
dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui
all'art.9 del citato D.M. n.21 del 28/2/2002.
4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del
personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a
disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque,
la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
5. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la
restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive
all'espletamento delle prove scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
1.
Le commissioni, operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in seduta
plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 17 giugno 2002 alle ore
8,30. Alla riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di
scuole legalmente riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto
statale o paritario medesimo.
2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età,
dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei
commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e
al Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle
riunioni preliminari delle singole commissioni.
4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle
attività delle commissioni determinando, in particolare, ove necessario,
l'ordine di successione tra le commissioni per l'inizio della terza prova, per
le operazioni da realizzarsi distintamente di valutazione degli elaborati,
conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede
altresì a fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di
pubblicazione dei risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata,
altresì, l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le
diverse commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i
componenti di ciascuna commissione, in data successiva a quella
dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali
vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere
diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con
docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare il
calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i
diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione degli
elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle
commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle
commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano
parte, quali commissari, i medesimi docenti.
5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti
per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire
uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime
commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della
vigilanza sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze con
lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono
concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni opportuna assistenza
alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
6. La riunione preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli
adempimenti di cui all'art.13 della presente Ordinanza.
7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2001/2002 è il
seguente:
- prima prova scritta: 19 giugno 2002, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 20 giugno 2002, ore 8.30;
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua
nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di
tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello
svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere
sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire
l'esame in detto giorno.
- terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna - commissione entro il 21
giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in
coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art.6 della
presente ordinanza. Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono
essere effettuate distintamente per la classe di istituto statale o paritario e
per la classe di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente,
il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio
della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali
istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie
oggetto della prova. La mattina del 24 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente
il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da
ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero
almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di
definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla
natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della
prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova può
svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per
la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi
dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i
licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono
entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno
seguente.
8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di
quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla
correzione e valutazione delle prove scritte.
9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione,
al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle
prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8.
10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione completa l'esame dei
fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati
nella riunione preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata
organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di
quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati
e finalizzati all'avvio del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima
prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità
stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il titolo
dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di progetto, anche in
forma multimediale, prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art.5,
comma 7, del Regolamento.
11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base
a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio,
i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per
ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
12. Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia
mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 1 luglio, alle
ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 2 luglio,
alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e
negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno
successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove,
nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in
tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano
interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno
successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove
suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni
riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta
suppletiva.
15. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino
ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per
ciascuna classe- commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti,
secondo l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al
verbale. Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza
agli artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e
del colloquio.
16. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna
commissione, tenendo presente quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del
presente articolo.
17. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di
cui alla presente ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione
d'esame.
ART.
13
RIUNIONE PRELIMINARE
1.
Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di
organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori
delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse,
delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari,
al quale, tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il
plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la
successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere
presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno
assunte dall'intera commissione.
2. Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori
collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà
riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
3. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente
candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria
anche se negativa: un componente della commissione d'esame che abbia istruito
privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere
immediatamente sostituito dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente per incompatibilità.
4. Tutti i componenti la commissione alla quale sono assegnati candidati
esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di
affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati
che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti
sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di
parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al
necessario spostamento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli
sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro
docente della classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione di
docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in classi di
scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso rilasciare,
anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di
non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di
coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la
commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati
interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In
particolare esamina:
a) elenco dei candidati;
b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli
interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma
2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi
utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
c) certificazioni relative ai crediti formativi;
d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative
all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti
assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico
attribuito;
f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso
di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo
all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneità
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art.6;
i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini
degli adempimenti di cui all'art.17;
l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività
svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di
sperimentazione.
6. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili,
provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi
dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In
tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere
tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di
classe.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del
candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando
contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt.11
e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni
dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi,
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione
attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da
riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli
eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo
dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine
e le modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate all'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della presente
ordinanza.
9. In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la
commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte
e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e
seconda prova scritta per aree disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
10. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
individua, altresì, i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità
di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16
della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
11. Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione
determina i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino
a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate
e verbalizzate.
ART.
14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
1.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla
struttura tecnico - operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno
dei plichi contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli
esami di Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto
dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero
a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della
data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve
essere resa nota, da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero entro i
successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire
contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati
dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva
debbono essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero almeno dieci
giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste
vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova
scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di
studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura
tecnico - operativa di questo Ministero.
ART.
15
PROVE SCRITTE
1.
Per l'anno scolastico 2001/2002 valgono le disposizioni di cui al DM n. 20 in
data 28.02.2002 ed al DM n. 429 del 20.11.2000 concernenti, rispettivamente, le
modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico
2001/2002.
2. Per l'anno scolastico 2001/2002, la seconda prova scritta degli esami
di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline
per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo
verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia
oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria
tintoria" degli istituti tecnici industriali.
3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua
straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di
una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il
turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le
quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le modalità
di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti
professionali, la commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
conoscenze, competenze e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
5. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove
scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore
a 10.
6. Le commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda
prova scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in
presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di
cui all'art.13,comma 9.
7. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la
formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove
di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a
maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1. Se sono
proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta,
la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto
proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media
aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero
intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato
conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli
componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione di tutti gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art.13
del Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati
alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le
commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
8. Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti
i candidati di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche
e i giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla
commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La
commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata
per il colloquio del candidato interessato.
ART.
16
COLLOQUIO
1. Il
colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza della
commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati
contemporaneamente.
2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione
da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con
l'ausilio degli insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere
riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4,
comma 5, del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come
definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle
prove scritte.
3. Il colloquio, nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può
considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi
sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari.
4. A tal fine, la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e
durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la
ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti
attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la
discussione degli elaborati delle prove scritte.
5. Negli Istituti professionali, la commissione, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il
colloquio, tenendo conto anche delle esperienze realizzate nell'area di
professionalizzazione, indicate nel documento del consiglio di classe.
6. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del
colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 22.
7. La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio
in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno
nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente
attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai
sensi dell'art.13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come
previsto dall'art.13, comma 10 e con l'osservanza della procedura di cui
all'art.15, comma 7.
Art.
17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1.
Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte,
alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare
che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in
situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche
e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del
3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio numero di giorni rispetto a
quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione
tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di
classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di
giorni.
4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e
sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un
credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo
al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle
prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe.
ART.
18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
1.
Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per
grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino
nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà
di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario
previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei
testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al
precedente art.14.
2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi
di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere
ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante
documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova
medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per
la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante
documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova
stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le
modalità di cui al DM. n. 429 dell'20/11/2000.
4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere
le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto
dall'art.12,c.13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1
posso-no chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione
straordinaria.
5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà
comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente.
6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei
dati forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli
esami in sessione straordinaria.
7. La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in
giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati,
purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato
nel calendario.
8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di
completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente,
con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba
proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato
alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.
9. Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati
alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere
assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica
commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a
conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei
candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di
provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta
della terza prova.
ART.
19
VERBALIZZAZIONE
1.
La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento
dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame
riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le
attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa
risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le
deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
ART.
20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1.
Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla
valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la
conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva.
2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al
credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame
può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi
dell'art.13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al
comma 6. Le attività caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica
degli istituti professionali verranno opportunamente indicate nel certificato
allegato al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di
studi seguito".
6. Per l'anno scolastico 2001/2002, il modello di certificazione è
quello di cui al D.M. n.243 del 26.10.2000.
7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i
diplomi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai
candidati che hanno superato l'esame.
8. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono,
prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14
del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito
presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla
relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La
relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a
richiesta dei singoli commissari.
9. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente
formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare ogni utile
elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
10. Ferma restando la competenza dei Presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per
la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti
medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio
dei diplomi stessi.
11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi
degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal
competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale stante il
principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
12. In caso di smarrimento del certificato integrativo del diploma
dell'esame di stato, il dirigente scolastico rilascia copia del certificato, con
l'annotazione che si tratta di copia sostitutiva dell'originale.
ART.
21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1.
L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata
ai sensi dell'art.12 - comma 4, al termine dei lavori, nell'albo dell'istituto
sede della commissione, con la sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel
caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione,
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART.
22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
1.
Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere
consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le
veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile
della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e
dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti che
è custodito dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente
scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del
plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà
inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate
dalla precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART.
23
TERMINI
1.
La presente Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio,
recepisce puntualmente i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle
disposizioni attuative della stessa.
ART.
24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
1.
Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente
Ordinanza, ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con
D.P.R 7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di
valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma
20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la
quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98, n.
52.
ART.
25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1.
Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere
definizione degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici
regionali potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai
dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del
territorio di rispettiva competenza.
La presente Ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti per i controlli di legge
IL MINISTRO
Letizia Moratti