Il licenziamento nel decreto Brunetta ed il licenziamento “ad nutum”.
Data: Martedì, 11 gennaio 2011 ore 02:00:00 CET
Argomento: Redazione


Il dlgs 150/09, decreto Brunetta,  pur avendo aggravato le sanzioni previste riguardo comportamenti dolosi o colposi ( o  anche omissivi per chi è delegato a vigilare) messi in atto dai dipendenti della P.A.  e , quindi, anche della scuola, ad una lettura più approfondita, in realtà riprende sia gli artt. 93-95 del CCNL in vigore sia l’art.55 bis comma 1 del novellato dlgs. N. 165/01 che, in ordine di gravità, prevedono tutta una serie di sanzioni tra cui anche il licenziamento senza preavviso.
 Quest’ultimo, chiamato anche licenziamento “ad nutum” ( che significa “al cenno” e quindi non è un invito all’oscenità anche se ti lascia lo stesso in mutande…) consente al datore di lavoro di recedere senza necessità di motivazione senza alcuna formalità di procedurale di preavviso e quindi esclude la tutela minima economica per il lavoratore prevista dal recesso , invece, con preavviso ( art.2118 c.c.).
A questo proposito rispondiamo al quesito che ci è giunto in redazione: il dirigente scolastico può licenziare il dipendente? La risposta è no; il dirigente può comminare una sanzione massima fino a dieci giorni di sospensione dal lavoro e quindi anche dal trattamento economico, però può, anzi deve in quanto se non lo facesse risponderebbe di corresponsabilità, segnalare casi gravi sanzionabili all’ufficio competente che apre il provvedimento.
Il licenziamento, inoltre, comporta la risoluzione del contratto di lavoro con la P.A. per grave inadempienza contrattuale o reati  e quindi vale  per ogni  scuola. Infatti ci è stata posta anche la seguente domanda: si è licenziati da una sola scuola? Appare pleonastico dire  che il licenziamento valga per tutte le scuole. Da una scuola , semmai, si può essere trasferiti d’ufficio per incompatibilità ambientale, ma è un discorso completamente diverso. Nel caso di gravi reati penali, con sentenza definitiva ( reati esecrabili come peculato, abuso d’atti d’ufficio o reati verso la persona  etc) si ha anche l’interdizione perpetua ad ogni pubblico ufficio.
Il licenziamento ad nutum , ovvero senza preavviso, si applica in presenza di false attestazioni di servizio,  falsità documentali atte all’assunzione o alla progressione di carriera,reiterazione di condotte aggressive, anche verbali, o fortemente lesive della dignità della persona  verso il personale e l’utenza della scuola ( alunni), grave e persistente inefficienza riguardo le mansioni svolte, assenze ingiustificate oltre  tre in un biennio. Il licenziamento ad nutum ai sensi dell’art.2119 c.c. è riconducibile, altresì,al c.d. licenziamento per giusta causa. Per giusta causa s’intende, infatti, un rapporto diretto, conseguenziale di causa-effetto con il licenziamento, che è  diverso rispetto al licenziamento per giustificato motivo (art. 3, l.604/66). In quest’ultimo, si evince sia una minore gravità del comportamento sia la necessaria attinenza del comportamento illecito in riferimento al rapporto di lavoro. Comunque, il licenziamento per giustificato motivo non pare essere contemplato nel decreto Brunetta in quanto riveste, più che altro, una connotazione prettamente aziendale.
Il licenziamento è sempre impugnabile di fronte al Giudice del lavoro. E, in ogni caso, è sempre preferibile  farlo anche se si ha torto, in quanto, la posta in gioco, il posto di lavoro, è alta.
Invece, sconsigliamo vivamente di iniziare qualunque contenzioso con l’amministrazione o avverso il dirigente scolastico per questioni irrisorie, per pure “questioni di principio” in mancanza di gravi lesioni ai diritti soggettivi o consistenti danni patrimoniali, ovvero per questioni di lana caprina. Contenziosi che oltretutto sovraccaricano inutilmente il lavoro dei Giudici. Non è un invito alla passività; ma piuttosto un’esortazione ad esercitare il giusto discernimento fra ciò che è davvero importante e ciò che non lo è.
Personalmente  condividiamo la massima : “ l’idealismo finisce laddove comincia il senso pratico delle cose.”


 Tecla Squillaci
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