Revoca dell'incarico. Diritto dell'insegnante ad altro incarico o al risarcimento del danno con ricostruzione giuridica della carriera.
Data: Martedì, 04 gennaio 2011 ore 14:39:44 CET
Argomento: Redazione


Il tribunale del lavoro di Arezzo, con sentenza del 22/10/2010 ha accolto il ricorso di un insegnante in merito alla revoca illegittima dell’istituto dell’incarico a tempo determinato che gli era stato inizialmente conferito.
In fatto, dalle memorie depositate dal ricorrente e dal resistente, si evince  che l ‘insegnante aveva debitamente dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico propostogli  tramite telegramma dall’istituto, assolvendo l’onere della prova di aver dato risposta positiva in merito  tramite fax  ( onus probandi incumbit ei qui dicit , non ei qui negat)  ma che, tuttavia, l’incarico era stato successivamente conferito ad altri. Il resistente dichiara infatti di non aver mai ricevuto il fax in questione. Per inciso, la questione in oggetto solleva il problema della procedura delle comunicazioni ufficiali sia di  conferimento che di accettazione degli incarichi.
 Pur avendo, nella fattispecie, il tribunale  accettato pacificamente la prova dell’invio del fax da parte del ricorrente, non sempre, però, questo strumento così capillarmente usato viene accolto dai giudici come elemento esaustivamente probatorio; il fax, infatti, prova che una comunicazione è stata trasmessa ma non che sia stata correttamente  ricevuta, e questo anche quando è lo stesso istituto ad invitare a rispondere per via fax. Inoltre, si evince anche il mancato adeguamento da parte dell’istituto in oggetto a quanto affermano le disposizioni ministeriali riguardo l’invio di comunicazioni tramite PEC.
In diritto, il giudice accoglie il ricorso perché ravvisa nella domanda cautelare, ex art. 700 c.p.c, procedura d’urgenza,  il fumus bono iuris ( ovvero gli elementi necessari per poter pretendere un diritto)e il periculum in mora, ovvero il pregiudizio, il danno non solo economico ma anche professionale della revoca dell’incarico  nell’eventuale ritardo della risoluzione della lite..
Pertanto, viene disposta l’immediata assunzione in servizio del ricorrente, nonché la corresponsione da parte dell’istituto delle differenze contributive dal giorno del conferimento  iniziale dell’incarico. Inoltre, viene disposto che all’insegnante  a cui è stato in fase successiva attribuito l’incarico  venga conferito parimenti un medesimo incarico o, nell’impossibilità di  questo, venga risarcito dai danni subiti.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it






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