SAB, il supplente ha sempre diritto al mantenimento in servizio
Data: Martedì, 04 gennaio 2011 ore 05:00:00 CET Argomento: Sindacati
Il supplente ha
sempre diritto al mantenimento in servizio nel periodo tra il termine
delle lezioni e l’inizio degli scrutini e valutazioni finali.
Conciliazione positiva del SAB di Caserta.
Il Dirigente Scolastico di una scuola superiore di Caserta ha
ritenuto di non prorogare il contratto, nel periodo dal 11/ 06/2010 al
17/06/2010, a due docenti, F.C. e L.C., rappresentati in tutte le fasi
del contenzioso dalla segretaria provinciale del SAB di Caserta
prof.ssa Maria Rosaria Macera in quanto, a parere del dirigente, il
mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali,
poteva essere disposto solo per coloro che sostituivano docenti che
rientravano dopo il 30 Aprile, e non negli altri casi al di fuori delle
ipotesi previste dall’art. 37 del CCNL del 29/11/07.
La rappresentante del SAB presentava tentativo di conciliazione
contestando l’operato del dirigente, sostenendo che :
l’art. 37 del predetto CCNL prevede il mantenimento in servizio del
supplente, per ragioni di continuità didattiche, anche qualora il
titolare non rientrasse dopo il 30 aprile e sia stato assente per i
giorni richiamati nel precitato articolo, risulta essere chiaro che
tale specificazione contrattuale risulta essere aggiuntiva a quanto già
previsto in materia dall’art. 4 comma 3 della legge n. 124/99.
Appellandosi, inoltre,
- all’art.
1 comma 7 del D.M. n. 131/07, ultimo punto, prevede che le “supplenze
temporanee hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in
servizio fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio” che, nel caso di specie, l’ultimo giorno di servizio
risulta essere quello degli scrutini e delle valutazioni finali e
non l’ultimo giorno delle lezioni per come verbalmente è stato già
manifestato;
- all’art.
7 del precitato D.M. richiama dopo sia l’esigenza della continuità e
sia quello della proroga della supplenza in presenza della continuità
dell’assenza del titolare;
- alla nota
MIUR n. 8556 del 10/6/09 ha disciplinato, per come già detto sopra, i
soli casi del rientro del titolare dopo il 30 aprile ed ha esteso alla
generalità del personale docente supplente temporaneo che abbia
l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni
finali con l’istituto della proroga fino al termine delle operazioni di
scrutinio o di esami diversi da quelli di maturità;
- alla nota
di chiarimento successiva n. 9038 del 17/6/09 non deve essere intesa
riferita
ai soli casi del rientro del titolare
dopo il 30 aprile, bensì estesa anche a chi
sostituisce i titolari che non sono
rientrati dopo tale data.
Il dirigente scolastico non intendeva aderire alle argomentazioni
sostenute dal SAB per cui è dovuto intervenire direttamente il
dirigente dell’ATP (ex Provveditorato agli Studi) di Caserta che, con
nota conciliativa inviata al predetto dirigente scolastico, ha
ribadito, nei casi di specie, l’applicabilità dell’art. 37 del CCNL del
29/11/07, nonché le note MIUR prot. n. 8556 e n. 9038/09 con l’invito
alla proroga. Il dirigente, a seguito della comunicazione, ha prorogato
i contratti dei due docenti, come richiesto dal sindacato SAB.
F.to
Francesco Sola
Segretario Generale SAB
Federazione Sindacati Autonomi SCUOLA.BASE
sindacato.sab@sabcs.191.it
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