Domande di pensione docenti, ATA ed educatori: scadenza 11 febbraio 2011
Data: Giovedì, 30 dicembre 2010 ore 15:00:00 CET Argomento: Sindacati
Il MIUR ha pubblicato
il 29 dicembre 2010 il Decreto Ministeriale 99/10 e la Circolare 100/10
relativi alle procedure per la cessazione dal servizio dal 1 settembre
2011.
Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande
di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 11 febbraio 2011.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di collocamento a riposo, anche con contestuale richiesta di
part-time, andrà presentata via web attraverso le procedure delle
istanze on-line.
La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2011. È
comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione. In
allegato riportiamo una guida per la registrazione on-line.
Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di pensione e di
liquidazione verranno gestiti, nei confronti dell'INPDAP, con le
attuali procedure “cartacee” anche attraverso la delega agli Enti di
Patronato.
Data la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare
l'ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la
pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal
patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del
Lavoro e garantisce competenza e professionalità. Vi
ricordiamo che il patrocinio è del tutto gratuito per iscritti e non
iscritti alla CGIL.
Requisiti per il diritto al pensionamento
Ricordiamo che per il personale della scuola statale i requisiti per la
pensione di anzianità per il 2011 sono di 36 anni di contributi
congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica o 35 di contributi
congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.
Restano anche confermati: il diritto alla pensione di anzianità al
raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di
vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (61 anni per le donne
che saranno elevati a 65 a partire dal 2012).
I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2011, ma la
pensione e la liquidazione saranno comunque calcolati sulla base della
retribuzione del 31 agosto 2011.
Mantenimento in servizio oltre i 65 anni
Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e
che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva
94/09.
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che
non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero
e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi
2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità
di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i
20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in
servizio al 1 ottobre 1974).
Nella circolare viene anche precisato che, con la manovra economica
2011 (L. 122/10), il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età
viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle
istanze di permanenza in servizio siano applicati in maniera
puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future
assunzioni in ruolo.
Collocamento a riposo "forzato" per il raggiungimento dei 40 anni di
contribuzione
Anche per il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia
raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 agosto 2011 è confermata
la direttiva 94/09.
Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal
prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni
successive avranno effetto dal 1 settembre 2012. Il Ministero ha
precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il
requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto
definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali
domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse
devono aver completato il proprio iter.
Qualora l'interessato abbia titolo al raggiungimento di uno scatto
stipendiale entro il 1 gennaio 2012 (vedi nota 1053/10), fermo restando
l'obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale
del contratto sarà differita al 1 settembre 2012. Tale disposizione
resta in vigore malgrado non vi sia la certezza della validità
dell’anno 2011 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
|
|