Domande di pensione docenti, ATA ed educatori: scadenza 11 febbraio 2011
Data: Giovedì, 30 dicembre 2010 ore 15:00:00 CET
Argomento: Sindacati


Il MIUR ha pubblicato il 29 dicembre 2010 il Decreto Ministeriale 99/10 e la Circolare 100/10 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio dal 1 settembre 2011.
Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 11 febbraio 2011.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di collocamento a riposo, anche con contestuale richiesta di part-time, andrà presentata via web attraverso le procedure delle istanze on-line.
La procedura on-line sarà disponibile a partire dal 12 gennaio 2011. È comunque consigliabile procedere fin da ora alla registrazione. In allegato riportiamo una guida per la registrazione on-line.
Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di pensione e di liquidazione verranno gestiti, nei confronti dell'INPDAP, con le attuali procedure “cartacee” anche attraverso la delega agli Enti di Patronato.
Data la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l'ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e  seguita in ogni sua fase dal patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e  garantisce competenza  e professionalità. Vi ricordiamo che il patrocinio è del tutto gratuito per iscritti e non iscritti alla CGIL.
Requisiti per il diritto al pensionamento
Ricordiamo che per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità per il 2011 sono di 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica o 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica.
Restano anche confermati: il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi e il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età (61 anni per le donne che saranno elevati a 65 a partire dal 2012).
I requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2011, ma la pensione e la liquidazione saranno comunque calcolati sulla base della retribuzione del 31 agosto 2011.
Mantenimento in servizio oltre i 65 anni
Per coloro che raggiungono i 65 anni di età entro il 31 agosto 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva 94/09.
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Restano comunque vigenti le norme speciali (Dlgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima o i 40 (solo per coloro che erano in servizio al 1 ottobre 1974).
Nella circolare viene anche precisato che, con la manovra economica 2011 (L. 122/10), il mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio siano  applicati in maniera  puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future assunzioni in ruolo.
Collocamento a riposo "forzato" per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione
Anche per il collocamento a riposo "forzato" del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 agosto 2011 è confermata la direttiva 94/09.
Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal prossimo 1 settembre scade il 28 febbraio 2011: eventuali comunicazioni successive avranno effetto dal 1 settembre 2012. Il Ministero ha precisato, per le vie brevi e su nostra sollecitazione, che il requisito contributivo deve essere già acquisito a sistema con atto definitivo e che quindi non è sufficiente aver presentato le eventuali domande di computo/riscatto/totalizzazione/ricongiunzione, ma le stesse devono aver completato il proprio iter.
Qualora l'interessato abbia titolo al raggiungimento di uno scatto stipendiale entro il 1 gennaio 2012 (vedi nota 1053/10), fermo restando l'obbligo del preavviso, la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto sarà differita al 1 settembre 2012. Tale disposizione resta in vigore malgrado non vi sia la certezza della validità dell’anno 2011 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

(da Flc-Cgil)

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