Dirigenti scolastici siciliani: la verità dei fatti
Data: Martedì, 28 dicembre 2010 ore 11:48:50 CET Argomento: Rassegna stampa
In
riferimento alle notizie diffuse il 4 dicembre dal telegiornale La7, mi
preme sottolineare la verità dei fatti relativa alla legge, di cui sono
prima firmataria, che riguarda la vicenda del concorso per dirigenti
scolastici del 2004 in Sicilia. La legge è frutto del senso di
responsabilità dei parlamentari che hanno voluto restituire serenità al
sistema scolastico siciliano: più di un terzo delle scuole siciliane,
infatti, si è trovata coinvolta in questa vicenda, senza avere certezza
per troppo tempo della titolarità della sua guida.
Ecco la storia, utile mi sembra per comprendere una vicenda assai
complessa: nel 2004 è stato bandito un corso-concorso per il
reclutamento di 1500 dirigenti scolastici. Concorso espletato su base
regionale, ma che prevedeva le stesse medesime procedure in tutta
Italia. A seguito di vari ricorsi, il TAR Sicilia ordina la
ricorrezione di alcun compiti, che vengono ricorretti per tre volte da
tre commissioni diverse, e sempre ritenuti insufficienti.
Il TAR respinge invece la richiesta di annullamento del concorso. Non
integrando il contraddittorio, il Consiglio di Giustizia
Amministrativa, sezione del Consiglio di Stato per la Sicilia, annulla
erga omnes il concorso, eccependo l’illegittimità del DPCM 341/2001 che
consentiva la nomina di un unico presidente per più subcommissioni, nei
casi in cui il numero di partecipanti fosse elevato.
Su altri due ricorsi analoghi presentati in altre regioni italiane, il
Consiglio di Stato (dicembre 2008-maggio 2009) decide esattamente al
contrario del CGA Sicilia, stabilendo che è valida la correzione dei
compiti effettuata da più sub commissioni con un unico presidente.
Si tratta quindi di un tipico caso di decisioni difformi, emesse da
parte di organi giurisdizionali di pari livello, che sostanziano una
difformità di trattamento tra cittadini italiani di regioni diverse. In
più, il Cga ha emesso un annullamento erga omnes senza che le parti in
causa fossero tutte rappresentate in giudizio (e ancora l’opposizione
dei terzi giace senza essere stata trattata), caducando anche i compiti
corretti a commissione completa.
La legge quindi prende atto di tutto ciò e prova a trovare una
soluzione ad una vicenda assai complessa, prendendo atto della sentenza
del Cga e introducendo modalità differenti per la rinnovazione del
concorso: nessuna domanda “a piacere” ma una prova scritta sul servizio
prestato per i dirigenti scolastici assunti in servizio, una prova
scritta su uno degli argomenti del corso di formazione per gli idonei
(il progetto scelto dai concorrenti era previsto nel bando di concorso
e non nella mia legge) e la ricorrezione delle prove per i bocciati,
con immissione in una nuova graduatoria per coloro le cui prove siano
valutate positivamente.
E ciò tenendo conto della sentenza del Cga, ma anche del fatto che non
è possibile ammettere sperequazioni tra cittadini concorrenti in una
regione italiana e cittadini concorrenti in altra regione. Infatti, la
richiesta più volte posta al Parlamento dai ricorrenti di essere
ammessi al corso di formazione e quindi diventare dirigenti scolastici
ope legis avrebbe cozzato con il dettato Costituzionale.
Alessandra Siragusa
dalla letterina
ASASI - Rete delle scuole autonome della Sicilia (
asasisicilia@alice.it )
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