Domande di pensione, le informazioni utili nella scheda Uil Scuola
Data: Mercoledì, 22 dicembre 2010 ore 15:00:00 CET Argomento: Sindacati
E’ in corso di
emanazione il D.M. con cui il Ministro dell’Istruzione ha stabilito la
data dell’11 febbraio 2011 entro cui dovranno essere presentate (o
revocate) le istanze di dimissioni dal servizio, di pensionamento di
vecchiaia o di anzianità, per raggiunto
quarantennio e per trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età.
La relativa circolare applicativa fornirà le necessarie istruzioni per
coloro che intendono dimettersi per conseguire il diritto a pensione.
Quali sono le principali novità? Per la scuola nulla cambia in merito
ai requisiti per accedere al trattamento di quiescenza a decorrere dal
giorno 01.09.2011:
- pensioni di vecchiaia: i requisiti di età anagrafica sono 61 anni per
le donne e 65 per gli uomini, con una contribuzione minima di anni 20.
Tali requisiti possono essere conseguiti entro il 31.12.2011 (Art. 59
della L. 449/97);
- pensioni di anzianità: nel 2011 si deve raggiungere la quota “96”,
sempre entro il 31.12.2011, con una età anagrafica minima di anni 60. A
mo’ di esempio, con una età anagrafica di anni 60 bisognerà possedere
una anzianità contributiva di almeno 36 anni, con 61 anni una anzianità
contributiva di almeno anni 35.
- Resta valida la L. 243 del 23 agosto 2004 (Legge Maroni) con la quale
si consente alle sole donne di poter accedere al trattamento
pensionistico con 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione
optando, però, per il sistema contributivo, subendo una penalizzazione
di circa il 25%.
Viene confermata la Direttiva n° 94 del 04.12.2009 che disciplina la
permanenza in servizio oltre i 40 anni di contribuzione, limitandola ai
casi in cui ci sia capienza nella classe di concorso o nel profilo e si
raggiunga una nuova posizione stipendiale entro il 2012.
Si ritiene opportuno precisare che viene risolto il rapporto di lavoro
solo se sia stata raggiunta una anzianità di 40 anni entro il
31.08.2011. I riscatti richiesti contribuiscono al raggiungimento dei
40 anni solo se sono stati emessi ed accettati i relativi provvedimenti.
Non sarà consentita, a coloro che hanno i requisiti per i 40 anni di
contribuzione o che hanno raggiunto l’età dei 65 anni entro il
31.08.2011, la permanenza in servizio se appartenenti a categorie o a
profili in esubero.
Vengono confermati i commi 2, 3 e 5 dell’Art. 509 del D. L.vo n° 297
del 16.04.1994,
meglio noto come Testo Unico per il personale della Scuola, con i quali
si dà la possibilità,
a coloro che nell’anno 1974 erano incaricati a tempo indeterminato o di
ruolo, di
permanere in servizio non oltre il 70° anno di età per raggiungere il
massimo della
contribuzione (40 anni) e, a coloro che hanno raggiunto l’età di 65
anni, il minimo per la
pensione di vecchiaia (anni 20 di contribuzione).
L’imminente decreto prevede l’applicazione della L. 122 del 30.07.2010,
con cui vengono
modificati sia l’erogazione della “Buonuscita”, sia il relativo
calcolo, come si è avuto modo
di anticipare nelle “news” del 04.11.2010, pubblicate sul nostro sito.
In breve, se la buonuscita lorda è di € 90.000,00 o meno, viene erogata
in un’unica
soluzione nei tempi previsti per legge; per buonuscita superiore a tale
importo e fino a
150.000,00 euro, la parte eccedente i 90.000,00 verrà erogata dopo 12
mesi; infine, per
importi superiori a 150.000,00 euro, la parte eccedente tale importo
sarà assegnata dopo
24 mesi.
Per quanto riguarda il calcolo, dal 1° gennaio 2011 si procederà con
l’applicazione
dell’aliquota del 6,91%, ai sensi dell’art. 2120 del c.c., sulle stesse
voci che concorrono a
determinare la buonuscita (stipendio + indennità integrativa speciale)
all’80% degli
importi. Annualmente, inoltre, tale 2^ quota sarà soggetta a
rivalutazione (75% dell’indice
Istat + 1,5).
PR
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