Ricorsi Anief: aperta la questione della giurisdizione
Data: Mercoledì, 15 dicembre 2010 ore 15:27:57 CET Argomento: Sindacati
Cassazione e
Consiglio di Stato si scontrano sulla competenza per le graduatorie.
Comunque sono fatti salvi i processi Anief pendenti grazie alla legge
sulla translatio iudicii. Inutile
l’opposizione della Gilda. Nelle prossime ore la sentenza della Corte
costituzionale sulla legge blocca-pettine.
Con sentenza n. 22850 del 10 novembre 2010 su uno dei ricorsi
riguardanti lo spostamento dei 24 punti già dichiarata da una
graduatoria all’altra, la Corte di Cassazione a sezioni riunite ha
rimesso alla sfera di cognizione del Giudice ordinario la pronuncia di
merito. L’ANIEF, tuttavia, fa notare che la Suprema corte nella
sentenza non fa altro che richiamale analoghi pronunciamenti (sentenze
n. 17466 del 28 luglio 2009, n. 3399 del 13 febbraio 2008), ignorate
ancora recentemente dal Consiglio di Stato che nell’ultima sentenza n.
1897 del 02 Aprile del 2010, si è rifiutato di sollevare alle stesse
Sezioni Unite il conflitto di giurisdizione in merito sempre a un
ricorso riguardante l’impugnativa del decreto di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento:
“Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in
materia di concorsi ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
una controversia relativa all’inserimento di un insegnante in una
graduatoria per l’abilitazione all’insegnamento in determinate classi
di concorso, graduatoria riservata ai soggetti in possesso di
determinati requisiti stabiliti per legge; infatti, gli atti di
formazione ed approvazione delle graduatorie per l’accesso ai titoli
abilitanti e per il successivo conferimento di incarichi di
insegnamento, nonché per la graduale immissione in ruolo dei docenti
interessati, debbono ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali,
inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonché
dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare
alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A”.
L’ ANIEF, pertanto, non è incorsa in alcun errore. Occorre osservare,
infatti, che il tema della giurisdizione sulle graduatorie vede divisi
su fronti opposti i Giudici delle Sezioni Unite della Cassazione, da
una parte, e quelli del Consiglio di Stato dall’altra. Il conflitto tra
il Consiglio di Stato e le Sezioni Unite, comunque, nel caso in cui si
risolva in favore della giurisdizione complessiva del Giudice ordinario
su tutti i ricorsi pendenti al Giudice amministrativo, non produrrà
alcuna conseguenza negativa per i ricorrenti ANIEF, come erroneamente
affermato dal segretario generale della Gilda in un comunicato del 14
dicembre 2010.
Il legislatore, infatti, con l’art.59 della L.69/2009, ha previsto che
gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta
innanzi giudice dichiarato privo di giurisdizione dalle Sezioni Unite
della Cassazione, si conservano nel processo proseguito davanti al
giudice munito di giurisdizione. Più precisamente, “Se, entro il
termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di
Cassazione, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, sono fatti
salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe
prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse
stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio”.
Con l’istituto della translatio iudicii, previsto dall’ art.59 della
L.69/2009, si consente, dunque, al processo, iniziato davanti ad un
giudice che non ha la giurisdizione, di poter continuare davanti al
giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una
pronuncia di merito che conclude la controversia, realizzando in modo
più sollecito ed efficiente il servizio giustizia, costituzionalmente
rilevante. I soci ANIEF dell’unico ricorso (reg. n. 5047/09) sul cui
iter ha influenza l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione,
dunque, riceveranno nei prossimi giorni precise istruzioni per
proseguire il processo innanzi al giudice del lavoro, con l’assoluta
garanzia della piena tutela dei propri diritti rivendicati inizialmente
innanzi al TAR. In altri termini, la pronuncia delle Sezioni Unite non
avrà alcun effetto negativo per i ricorrenti ANIEF, che potranno
agevolmente e gratuitamente proseguire il processo innanzi al Giudice
del lavoro senza perdere del tempo prezioso.
Sul merito della questione di giurisdizione, di contro, già i legali
dell’Anief stanno predisponendo una memoria puntuale al fine di
interrogare nuovamente la Suprema corte sulla competenza del Giudice
ordinario. Se confermato definitivamente tale orientamento, infatti,
ovvero se confermata, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla
giurisdizione del Giudice del Lavoro renderà più devastante l’impatto
del contenzioso per il Ministero della Pubblica Istruzione, perché
l’impugnazione innanzi al G.O. soggiace, infatti, al termine di
prescrizione quinquennale e non a quello decadenziale di 60 giorni
previsto invece in via ordinaria per la proposizione del ricorso
innanzi al G.A., con l’ulteriore effetto di mettere in discussione, a
distanza di anni, provvedimenti che hanno avuto nel frattempo una
notevole incidenza nell’organizzazione della pubblica amministrazione
che ha proceduto alla nomina dei vincitori (assegnazioni supplenze,
punteggi in graduatoria, immissioni in ruolo). Potrebbero ricorrere con
l’Anief coloro che gioverebbero dei suoi ricorsi vinti, in merito allo
spostamento dei 24 punti SSIS e del servizio, del riconoscimento del
punteggio aggiuntivo di punti 6 al titolo SSIS e di punti 12 al
servizio militare, del punteggio di strumento musicale e dello
spostamento a pettine in caso di esito positivo della Corte
costituzionale, e che, pur non avendo agito nel termine dei 60 giorni,
potranno rivolgersi all’Anief per ricorrere al Giudice Ordinario per
rivendicare assunzioni in ruolo, punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento e risarcimento dei danni nell’ arco temporale di 5 anni.
Mentre l’Anief vince, comunque, i ricorsi e il contenzioso, salvaguarda
le graduatorie e le posizioni reclamate dai ricorrenti secondo la
giurisprudenza in materia, tutela i docenti in servizio dai poteri
sanzionatori dei dirigenti, qualche altro sindacato fa spendere soldi
inutili per fare controricorsi che non hanno altra utilità se non
quella di rallentare il corso della giustizia. Consigliamo a questi
sindacalisti di studiare la normativa prima di fare inutili proclami e
brutte figure, e perché, magari, potrebbero anche imparare a giocare
con quelle carte che si illudono di aver fatto volare.
(da http://www.anief.org/content_pages.php?pag=798&sid=)
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