Organizzare l’orario scolastico spetta al Consiglio di istituto
Data: Domenica, 12 dicembre 2010 ore 07:23:45 CET
Argomento: Giurisprudenza


Si precisa che l’organizzazione dell’orario delle lezioni di una scuola è compito imprescindibile del Consiglio d’istituto così come recitato dall’art. 9  comma 4 T.U. dlgs n. 297/94 : “ il consiglio di circolo o d’istituto indica, altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe … omissis)” e non può delegare ad altri, come il collegio dei docenti, queste ed altre sue mansioni specifiche, secondo il precetto giuridico che delegatus delegare non potest ( o anche potestas delegata non delegatur); che esprime il principio generale, per il quale colui che ha ricevuto un incarico, una rappresentatività con particolari e precise funzioni deliberanti, non può subdelegare ad altri le sue facoltà (a meno che le clausole del proprio incarico non glielo permettano esplicitamente).
Tra l’altro, l’art. 7 comma 2 lettera b dello stesso T.U.  afferma “ il collegio.d.docenti  formula proposte per la formazione, la composizione delle classi, l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d’istituto”. La proposizione causale subordinata usata dal punto di vista sintattico ribadisce, infatti, chiaramente,  la necessità giuridica che sussista preliminarmente una delibera in materia, secondo la propria attribuzione, del Consiglio d’istituto.

Tecla Squillaci
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