Area programmatica e concorso a preside. Con chi sta la Cgil di Catania?
Data: Sabato, 11 dicembre 2010 ore 15:06:58 CET
Argomento: Opinioni


Così come lo stesso Partito Democratico con l’on. Siragusa in testa ha sempre correttamente sostenuto le ragioni dei vincitori e della scuola siciliana come dimostrano gli atti parlamentari.
Ora da parte di minoranze insignificanti e inconcludenti all’interno della CGIL voler travisare i fatti ed utilizzare strumentalmente frasi decontestualizzate è  uno degli elementi  che ha maggiormente caratterizzato e caratterizza la campagna mediatica denigratoria nei confronti dei vincitori del concorso a dirigenti scolastici in Sicilia annullato dal CGAR.
Corre l’obbligo ribadire nuovamente che nessun Giudice ha mai emesso sentenze contro i 416 dirigenti scolatici siciliani, anzi, ad onor del vero, non sono mai stati considerati parte in causa, prova ne sia la mancata integrazione del contraddittorio. Si vuole in questa sede ricordare che il principio di legalità tanto invocato da bocciati e ricorrenti, nonché avallato da taluni appartenenti a sigle sindacali in contrasto con la posizione del sindacato stesso, impone anche il rispetto della legge.
Quanti continuano ad alimentare la campagna denigratoria dovrebbero sapere che nel caso dei 416 dirigenti siciliani non si è legiferato su una sentenza passata in giudicato perché pende a tutt’oggi ,su tale sentenza, un ricorso avanti alle Sezioni Unite che verrà discusso a breve.  Inoltre quanti avanzano dubbi di incostituzionalità sono tenuti a sollecitare il rispetto delle decisioni prese dalla Magistratura dal momento in cui saranno emesse, e al momento, si limitino al rispetto delle leggi, regolarmente promulgate dal Capo dello Stato, garante della Costituzione.
Evocare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, in una visione democratica, significa non dimenticare il potere esecutivo che è separato sia da quello legislativo che da quello giudiziario.
Se la magistratura avesse garantito a 416 vincitori di concorso (perché tali sono e restano, visto che nessuna sentenza ha mai annullato la graduatoria finale) il diritto alla difesa disponendo l’integrazione del contraddittorio o discutendo nel merito l’opposizione di terzi, oggi talune affermazioni non avrebbero ragione di esistere.
Ma questa possibilità, purtroppo, è stata  negata senza una ragione plausibile in grado di dare senso e significato ad una vicenda paradossale quanto incomprensibile.
In attesa dell’evolversi degli eventi sarebbe auspicabile poter svolgere serenamente il proprio lavoro, al riparo da attacchi gratuiti di concorrenti bocciati o ripetutamente bocciati che hanno il solo fine di usare una sentenza, non ancora passata in giudicato, per rivendicare diritti e meriti che non hanno dimostrato di possedere né in sede concorsuale né in altre sedi.
Non bisogna dimenticare, a tal proposito, che lo stesso CGAR nell’ultima sentenza riconosce danni esclusivamente alle due ricorrenti e non certo ai restanti bocciati a cui nessun giudice ha mai  riconosciuto alcun diritto, nemmeno di intervento in sede di giudizio di ottemperanza.
Il Parlamento, in virtù delle sue funzioni e al fine di garantire parità di trattamento a cittadini della stessa nazione  ha avvertito l’esigenza di regolamentare la rinnovazione concorsuale sulla scorta dei fondamentali seguenti  principi:
1) il procedimento va rinnovato a partire dal momento in cui si è verificato l’arresto procedimentale ritenuto illegittimo dal CGAR (la correzione degli elaborati scritti), nel rispetto dei pregressi atti validi e delle necessarie garanzie di segretezza degli elaborati medesimi;
2) l’Amministrazione, come risulta dalle sentenze stesse, deve provvedere a definire le posizioni di coloro nei confronti dei quali non ha operato l’arresto procedimentale subito dalla attuale ricorrente, sulla considerazione, oltretutto, che, allo stato, vicende e provvedimenti ulteriori si sono frapposti fra gli esiti concorsuali e la relazione eventualmente corrente fra intervenienti ad opponendum e l’Amministrazione scolastica”.
Tutto ciò assicurando, nel contempo, celerità della procedura e rapido ripristino della necessaria serenità di lavoro in oltre 1/3 delle scuole siciliane guidate dai vincitori di concorso in servizio, nel pubblico interesse al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche dell’isola.
La legge 202 del 3 dicembre 2010 risponde pienamente alle superiori esigenze:
assicura la rinnovazione nel rispetto dell’interesse legittimo dei ricorrenti che hanno subito l’arresto procedimentale ed il soddisfacimento del loro “bene della vita” come sostenuto dal CGAR;
rispetta la posizione di chi non ha subito alcun arresto procedimentale ed ha maturato posizioni di diritto soggettivo derivanti dai contratti in essere e dall’utile posizionamento in graduatoria;
facilita, riducendolo, il completamento dell’iter concorsuale per ricorrenti e non ammessi alla fase orale, con la previsione di un colloquio finale successivo e non propedeutico al corso di formazione;
prevede una prova confermativa dell’iter concorsuale già esaurito per vincitori ed idonei in graduatoria (ancora valida, come superiormente evidenziato).
Le diverse modalità di espletamento del procedimento di rinnovazione, pertanto, trovano giustificazione da un lato in ovvie esigenze di celerità che restituiscano a breve termine serenità alla scuola siciliana, dall’altro nel rispetto degli stessi principi fissati nelle decisioni del Giudice d’Appello Siciliano, e consentono all’Amministrazione, cui viene conferito incarico di disporre, con opportuna decretazione esecutiva, l’esecuzione del dettato legislativo, di riappropriarsi del potere di valutare tutti i pubblici interessi coinvolti in questa vicenda.







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