Le sanzioni per gli insegnanti: la scuola caserma
Data: Venerdì, 10 dicembre 2010 ore 08:21:34 CET Argomento: Sindacati
La contrattazione non è
più centrale, vengono aboliti organismi arbitrali e di garanzia.
Per le principali novità e le iniziali valutazioni della Gilda degli
insegnanti proponiamo il contributo del nostro Centro Studi.
Dopo il sistema di sanzioni previsto dal Contratto Collettivo dei
Dirigenti, il Miur ha predisposto unilateralmente, in assenza del nuovo
CCNL scuola, una circolare, la n.88/2010, per l´applicazione al
personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare
introdotte dal D.lgs.n.150/09.
I cambiamenti generali, sugli aspetti disciplinari, riguardano il ruolo
della contrattazione, non più centrale, e
l´abolizione degli organismi arbitrali e di garanzia.
Vengono altresì introdotte nuove "colpe" e relative sanzioni, con una
preoccupante delega di poteri discrezionali ai dirigenti che
diventano in uno attori e giudici, in una sorta di scuola caserma che
mina la qualità e l´efficacia dell´insegnamento.
ECCO LE SANZIONI PER GLI
INSEGNANTI:
LA SCUOLA-CASERMA
Dopo il sistema di sanzioni previsto dal Contratto Collettivo dei
Dirigenti, il MIUR ha predisposto unilateralmente, in assenza del nuovo
CCNL scuola, una circolare (n.88 dell’ 8/11/2010) per l’applicazione al
personale della scuola (docenti e ATA) delle nuove norme in materia
disciplinare introdotte dal D.lgs.n.150/09. Queste le principali novità
con alcune iniziali valutazioni della Gilda.
A cura di Fabrizio Reberschegg
Cambiamenti generali
In applicazione del D.Lgs.150 (c.d. Decreto Brunetta), dopo l’entrata
in vigore della riforma, viene a cadere il principio della centralità
della contrattazione sindacale come fonte normativa sugli aspetti
disciplinari e sanzionatori, viene previsto un codice disciplinare (che
ancora non esiste sopravvivendo nelle more della sua creazione la
normativa prevista dal D.lgs 297/1994 -Testo Unico sulla Scuola-, dal
CCNL vigente e del D.lgs 165/2001), viene vietato istituire con il CCNL
procedure concordate con contratto di impugnazione e il ricorso a
collegi arbitrali di disciplina, vengono aboliti i Consigli di
disciplina presso il CNPI e i Consigli Scolastici Provinciali, le
sanzioni per il personale non di ruolo vengono uniformate a quelle
previste per il personale di ruolo. La nuova disciplina non ha effetti
retroattivi nei confronti delle situazioni preesistenti che verranno
affrontate con le vecchie norme.
Chi decide le sanzioni?
Per le infrazioni di minore gravità (dal rimprovero verbale alla
sospensione dal servizio fino a 10 giorni) è competente unico il
Dirigente Scolastico che è a sua volta sanzionabile, per effetto del
recente contratto di area dirigenziale della scuola, se non interviene
senza indugio e in ogni caso entro e non oltre venti giorni a fronte
della notizia dell’illecito disciplinare. L’addebito deve essere
contestato al dipendente, il quale viene convocato, entro dieci giorni
dalla notifica, al lavoratore per il contraddittorio a sua difesa
con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale.
Dopo lo svolgimento dell’attività istruttoria e, salvo differimenti
eccezionali, entro 60 giorni dalla contestazione il Dirigente può
decidere l’archiviazione o la somministrazione della sanzione. Il
Dirigente deve sempre assicurare che il provvedimento disciplinare non
possa colpire neppure indirettamente l’autonomia della funzione docente.
· Per le infrazioni più gravi
(oltre i dieci giorni di sospensione dal servizio) la competenza
sanzionatoria passa all’USR con modalità analoghe a quelli descritte
per le infrazioni meno gravi. La circolare introduce in questo caso la
possibilità di collaborazione con gli uffici di disciplina di personale
scelto tra ispettori, dirigenti e docenti con significativa esperienza
professionale (non si capisce chi sceglierà questo personale esperto)
per garantire nella fase di valutazione gli aspetti legati alla libertà
di insegnamento.
· Nel caso di procedimento
penale a carico del dipendente è possibile, a differenza del passato,
attivare e concludere il procedimento disciplinare nelle more di una
sentenza definitiva
Nuove “colpe” e relative sanzioni
· Sono introdotti nuovi
illeciti disciplinari: Rifiuto di collaborare al procedimento
disciplinare senza giustificato motivo. Ciò significa che si stabilisce
per i docenti l’obbligo di dare informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare destinato ad altri colleghi e che sono anche
sanzionabili “informazioni false o reticenti”. Alcuni hanno parlato di
“obbligo alla delazione” poiché il dipendente informato di situazioni
illecite (ad esempio, il ritardo in servizio di un collega, ecc.) è
obbligato a testimoniare sui fatti. Per i dirigenti è stabilito
l’obbligo di attivare la procedura disciplinare senza ritardi o
omissioni. Se ciò acade sono suscettibili di sanzioni da parte dell’USR.
· E’ introdotto il
licenziamento disciplinare nei seguenti casi: falsa attestazione della
presenza in servizio con alterazione di atti amministrativi o di
strumenti di controllo o attestazioni mediche false, assenza priva di
giustificazione per più di tre giorni in due anni e sette nel corso di
un settennio, rifiuto ingiustificato del trasferimento d’ufficio,
falsità documentali in caso di assunzione e di ricostruzione della
carriera, reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste e comunque lesive dell’onore e della dignità
personali altrui, condanna penale definitiva con interdizione perpetua
di pubblici uffici. Con il prossimo CCNL dovrebbe essere previsto
inoltre il licenziamento in caso di prestazioni insufficienti
riferibili ad un tempo non inferiore a due anni (norma
antifannulloni..).
· Sono sanzionati con la
sospensione dal servizio da 3 giorni a 3 mesi gli atti commessi dal
dipendente che determinino il risarcimento del danno da parte
dell’amministrazione. Il risarcimento è a carico del dipendente.
· E’ stata reintrodotta per
analogia legis, cioè rifacendosi a norme simili previste in altri
comparti lavorativi, la sospensione cautelare anche se il decreto
Brunetta l’aveva cassata (si è detto che si è trattato di un errore del
legislatore – sic!!). Nei casi di sospensione cautelare, cioè in
attesa di riscontri giurisdizionali certi e di fatti gravi verificabili
nella procedura disciplinare (il caso del pedofilo, della violenza
sessuale, arresti domiciliari, ecc.) è prevista la corresponsione della
metà dello stipendio tabellare. Il fatto divertente è che il
dimezzamento dello stipendio vale solo per i docenti mentre per
dirigenti e tutti gli altri lavoratori del settore pubblico e privato
vale ancora la corresponsione per intero della retribuzione.
· Nei primi mesi di
attivazione delle nuove procedure disciplinari è prevista la creazione
al MIUR di un “nucleo di assistenza” per dirigenti e uffici degli USR
con compiti di consulenza e indirizzo. E’ facile immaginare che nel
gioco del trasferimento delle responsabilità relative all’applicazione
della normativa sarano moltissimi i casi in cui il nucleo di assistenza
sarà coinvolto.
Che cosa rappresenta questa Circolare
Come è accaduto nel caso dei dirigenti, il quadro normativo dei
provvedimenti disciplinari per i docenti rientra in una visione
gerarchizzata dalle pubblica amministrazione che male si colloca
nell’ambito delle istituzioni scolastiche dove esiste l’autonomia
scolastica costituzionalmente riconosciuta, la libertà di insegnamento
stabilita dall’art.33 della Costituzione e la presenza di organi di
governo collegiali (Collegio dei Docenti, Consigli di classe, Consigli
di Istituto, comitati di valutazione). Il Ministro Brunetta nella sua
crociata contro la pubblica amministrazione inefficiente si è scordato
della complessità del settore scolastico introducendo norme che saranno
di difficile applicazione e che saranno oggetto di tensioni e
contenziosi. Gilda degli Insegnanti ha espresso in sede di informativa
al MIUR la sua contrarietà e preoccupazione rispetto alle norme
disciplinari che possono minare profondamente i rapporti di
collaborazione che dovrebbero informare il lavoro collegiale nella
scuola. Preoccupa soprattutto la delega di poteri discrezionali ai
dirigenti che diventano attori e giudici dei procedimenti sanzionatori
apparentemente meno gravi. Gravissima è la mancanza del coinvolgimento
dei docenti intesi come professionisti in grado di giudicare situazioni
patologiche e di mancato rispetto delle norme che di fatto possono
ledere l’immagine della categoria. Paradossalmente le norme che sono
state immaginate da Brunetta colpiscono soprattutto le infrazioni
formali e burocratiche e non i casi di incapacità di esplicitare la
professione nel lavoro didattico vero e proprio, situazioni che
dovrebbero vedere processi di autovalutazione e di intervento della
stessa categoria dei docenti.
Che fare?
Cosa possiamo fare per arginare nell’immediato la massa di
provvedimenti sanzionatori che si abbatterà nella scuola (già sono
numerose le contestazioni di addebito per semplici ritardi di pochi
minuti..)? Bisogna rafforzare l’attività sindacale della FGU-Gilda,
seguire i contraddittori di fronte ai dirigenti e all’USR, adire alla
magistratura ordinaria avverso le sanzioni illogiche, incoerenti, prive
di motivazioni adeguate comminate dai dirigenti. I dirigenti devono
sapere che rischiano denunce di fronte anche al giudice penale in caso
di inadeguatezza del provvedimento sanzionatorio. Le sedi della
FGU-Gilda sono pronte a sostenere le giuste ragioni dei docenti che si
trovano oggetto di provvedimenti illegittimi.
Ma l’importante è ora anche far crescere l’informazione nei confronti
delle forze politiche, degli altri sindacati, della pubblica opinione
per far capire che queste norme, lungi da combattere i “fannulloni”
possono trasformare la scuola intesa come comunità educante in una
caserma comandata da caporali ottusi con il rischio fondato di
determinare pericolosi atteggiamenti di difesa passiva e di
demotivazione dei docenti senza che ci guadagni la qualità e
l’efficacia dell’insegnamento.
redazione@aetnanet.org
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