Il coordinamento dei 416 presidi destinatari della legge 202 ricostruisce la verità sulla complessa vicenda
Data: Giovedì, 09 dicembre 2010 ore 23:24:37 CET
Argomento: Opinioni


  1. Due candidate siciliane al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 22.11.2004, uniformemente svoltosi sul territorio della Repubblica nel rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM 341/2001, impugnano avanti il TAR Palermo la propria esclusione dalla prova orale. Il TAR Palermo, con ordinanza cautelare, dispone la ricorrezione dei loro elaborati che si conclude con una nuova valutazione negativa.
  2. Le ricorrenti impugnano con motivi aggiunti la nuova bocciatura: la suddivisione in sottocommissioni composte ciascuna da due membri oltre il presidente comune non poteva ritenersi conforme al citato DPCM 341/2001, con conseguente travolgimento del complesso delle operazioni poste in essere a partire dalla correzione degli elaborati scritti. Il TAR rigetta il ricorso sia perché tale ultimo motivo di impugnazione viene ritenuto tardivo (andava infatti proposto con l’impugnazione principale, e non con motivi aggiunti) e quindi inammissibile, sia perché la nuova bocciatura fa venire comunque meno l’interesse delle ricorrenti ad una decisione favorevole (sopravvenuta cessazione del contendere e conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso).
  3. Le ricorrenti appellano al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (CGA), sezione isolana del Consiglio di Stato, giudice di appello sul solo TAR Sicilia, che con decisioni 477/2009 e 478/2009 annulla la procedura accogliendo il motivo inerente la presunta irregolare composizione delle sottocommissioni. Il Giudice d’appello, però, anziché limitare l’efficacia delle decisioni alle sole parti in causa (ricorrenti e amministrazione), la estende a tutti i candidati al concorso, ivi compresi i presidi che, avendo ormai esaurita la procedura, già da anni prestano servizio in forza di regolari contratti, ad oggi mai risolti dall’amministrazione.
  4. Si badi bene: nessuna valutazione sul contenuto degli elaborati è stata operata dal CGA, come proditoriamente sostenuto a più riprese da bocciati e ricorrenti, in quanto il Giudice Siciliano si è pronunciato esclusivamente sul cavillo giuridico sopra delineato.
  5. La vicenda processuale presenta alcuni aspetti paradossali:
  6. i vincitori di concorso non sono stati messi in condizione di partecipare al giudizio ma ne subiscono ugualmente ed inspiegabilmente gli effetti negativi in violazione del principio costituzionale del giusto processo, ed in virtù di una pronuncia cui lo stesso CGA riconnette effetto erga omnes;
  7. i vincitori di concorso hanno proposto opposizione di terzo allo stesso CGA per far valere la propria estraneità al giudizio ma il Giudice Siciliano, ad oggi, a distanza di oltre un anno, non ha ancora fissato la data di udienza, pur rifiutandosi di disporre, in sede cautelare, la sospensione del procedimento;
  8. i vincitori hanno proposto ricorso per revocazione per palese ed evidente travisamento dei fatti processuali (ma anche tale impugnazione giace al CGA in attesa di fissazione dell’udienza di discussione nel merito), nonché ricorso per cassazione per evidenti insanabili vizi di nullità assoluta. In entrambi i casi gli stessi hanno chiesto inutilmente al Giudice Siciliano di disporre in sede cautelare la sospensione del procedimento, mai concessa per asserita insussistenza di danno grave ed irreparabile;
  9. il Consiglio di Stato, organo di appello su tutti i TAR della Repubblica ad eccezione di quello palermitano, ha deciso in modo diametralmente opposto la medesima vicenda, ritenendo legittime le sottocommissioni nominate secondo le medesime modalità in aderenza alla ratio legis (confronta sentenze nn. 7964 e 7965 del 15.12.2009). In tal modo si è creata tra i concorrenti siciliani ed i loro colleghi una evidente disparità di trattamento, scaturita dal palese conflitto di giudicati;
  10. risulta giudiziariamente accertata la perenzione (cfr. decreti Pres. Monteleone TAR Palermo nn. 14050/2010 e 14051/2010 su ricorsi nn. 1341/2007 e 2343/2007) dei ricorsi proposti avverso la graduatoria finale del concorso approvata dall’USR per la Sicilia nel luglio 2007: graduatoria che, in difetto di valida impugnazione e specifico annullamento, deve ritenersi tutt’ora valida.
  11. La pendenza dei ricorsi in opposizione, per cassazione e per revocazione preclude la formazione del giudicato. La mancanza di valida impugnazione avverso la graduatoria finale del concorso, atto autonomo che, per costante ed unanime giurisprudenza, non può considerarsi automaticamente travolto dalle decisioni originarie, preclude ogni efficacia di queste ultime in danno dei vincitori del concorso. Ciononostante il CGA ha disposto che le sue decisioni vengano ugualmente eseguite limitandosi a rigettare ogni doglianza proposta dai vincitori del concorso con semplici provvedimenti cautelari succintamente motivati. Per di più, ad onta del fondamentale obbligo di astensione del giudice che ha preso parte alle fasi precedenti del giudizio, commissario ad acta per la rinnovazione del concorso (in questo consiste l’esecuzione delle decisioni emesse) è stata nominata la dott.ssa Millemaggi, già all‘epoca facente parte del collegio giudicante del CGA in tutte le assunte e contestate decisioni, di alcune delle quali risulta persino giudice estensore.

Appare inspiegabile, a questo punto, come mai il supremo organo giudiziario amministrativo siciliano manifesti un inspiegabile accanimento nei confronti di 416 vincitori del concorso, vittime incolpevoli (anzi, colpevoli di aver deciso di partecipare al concorso siciliano) di una vicenda che non li ha visti protagonisti, intestardendosi a tutelare il c.d. bene della vita di due ricorrenti valutate negativamente persino per la terza volta in sede di nuova ricorrezione degli elaborati scritti disposta dall’USR per la Sicilia in esecuzione delle sentenze del CGA.
Il Parlamento, in virtù delle sue funzioni e al fine di garantire parità di trattamento a cittadini della stessa nazione, ha avvertito all’unanimità l’esigenza di regolamentare la rinnovazione concorsuale sulla scorta dei fondamentali seguenti  principi 1) il procedimento va rinnovato a partire dal momento in cui si è verificato l’arresto procedimentale ritenuto illegittimo dal CGA (la correzione degli elaborati scritti), nel rispetto dei pregressi atti validi e delle necessarie garanzie di segretezza degli elaborati medesimi; 2) l’Amministrazione, come risulta dalle sentenze stesse, deve provvedere, come sancito nelle stesse decisioni del CGA, a definire “le posizioni di coloro nei confronti dei quali non ha operato l’arresto procedimentale subito dalla attuale ricorrente, sulla considerazione, oltretutto, che, allo stato, vicende e provvedimenti ulteriori si sono frapposti fra gli esiti concorsuali e la relazione eventualmente corrente fra intervenienti ad opponendum e l’Amministrazione scolastica”. Tutto ciò assicurando, nel contempo, celerità della procedura e rapido ripristino della necessaria serenità di lavoro in oltre 1/3 delle scuole siciliane guidate dai vincitori di concorso in servizio, nel pubblico interesse al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche dell’isola.
La legge 202 del 3 dicembre 2010, approvata dall’intero arco costituzionale a prescindere da meri interessi di parte politica (a dimostrazione della fondatezza delle ragioni addotte dai diretti interessati), risponde pienamente alle superiori esigenze: assicura la rinnovazione nel rispetto dell’interesse legittimo dei ricorrenti che hanno subito l’arresto procedimentale ed il soddisfacimento del loro “bene della vita” come sostenuto dal CGA; rispetta la posizione di chi non ha subito alcun arresto procedimentale ed ha maturato posizioni di diritto soggettivo derivanti dai contratti in essere e dall’utile posizionamento in graduatoria; facilita, riducendolo, il completamento dell’iter concorsuale per ricorrenti e non ammessi alla fase orale, con la previsione di un colloquio finale successivo e non propedeutico al corso di formazione; prevede una prova confermativa dell’iter concorsuale già esaurito per vincitori ed idonei in graduatoria (ancora valida, come superiormente evidenziato).
Le diverse modalità di espletamento del procedimento di rinnovazione, pertanto, trovano giustificazione da un lato in ovvie esigenze di celerità che restituiscano a breve termine serenità alla scuola siciliana, dall’altro nel rispetto degli stessi principi fissati nelle decisioni del Giudice d’Appello Siciliano, e consentono all’Amministrazione, cui viene conferito incarico di disporre, con opportuna decretazione esecutiva, l’esecuzione del dettato legislativo, di riappropriarsi del potere di valutare tutti i pubblici interessi coinvolti in questa vicenda.
Questi i fatti, giudiziari e politici, che è nostra intenzione solo esporre in modo sereno ma compiuto, per consentire al lettore intelligente di non venire ancora una volta traviato dal furore mediatico di chi, invocando improbabili ragioni di un malinteso senso di costituzionalità, si scaglia contro un organo politico che ha ritenuto di deliberare a tutela non tanto di singoli, ma della scuola siciliana nel suo complesso, e, soprattutto, a tutela di una giustizia sostanziale troppo spesso ignorata da una magistratura autoreferenziale e poco disponibile ad una serena quanto doverosa autocritica.







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