“Barchette” ed atto di rimostranza: i diritti si tutelano per via legale
Data: Lunedì, 06 dicembre 2010 ore 07:03:47 CET
Argomento: Redazione


Riguardo l’episodio dell’insegnante sospesa per tre giorni per aver fatto una “barchetta” con l’ordine di servizio notificato dal dirigente scolastico ci preme fare alcune dovute precisazioni.
Un ordine di servizio, debitamente protocollato e firmato, rappresenta un atto formale, un documento che in nessun caso può essere usato per uno “sberleffo”; specie poi se aggravato dal fatto di essere consegnato a terzi ( al bidello) alla cui gravità del gesto si aggiunge anche quella di una  forma di denigrazione nei confronti del dirigente fatta in presenza di terzi.
Se la docente riteneva che l’ordine di servizio fosse illegittimo avrebbe dovuto rispondere con uno strumento chiamato “atto di rimostranza”, in cui la docente avrebbe potuto spiegare le sue ragioni, meglio se supportate da normative, ma in nessun caso attraverso  un gesto simile, inutile oltreché essenzialmente stupido.
Secondo il Testo Unico D.P.R. n. 3 del 10/01/57 riguardo le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed ancora valido, infatti, il docente non è tenuto ad eseguire un ordine di servizio quando quest’ultimo confligge con le delibere collegiali ( o in assenza di una delibera di consiglio d’ istituto  qualora sia necessaria), con norme contrattuali, regolamenti, decreti, ordinanze, circolari ministeriali,   articoli del codice civile e penale,. In tutti gli altri casi, che piaccia o meno, è tenuto ad eseguirlo.
 Per questi motivi, il gesto dell’insegnante in questione non è da considerarsi una semplice leggerezza… personalmente avremmo dato molto di più di tre giorni di sospensione per un gesto simile, ancorchè offensivo e lesivo del decoro del dirigente, perché fatto in presenza di altre persone ed anche perchè il rispetto gerarchico, che non è supina sottomissione ma ben altro, è sempre esistito e non è mai stato abolito.
 Se qualcuno sbaglia, che sia dirigente o meno, l’unica risposta possibile  è solo quella  contemplata dalla legalità e dal rispetto delle norme; nessuna riforma brunettiana o meno può eliminare la difesa dei propri diritti, purchè questi siano tutelati  solo attraverso vie legali e non attraverso contestazioni sterili e giuridicamente non motivate o peggio ancora offensive.

Tecla Squillaci
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