Lesione ad un alunno e responsabilità nell'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
Data: Mercoledì, 01 dicembre 2010 ore 17:30:00 CET Argomento: Giurisprudenza
Il Comune che offra un
servizio di scuolabus è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre
all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico. In
caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori durante il
trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi.
E’ quanto ha stabilito la Corte di
Cassazione con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010.
Il caso riguardava l’aggressione subita da un ragazzo ad opera di un
compagno, per un posto da occupare sull’autobus. A seguito
dell’aggressione, il minore riportava la lesione di quattro vertebre,
con esiti invalidanti in ragione del 18%. Il comune veniva pertanto
condannato a pagare circa 130 mila euro ai genitori della vittima.
La sentenza, confermata in appello, veniva impugnata di fronte alla
Corte di Cassazione, in quanto nessuna previsione di legge imporrebbe
al comune di predisporre un servizio di sorveglianza, pur in presenza
di ragazzi frequentanti la scuola elementare.
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso, osservando che tale
obbligo discende dal principio secondo il quale grava sulla P.A., che
svolga un servizio di trasporto riservato agli alunni, l’adozione delle
cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori.
http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_sentenza_n_23464-2010.html
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