Natura e finalità della discrezionalità in materia di valutazioni scolastiche. Corretta formulazione
Data: Martedì, 30 novembre 2010 ore 18:00:00 CET
Argomento: Giurisprudenza


La corretta formulazione delle griglie di valutazione è materia di discrezionalità tecnica, che può senz'altro essere contestata dinanzi al giudice amministrativo, ma soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
Il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, indirizzate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica, è aspetto delicato. Dette finalità, infatti, possono configurare la non ammissione alla classe superiore non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore corso degli studi.
Correlativamente l'interesse degli allievi e dei genitori, esercenti la patria potestà, deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale degli studenti.

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N. 04056/2010 REG.SEN.
N. 01001/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2010, proposto
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis];
da:
contro
COMMISSIONE ESAMINATRICE N. BSPS00012/SEZ. A - PRESSO LICEO SCIENTIFICO
PARITARIO "[omissis]" DI [omissis], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge
in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dei provvedimenti della Commissione BSPS00012/sez. A, recante non superamento da parte dei
ricorrenti degli esami conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria per l'anno scolastico
2009/2010, nonchè di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Esaminatrice N. Bsps00012/Sez. A - Presso
Liceo Scientifico Paritario "[omissis]" di [omissis] e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- i ricorrenti sono stati bocciati all’esame di maturità scientifica svolto presso un istituto paritario, e
ricorrono contro i provvedimenti di bocciatura che li hanno attinti,
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- i profili del ricorso, evidenziati cumulativamente in un unico motivo, sono in definitiva i seguenti:
l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, e manifesta irragionevolezza per
la asserita non corretta elaborazione delle griglie di valutazione che la Commissione aveva
previamente predisposto e sulla base delle quali è giunta alla individuazione del voto finale; la
violazione del principio di trasparenza e degli artt. 13 – 19 dell’ordinanza ministeriale 44/2010 per
mancanza di trasparenza delle scelte finale cui è giunta la Commissione,
- in realtà, il motivo sulla mancanza di trasparenza è proposto dai ricorrenti cumulativamente a
quello sulla non corretta formulazione delle griglie di valutazione, perché ruota anch’esso intorno
ad esse; non viene infatti censurata, in questo ricorso, direttamente la fedeltà di quanto è stato
rappresentato nei verbali della Commissione di esami, ma viene sostenuto invece che “da una
griglia mal concepita derivi inevitabilmente una verbalizzazione non fedele alla realtà, che il
verbale dovrebbe invece cristallizzare nella sua effettività”,
- ne consegue che entrambi i profili in cui è articolato il ricorso sono fondati sulla convinzione dei
ricorrenti che le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione d’esame siano state mal
concepite,
- ma la corretta formulazione delle griglie di valutazione è materia di discrezionalità tecnica, che
può senz’altro essere contestata dinanzi al giudice amministrativo, ma soltanto nel caso in cui la
decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico ((Tar Puglia,
Bari, III, 2392/2010: in materia di pubblici concorsi, il giudizio della Commissione esaminatrice
comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed
attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della
legittimità, qualora sia inficiata in maniera evidente da superficialità, incompletezza, arbitrarietà,
travisamento dei fatti, disparità di trattamento, tali da configurare un eccesso di potere, senza che
con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione, non essendo configurabile la
sostituzione dell'autorità giurisdizionale all'organo amministrativo appositamente competente e le
valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure
qualificabili quali analisi dei fatti, e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre
espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o
culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono
sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad
evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi
rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità
tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, se
non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza
non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e
sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; Tar Lombardia, Milano, III, 311/2010: le valutazioni
espresse dagli insegnanti in merito al rendimento scolastico degli studenti sono connotate da
discrezionalità tecnica; il livello di apprendimento e di preparazione raggiunto dai singoli alunni
costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai suddetti organi, il cui giudizio
riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta
solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia
conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da
vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; cfr. anche Tar Puglia, Lecce,
II, 3051/09: i giudizi di non ammissione degli alunni alla classe successiva espressi dal personale
docente debbono essere ascritti all'alveo della discrezionalità tecnica e, conseguentemente, sono
censurabili, in sede giurisdizionale, solo per palese irragionevolezza ed illogicità), errore tecnico
che non si rinviene nel caso in esame,
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- a sostegno della esistenza di un errore tecnico si deduce, infatti, in ricorso che nelle griglie di
valutazione predisposte dalla Commissione d’esame non sono previsti tutti i voti numerici ma
soltanto alcuni di essi, e si insiste molto in ricorso sulla circostanza - ad essa conseguente - che in
quel modo la somma tra i vari punteggi delle griglie non potrebbe mai portare ad alcune votazioni
finali;
- ma in realtà, non vi sono vizi logici nell’aver predisposto in tal modo tali griglie di valutazione;
l’operazione che ha effettuato la Commissione d’esame è, infatti, esattamente inversa a quella su cui
è fondato il ragionamento del ricorrente: il ricorrente avrebbe voluto che la Commissione ad ogni
numero avesse associato un giudizio, ma invece correttamente la Commissione ha prima
individuato i giudizi e poi a ciascuno di essi ha associato una valutazione numerica, in base alla
maggiore o minore importanza che attribuiva ad essi ed al quantum di differenza di preparazione
che associava agli stessi; l’operazione logica svolta dalla Commissione, pertanto, è del tutto
coerente e non denota errori tecnici,
- si ricorda anche che quando i criteri di valutazione riguardano non materie caratterizzate da un
accertamento tecnico particolarmente complesso, ma semplice la correttezza di esposizione in
lingua italiana, il rigore della metodologia di esposizione, la completezza dello studio degli
argomenti ricompresi nel programma oggetto di esame i criteri “non necessitano di particolare
illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa” (come sostenuto nella materia del concorso ad
uditore giudiziario da T.ar. Lazio, I, 295/2010),
- si aggiunge – e con questo si conclude - che, secondo CdS, VI, 4663/2010, “il sindacato
giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, indirizzate non a selezionare i più meritevoli in
base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un’efficace formazione
dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica, è aspetto delicato. Dette finalità,
infatti, possono configurare la non ammissione alla classe superiore non come soccombenza rispetto
ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che
alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e
maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi. Correlativamente l’interesse degli allievi e dei
genitori, esercenti la patria potestà, deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso della
cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla migliore
possibile formazione culturale degli studenti”,
- questa statuizione, di alto rilievo morale, ha anche un immediato contenuto giuridico, perché si
traduce nella circostanza, già evidenziata da Tar Lombardia, Milano, II, 1338/06, che il sindacato
giurisdizionale su un esame per il conseguimento di un titolo di studio sia inferiore al sindacato
sulle operazioni di un pubblico concorso, dove vi è una valutazione comparativa tra gli aspiranti ed
una selezione di (soltanto) alcuni di essi,
- nei termini che sono stati esposti, pertanto le valutazioni effettuate dalla Commissione d’esame,
nel momento in cui hanno bocciato i due ricorrenti all’esame di maturità scientifica, vanno esenti da
censure, ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto,
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
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RESPINGE il ricorso.
CONDANNA i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’amministrazione delle
spese di lite, che si determinano in euro 3.000, oltre accessori (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
Carmine Russo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010 (da Diritto Scolastico)

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