PARTECIPO O NO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO?
Data: Marted́, 22 marzo 2005 ore 06:00:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Fruizione del diritto alla formazione L’art. 62  del vigente CCNL  (fruizione del diritto alla formazione) testualmente recita: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Ciò premesso, si chiede di conoscere quali sono le modalità per esercitare tale diritto. In altri termini si vuole sapere se un docente che non intende partecipare ad una attività di aggiornamento, organizzata a livello di istituzione scolastica, deve dichiarare tale sua determinazione prima della delibera sull’aggiornamento del Collegio dei Docenti, o può farlo anche successivamente, non partecipando? Grazie.    Risposta E' vero che la formazione è un diritto e non più un obbligo (ad es. ai fini della progressione di carriera come era previsto nel contratto del 1995) e che non ha certamente senso partecipare ad iniziative di formazione, ancorché decise dal collegio docenti della scuola, se al singolo docente non serve o se lo stesso ne sa, per conto suo, molto più di quanto il corso si prefigge. Ma è altrettanto vero (e il contratto va letto tutto e non solo l'art. 62 comma 1 dove si parla solo dei diritti e non dei doveri!!) che non è "serio né deontologicamente corretto" che un collegio deliberi genericamente un corso di formazione, si investano delle risorse per farlo e poi, al dunque, nessuno ci va oppure ci vanno in 3. O no? Allora, proviamo a mettere in fila diritti e doveri: 1)- l'art. 62 c. 1 del contratto sancisce il diritto alla formazione come diritto fondamentale e quindi sancisce un obbligo in capo all'amministrazione a mettere a disposizione le condizioni per realizzarlo. Quindi soldi e non a caso almeno il 50% il contratto le destina direttamente alle scuole e noi denunciamo continuamente le incursioni che il Ministro fa per piegarne l'uso alla sua controriforma. Per cui far diventare l'enunciato del contratto, o leggerlo, come una sorta di diritto alla "non formazione" ce ne corre; 2) - compete esclusivamente al collegio della scuola autonoma definire il piano di formazione del personale (art. 65) coerentemente con gli obiettivi del POF, alla luce delle esigenze formative che emergono come necessarie e (dice il contratto) "considerando anche esigenze ed opzioni personali". Quindi si può (meglio: si dovrebbe) farlo; 3) - tra gli obblighi "funzionali" del personale docente (perché rientranti anche nello specifico del profilo docente) c'è anche quello di "attuare le delibere degli OO.CC. della scuola" (art. 27 comma 1). Quindi, per concludere, in una scuola "seria" ed in un collegio "serio", si fa una discussione altrettanto "seria" rispetto al piano di formazione, visto che è una sua competenza, si affrontano e si definiscono tutti gli aspetti (diritti, doveri, bisogni formativi e per chi)  e "in modo non generico". Gli obblighi nascono quindi non da un principio astratto, ma da una valutazione e decisione collegiale nei luoghi preposti a questo. Se ciò non si fa vuol dire che si delega il tutto alla discrezionalità del DS. Non ci pare in caso!





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