S.A.B: annullato trasferimento di Dattilografia e Stenografia già assegnato ad Informatica
Data: Domenica, 21 novembre 2010 ore 18:00:00 CET Argomento: Sindacati
SINDACATO
AUTONOMO DI BASE
Oggetto: Annullato trasferimento
d’ufficio a seguito di conciliazione del SAB a docente cosentina che si era vista sottrarre
le ore di Dattilografia e Stenografia per assegnarle invece ad
Informatica nel biennio riformato delle scuole superiori senza avere prima unificato le graduatorie
d’istituto.
A seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti
applicativi della riforma delle scuole superiori ed alla revisione
degli assetti ordinamentali e delle classi di concorso confluite, a
partire dal primo anno, in altre e/o nuove classi di concorso, il MIUR,
con nota n. 1348 del 21/4/2010 emanava disposizioni applicative per la
predisposizione degli organici di diritto per l’a.s. 2010/11 ed in
particolare, raccomandava i dirigenti scolastici e gli ATP (ex
Provveditorati agli Studi) sugli adempimenti propedeutici al fine di
individuare correttamente i docenti perdenti posto di quelle discipline
che confluivano in nuove materie e/o classi di concorso.
In particolare, ad esempio, per gli istituti tecnici commerciali
ex Ragioneria, nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
gli insegnamenti obbligatori di Informatica classe A042, Dattilografia
e Stenografia classe A075 e Trattamento Testi classe A076, nella 1^
classe confluiscono tutti in Informatica, classe A042.
La nota ministeriale citata obbligava i dirigenti scolastici, in
presenza di più titolari delle predette materie, a formulare, in
seguito a contrazione di posti, ai fini dell’individuazione dei docenti
soprannumerari da trasferire, distinte graduatorie d’istituto delle
classi ritenute “atipiche” per dopo incrociare le predette graduatorie
in un’unica graduatoria tendente a salvaguardare la titolarità dei
docenti e la continuità didattica.
Una volta formulata la graduatoria unica delle classi atipiche
sarà riconosciuta la precedenza a chi, rispetto ai posti in organico,
occupa le prime posizioni della predetta graduatoria, a prescindere
dalla materia di titolarità; chi non trova posto, invece, viene
individuato perdente posto e sottoposto a trasferimento a domanda o
d’ufficio.
Nel merito, in una scuola superiore dell’hinterland di Cosenza,
il dirigente scolastico non aveva adempiuto ai passaggi di cui sopra ed
aveva assegnato direttamente, nelle prime classi, le ore di
Dattilografia e Stenografia classe A075 ad Informatica classe A042,
senza incrociare le graduatorie e verificare chi, meglio graduato,
avesse diritto alla conservazione del posto.
Il mancato rispetto della disposizione ministeriale citata,
portava al trasferimento d’ufficio della prof.ssa S. F. di Cosenza,
titolare di Dattilografia e Stenografia che, pur vantando punteggio
maggiore rispetto a tutti gli altri docenti titolari delle predette
classi atipiche, veniva trasferita d’ufficio per la non unificazione
delle predette graduatorie.
Contro tale modo di operare insorgeva la prof.ssa che,
tramite il segretario generale del SAB prof. Francesco Sola, esperiva
c/o l’ATP di Cosenza tentativo di conciliazione conclusosi
positivamente per la prof.ssa S.F.; in particolare, in fase
conciliativa il rappresentante del SAB evidenziava che, a seguito della
nota MIUR citata, il dirigente scolastico, prima di individuare il
perdente posto, avrebbe dovuto unificare le graduatorie di Informatica
e Dattilografia e, visto che la docente S.F. aveva un punteggio
superiore rispetto a quello del docente di Informatica, era
quest’ultimo a perdere il posto e non viceversa.
Il rappresentante dell’amministrazione, riconosceva quanto
evidenziato dal SAB e per gli effetti conciliativi positivi, alla
prof.ssa S.F. veniva ripristinata la titolarità nella predetta scuola,
previo annullamento del trasferimento d’ufficio già disposto.
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Francesco Sola
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