Spetterà alla Suprema Corte stabilire se sono legittime le norme che limitano il diritto alla buonus
Data: Mercoledì, 17 novembre 2010 ore 15:00:00 CET Argomento: Giurisprudenza
Il Tar Umbria con ordinanza del 25 maggio
2010 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al
"personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e
degli istituti professionali di istruzione artistica" e nella parte in
cui richiede per la maturazione della buonuscita “almeno un anno di
iscrizione al Fondo”, nonché dell’art. 9, 1° comma, D.Lgs. C.P.S. 4
aprile 1947 n. 207, nella parte in cui subordina il diritto
all’indennità di fine rapporto ad “almeno un anno di servizio
continuativo”.
Una docente aveva iniziato nel 1999 una lunga battaglia legale perché,
dopo aver insegnato musica per 34 anni ed essere stata collocata in
quiescenza, si era vista negare il diritto alla corresponsione della
buonuscita perchè, non avendo mai avuto un incarico di almeno un anno,
non risultava iscritta al fondo di previdenza.
Il Tar (competente per ragioni di
giurisdizione intertemporale) ha ritenuto non infondate le eccezioni di
illegittimità costituzionale delle norme indicate, in quanto
contrastanti “all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di
proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati
alle esigenze della vecchiaia”.( Avv. Francesco Orecchioni
http://www.dirittoscolastico.it/tar_umbria_-_ordinanza_n_25-2010.html)
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