Profili di incostituzionalità per l’art. 1 comma 2 d.lgs 165, decurtazione dello stipendio per malattia
Data: Venerdì, 12 novembre 2010 ore 20:58:53 CET
Argomento: Redazione


L’art. 1, comma 2, del dlgs 165/01 afferma che : “nei primi dieci giorni di assenza per  malattia  è corrisposto il solo trattamento economico con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
Ora, quest’assunto sembra configgere con almeno tre punti della Costituzione: ovvero, l’art. 32, l’art.3 nonché l’art. 35.
 Per quanto riguarda l’art. 32, la nostra Costituzione dispone che: “la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino ed interesse della collettività”. Pare ovvio che quello alla salute è quindi un diritto costituzionalmente tutelato sia per il singolo che per l’interesse stesso della comunità in cui vive e che, di conseguenza, l’assenza in caso di sussistenza di malattia diventa incompatibile con la permanenza in servizio.
 Inoltre, ricordiamo che   anche i permessi per sottoporsi ad accertamenti o ai vari screenings fra l’altro periodicamente disposti dalle stesse ASP per i cittadini ( ad esempio gli screenings ginecologici ) se richiesti come tali rientrano nel computo di permessi per malattia e come tali “decurtati” secondo la predetta legge. Ciò ancora più gravemente configge con l’art. 32 della Costituzione; ovvero il diritto alla salute ed al suo mantenimento che in modo imprescindibile si realizza attraverso la prevenzione.
 Inoltre, la stessa legge pare andare contro anche  l’art. 3 della Costituzione, che, ricordiamolo, è uno dei più importanti per ogni società democratica perché sancisce il principio di eguaglianza per tutti i cittadini, laddove, si tenta surrettiziamente di “discriminare” sulla base di qualcosa che è un  diritto soggettivo e quindi indisponibile cioè la cui salvaguardia trascende anche la volontà del soggetto a disporne o meno.
Infine, si ipotizza anche una violazione dell’art. 35 che recita : “ la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, che è il principio di base dell’eguale dignità di ogni forma di lavoro e per cui non è possibile applicare una regola solo per un’area o un comparto del pubblico impiego e non per tutti; è risaputo, infatti, che per gli agenti di pubblica sicurezza ed altre categorie l’applicazione dell’art .1 comma 2 dlgs 165 è stata revocata.
 Va da sé che il contratto di lavoro avendo natura sinallagmatica, cioè all’obbligazione da parte del datore di lavoro deve corrispondere una proporzionale controprestazione, deve prevedere anche delle forme di controllo dello stato di malattia dichiarato dal lavoratore dipendente. In questo senso il predisporre la visita fiscale già dal primo giorno risulta misura più che legittima e coerente con una logica che mira  e dovrebbe mirare esclusivamente a colpire l’inadempienza qualora ci sia (inadimplenti non est adimplendum) e non di certo un diritto soggettivo quando esiste una situazione d’impedimento di fatto accertata.

Tecla Squillaci
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