Il TAR annulla il mancato superamento dell’esame di Stato per le modifiche apportate ai verbali.
Data: Lunedì, 08 novembre 2010 ore 07:44:53 CET
Argomento: Giurisprudenza


Tribunale Amministrativo della Liguria con sentenza del 28/10/2010 ha ritenuto opportuno accogliere l’istanza d’annullamento del giudizio di non superamento dell’esame di Stato  presentata dall’attore  e per le seguenti motivazioni.
Il verbale della terza prova scritta risulta essere stato  modificato e corretto senza che sia possibile accertare che  tali importanti  modifiche  siano state apportate dalla stessa Commissione d’esame. In particolare,  la prova d’esame è soggetta a puntuale verbale che deve recare sempre  le firme dei membri nonché del presidente di commissione. L’atto è quindi da ritenersi nullo, non valido per vizio di forma, ai sensi della legge 241/90 che consente la trasparenza e la consultabilità degli atti concorsuali e d’esami.
Tutte le eventuali aggiunte, correzioni o modifiche ulteriori devono essere parimenti controfirmate. Il verbale d’esame, come anche dei concorsi in genere, in quanto atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 c.c.,  deve osservare tutte le norme e le specificità che lo rendono verificabile, attendibile come  frutto del giudizio collegiale della commissione e laddove manchino tali requisiti si può avanzare l’ipotesi di un arbitrio soggettivo tale da annullare l’intero atto. Infatti tali correzioni o aggiunte arbitrarie compromettono in toto l’intrinseca idoneità di atto  e degli effetti che esso produce; l’annullamento del giudizio di non ammissione, nella fattispecie,  ha infatti il significato di rimuovere completamente  sia il valore del documento, in quanto difforme dai requisiti previsti per legge, sia degli effetti che esso produce, a prescindere che tali modifiche siano false o meno. La sentenza del TAR ha quindi lo scopo di rimuovere, fra l’altro, ogni possibile  dubbio di veridicità dell’atto, la cui verifica è improcedibile per  via di modifiche difformi dalla ritualità propria della stesura dei verbali d’esami e tali da far perdere allo stesso ogni validità probatoria. La sentenza ha  quindi efficacia non solo tra le parti in giudizio ma erga omnes con il relativo annullamento del giudizio in questione.
E’ importante rilevare inoltre  la tempestività del ricorso al Tar: queste impugnazioni, come pretesa di diritti ed interessi legittimi, devono infatti esser fatte valere in genere entro e non oltre un anno e siccome si tratta di termini perentori,  trascorsi 365 giorni + 1 è possibile solo impugnare il classico fico secco. (La sentenza è pubblicata sul sito: Diritto Scolastico).

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it





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