Ora di lezione - Docente cade dalle scale - Convalescenza post ricovero - partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali
Data: Domenica, 07 novembre 2010 ore 13:40:38 CET
Argomento: Sindacati


Si intende sapere se quanto esposto nella "Guida alla nuova scuola secondaria superiore", che prevede che le scuole "dovranno garantire agli studenti e alle famiglie un orario complessivo di lezioni corrispondente al monte ore annuale assegnato al corso di studi, calcolato su ore di 60 minuti", sia inderogabile o possa ancora procedersi ad una riduzione dell´ora di lezione secondo quanto previsto dalle CM 243/79 e 192/80.


Dall´a.sc. 2010/2011 le ore di lezione sono riportate alla durata di 60 minuti, o meglio le scuole devono garantire agli studenti un orario complessivo di lezioni corrispondente al monte ore annuale assegnato al corso di studi, calcolato su ore di 60 minuti, com´è espressamente detto al punto 1.3 ("Le ore di 60 minuti") della "Guida alla nuova scuola secondaria superiore".

Ciò peraltro è conforme al dettato dell´art. 5 del DPR 275/99 che parla di possibilità di organizzare in modo flessibile l´orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline nel "rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".

In nessun dispositivo normativo della "Riforma Gelmini" si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla abrogazione della possibilità di ridurre l´orario delle lezioni, né una Guida al pubblico sembra poter avere cogenza di norma.

Restano in vigore pertanto l´art. 28, comma 8, del CCNL e le norme ivi richiamate: la C.M. 243/79, che prevede alcuni criteri di riduzione delle prime e/o ultime ore nei giorni con orario di cinque, sei o sette ore; la C.M. 192/80, che consente riduzioni "... anche nelle ipotesi non contemplate nella CM 243/79".

Gli organi competenti in materia sono gli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto), che decidono sulla base delle condizioni della propria scuola.

Pertanto, l´ora di lezione potrà essere ridotta per due ragioni:

- per cause di forza maggiore, con decisione assunta dal Consiglio di circolo/istituto e senza obbligo di recupero da parte dei docenti;

- per ragioni didattiche, su delibera assunta dal collegio dei docenti con obbligo del recupero della frazione oraria solo "nell´ambito delle attività didattiche programmate dall´istituzione scolastica" (art. 28, comma 7 del CCNL).

Sono docente di sostegno per la scuola media. La settimana scorsa sono caduta per le scale della mia abitazione mentre uscivo per andare a scuola. Ho riportato una lesione del tallone sinistro con prognosi di 40 giorni. Il mio incidente può essere considerato infortunio in itinere?

In relazione al quesito posto si ritiene che l´infortunio della docente di cui al quesito non possa essere considerato "infortunio in itinere".
E´ infatti pacifico in giurisprudenza che "l´infortunio "in itinere", come tale indennizzabile nell´ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile - oltre che nell´ipotesi di infortunio subito dai lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l´indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12) presuppone che l´infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato. (cfr. Cass. civ., 9 giugno 2003, n. 9211; Cassazione civile sez. lav., 11 giugno 2007 n. 13629; Tar Lazio - Sezione II bis - sentenza n. 2695 del 13 aprile 2005).

Sono un´insegnante di scuola primaria di ruolo....venerdì scorso ho subito un intervento chirurgico in ospedale, ieri sono stata dimessa e da oggi è incominciata la convalescenza a casa che durerà fino al 4 novembre.  Una collega mi ha riferito che per questo tipo di malattia non è prevista la visita fiscale e nemmeno la trattenuta sulla stipendio, è vero? La Direzione Didattica è del parere opposto alla mia collega, vorrei sapere l´informazione corretta, potreste aiutarmi a sciogliere con chiarezza il dubbio?


Trattandosi di periodo di convalescenza post ricovero ospedaliero, non si applicano le decurtazioni previste dall´art. 71 del decreto n. 112/2008 se la certificazione medica fa discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale.
Tuttavia la visita fiscale va richiesta, non rinvenendosi alcuna norma derogatoria in tal senso e prevedendo il CCNL/2007 (art. 17, comma 12) unicamente che la visita non è disposta se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

 

Il dirigente scolastico ha diffuso una circolare nella quale si comunica che nel caso di assemblee sindacali da svolgersi durante l´orario di servizio provvederà a rilevare la effettiva presenza a dette assemblee dei docenti che hanno dichiarato di voler prendervi parte. E´ ammissibile una tale circolare? 

L´art. 8 del CCNL regola il diritto di assemblea in applicazione dell´art 20 della legge n. 300/1970 e dell´art. 42 del D.Lgs. 165/2001; in nessuna di tali fonti si fa menzione di forme di controllo sul reale impiego da parte del lavoratore delle ore di astensione dal servizio cui ha diritto per partecipare alle assemblee in orario di lavoro.

Inoltre la Corte di Cassazione con sentenza n. 6442 del 17.5.2000 ha affermato che il pubblico datore di lavoro non ha alcun potere di controllo dello svolgimento dell´assemblea e dell´effettiva partecipazione da parte dei lavoratori alla stessa, che può essere tenuta sia all´interno che all´esterno dei luoghi di lavoro senza che in quest´ultima evenienza venga meno l´obbligo retributivo.

La comunicazione del dirigente deve ritenersi pertanto illegittima.







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