L´intervallo è da considerarsi servizio? Può essere remunerato se eccede l´orario di cattedra?
Data: Mercoledì, 03 novembre 2010 ore 08:09:55 CET
Argomento: Sindacati


Nella mia scuola si fanno lezioni della durata di un´ora e si dedicano ulteriori 15 minuti per la ricreazione questi 15 minuti sono da considerare di servizio? ed in tal caso devono essere remunerati? 
Prima questione.
Non vi è una normativa specifica relativa al modo di considerare l´intervallo; anzi l´unico riferimento normativo a tale periodo, consuetudinariamente consolidato nell´organizzazione delle scuole, è contenuto in maniera tangenziale nella C.M. 105 del 16 aprile 1975 (art. 17 comma f), che costituisce il Regolamento tipo delle scuole nelle more che il Consiglio di istituto si doti di un suo specifico regolamento (o nell´ipotesi in cui il Consiglio non si sia dato un autonomo regolamento).
Tale regolamento tipo prevede che "durante l´intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose".
Vi è comunque generale orientamento in dottrina e giurisprudenza che l´intervallo delle lezioni rappresenti un momento formativo della vita scolastica complessiva degli alunni e di conseguenza viene considerato a tutti gli effetti "tempo scuola" e, in quanto tale, conteggiato nelle ore di lezione.

Seconda questione.
Durante l´intervallo gli alunni debbono essere vigilati dai docenti secondo le modalità fissate dal regolamento interno deliberato dal Consiglio di istituto ai sensi del Dec. Leg. 297 del 16 aprile 1994, art. 10 comma 3 lett. a.
Il tempo dell´intervallo in cui l´insegnante è assegnato a funzioni di vigilanza sugli alunni rientra nell´ordinario orario di lezione settimanale.
Nell´ipotesi in cui, come nel caso in esame, qualche docente venga, in ragione della assegnazione del predetto compito di vigilanza sugli alunni durante l´intervallo, a superare le 18 ore settimanali, potrebbe legittimamente pretendere che la cosa sia trattata in sede di contrattazione di istituto (CCNL 29/11/20.07, art. 6 comma lett. m, riguardante i "criteri e le modalità di organizzazione del lavoro, e stesso articolo, lett. l relativo ai criteri per l´attribuzione dei compensi).(da http://www.gildains.it/news/)

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