Permessi per diritto allo studio (150 ore) 2011
Data: Mercoledì, 03 novembre 2010 ore 05:00:00 CET
Argomento: Modulistica


Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, purché fino al 30.6.2011 ovvero sino al 31.8.2011 (per i docenti con contratto a tempo determinato vedi C.M. n. 130 del 21.4.2000, prot. 49479) e ai docenti IRC possono essere concessi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 395/1988; ai fini della frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, di corsi per il conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, di corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, di corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es. seconda laurea).
Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con le CC. MM. n. 266 del 23.09.1988 , n. 319/1991, n. 274/1994. Per l’anno 2011 sono confermate le suddette disposizioni.
La C.M. n. 266/88 prevede che il docente in permesso per diritto allo studio vada sostituito con personale docente in servizio.
I criteri per la fruizione dei permessi sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, con cadenza quadriennale, cfr art. 4 comma 4 e art. 64 comma 10, CCNL 2006-2009, attualmente vigente.
Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% della dotazione organica provinciale.
Gli UUSSTT (ex UUSSPP) pubblicano all’albo entro il 15 ottobre il numero complessivo dei permessi concedibili. La domanda, in carta semplice, ( vedi modulistica) deve essere inoltrata, per il tramite del dirigente scolastico, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, all’UST che, entro il 15 dicembre, predispone i provvedimenti formali di concessione dei permessi per diritto allo studio; essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’ anno solare successivo alla presentazione della domanda.
Le domande di concessione dei permessi per diritto allo studio dovranno recare in maniera inequivocabile gli estremi di assunzione al protocollo ( entro e non oltre il 15.11.2010), dovranno altresì essere complete di tutti gli elementi indicati al § 2 della C.M. n. 319/91. La firma sarà autenticata dal Dirigente Scolastico.
Ricevute le domande, vengono formulate le graduatorie per il personale docente distinte per grado d’istruzione (infanzia, primaria, sec I grado, sec II grado) sulla base dei parametri indicati dal C.I.R. (Contratto Integrativo Regionale), in stretto ordine di priorità.
Gli aspiranti dovranno indicare il tipo di Corso finalizzato al conseguimento del titolo di studio, del diploma di Laurea o di titoli equipollenti, nonché di diplomi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui seguiranno i corsi. Gli aspiranti dovranno altresì indicare l’anno di iscrizione al Corso e la durata legale di esso, nonché dichiarare da quanti anni fruiscono dei permessi retribuiti.
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/99, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e quindi, in concreto, la concessione dei permessi o il diniego.
Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue individuali di permesso nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2011 e dovrà poi esibire al Dirigente scolastico gli attestati relativi all’iscrizione e frequenza del Corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti.
Ai sensi della nota del Ministero della P.I. del 5.2.1990, prot. n. 7166, purchè il raggruppamento avvenga comunque entro il limite massimo di 150 ore, è possibile raggruppare i permessi orari con eventuale riconduzione a giornate lavorative.
In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Libero Tassella (libero.tassella@fastwebnet.it)





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