Esami di stato. Entro il 30 novembre 2010 la domanda. Definite le scadenze anche per le altre casist
Data: Sabato, 30 ottobre 2010 ore 12:30:00 CEST
Argomento: Normativa Utile


Domande entro il 31 gennaio per gli "ottisti" ed entro il 20 marzo per i ritirati.
Con la circolare 85 del 13 ottobre 2010 il MIUR ha confermato, anche per quest’anno, al 30  novembre la data di scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore. La data è la medesima sia per i candidati interni che per quelli esterni.
Mentre per gli interni si tratta di un adempimento richiesto direttamente dalla scuola, gli esterni dovranno indirizzare la domanda al Direttore scolastico della Regione di residenza, indicando almeno tre scuole in cui intendono sostenere l’esame e le lingue straniere eventualmente presentate.
Per l’abbreviazione per merito (cosiddetti "ottisti", studenti di quarta con la media dell’otto, che scelgono di passare direttamente all’esame di stato, senza frequentare la quinta classe) la scadenza è fissata al 31 gennaio.
Sempre al 31 gennaio i candidati esterni, impediti per giustificate ragioni, devono in ogni caso inviare la domanda alla direzione scolastica regionale.
Infine gli alunni di quinta che si ritirano da scuola entro la data canonica del 15 marzo, devono fare domanda entro il 20 marzo, nel caso decidano di partecipare comunque all’esame.
La circolare riprende le circolari degli anni precedenti senza novità sulle date.
Le novità sono invece nelle regole per l'ammissione agli esami, modificati con il DPR 122/09  e dall'Art. 1-quinquies della Legge 167/09 e la circolare le richiama.
In particolare:
Candidati interni
Per l'ammissione, come già lo scorso anno, è richiesta la sufficienza in tutte le discipline inclusa la condotta con un pesante effetto sulla selezione come avevamo segnalato lo scorso anno.
Nel 2008 bastava la media del sei, dal 1997 al 2007 non vi era ammissione. Nel 2007 la selezione fu del 3%. Nel 2008 fu del 6% (3,5% all'ammissione e del 2,5% all'esame). Nel 2009, è stata intorno al 7% (5,1% all'ammissione e al 2,5% all'esame) dato confermato nel 2010 ma con un forte incremento delle mancate ammissioni (6% all'ammissione e al 1,1% all'esame).
Nella circolare si precisa anche che per essere scrutinati e quindi ammessi è necessario aver frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale, salvo deroghe eccezionali definite dal Consiglio di Classe.
Ottisti
L’altra novità riguarda gli "ottisti" delle quarte e la loro possibilità di anticipare l’esame di stato e la fine della secondaria superiore: da quest’anno oltre alla media dell’otto in quarta, è richiesto che gli stessi abbiano almeno la media del 7 e non abbiano voti in condotta inferiori all’otto anche nei due anni precedenti.
Candidati esterni
Tutti i candidati esterni, come previsto dalla Legge 167/09, dovranno superare l'esame preliminare per essere ammessi all'esame.
Candidati in possesso del diploma professionale quadriennale
La circolare, in applicazione di quanto previsto dall'Accordo in sede di conferenza unificata sull'istruzione e formazione professionale del 29 aprile 2010 prevede la possibilità di presentare domanda di ammissione agli esami di Stato anche per coloro che abbiano acquisito il diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale, sempre che siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/05 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale.
E’ questa una fattispecie limitata per l’anno in corso agli studenti lombardi, i primi in ordine cronologico ad aver concluso un percorso professionale quadriennale.
Sappiamo che sono in via di definizione le modalità con le quali debba/possa avvenire l’ammissione agli esami di stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore di studenti che non hanno frequentato percorsi statali di istruzione ma percorsi di formazione professionale regionali.
Ci parrebbe quantomeno opportuno prevedere un ruolo rilevante del sistema statale di istruzione nella fase di ammissione agli esami di stato di questi studenti.
E’ una problematica,infatti, che travalica i confini regionali, che non può, quindi, essere risolta a livello regionale, trattandosi appunto di esami in esito ai quali gli studenti acquisiscono un titolo statale con valore legale.
Occorre essere consapevoli che il titolo di studio finale è uno degli elementi che sancisce il carattere nazionale del nostro sistema di istruzione: questione rilevante e delicata su cui non sono ammesse scorciatoie o superficialità. (da Flc-Cgil)






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