Cisl Sondrio: «Il personale precario non può veder rimesse in discussione le proprie aspettative ogni due anni».
Data: Sabato, 30 ottobre 2010 ore 07:39:36 CEST
Argomento: Sindacati


La posizione della Cisl scuola è chiara: il personale precario non può, ogni due anni, veder rimesse in discussione le proprie legittime aspettative.
Da parte nostra (ed è l’impegno della CISL Scuola Nazionale) ribadiamo una posizione sempre sostenuta fin dal momento in cui le graduatorie permanenti sono state rese "ad esaurimento" (legge finanziaria 2007).
Come si ricorderà, tale trasformazione, legata peraltro all'impegno di favorire lo "svuotamento" delle graduatorie avviando un piano straordinario di 150.000 assunzioni, si accompagnava in origine ad una previsione di vero e proprio congelamento delle graduatorie stesse, senza prevedere nessuna ulteriore opportunità di aggiornamento. Alla fine rimase la possibilità di un aggiornamento biennale, escludendo tuttavia (con la sola eccezione consentita nel 2007) la possibilità di cambiare provincia di inclusione, se non attraverso un inserimento cosiddetto "in coda". Una regola posta allora in termini molto chiari, rispondente a requisiti di ragionevole equilibrio tra esigenze diverse e che trova il suo fondamento nella necessità di salvaguardare chi, giustamente, chiede di non veder rimesse in discussione, ogni due anni, le proprie legittime aspettative.
Regola che, a nostro avviso dovrebbe permanere.
Cosa ci fa ben sperare in una soluzione positiva (a favore della “coda”):
con la decisione del 20 luglio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del MIUR contro la sentenza del TAR Lazio che aveva a suo tempo riconosciuto ai ricorrenti il diritto di spostare su altra classe di concorso, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, il servizio già dichiarato per classe di concorso diversa.
La sentenza del Consiglio di Stato è di notevole interesse, oltre che per gli effetti della decisione, anche per le motivazioni su cui la stessa si fonda. I comportamenti dell’Amministrazione, infatti, vengono riconosciuti come pienamente legittimi alla luce di quanto disposto dal decreto legge 134/09 (cosiddetto “salva precari”), convertito dalla legge 167/09. Si tratta, come si ricorderà, delle norme con cui il Legislatore, oltre a prevedere misure straordinarie per il personale docente e ata non riconfermato negli incarichi di supplenza, aveva fra l’altro affrontato il tema delle graduatorie ad esaurimento, avallando le decisioni dell’Amministrazione in merito ad alcune questioni oggetto di un perdurante contenzioso (inclusione “a pettine” o in coda nelle graduatorie, possibilità di far valere in diversa graduatoria i servizi già valutati in un’altra).
Ma c’è di più: il Consiglio di Stato esprime anche l’avviso che per le suddette disposizioni di legge non siano ravvisabili i dubbi di legittimità costituzionale che vengono sollevati dai soggetti ricorrenti in primo grado. Esse esprimono infatti – come si legge testualmente – “una scelta di merito del legislatore, il quale, in una valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso privilegiare la necessità di non alterare gli equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento”.
Un pronunciamento forte, che appare estensibile anche alle altre fattispecie di contenzioso in materia di modalità di aggiornamento delle graduatorie.
(da http://www.vaol.it/)

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