i dipendenti p.a. cesseranno il lavoro con una liquidazione più leggera
Data: Venerdì, 22 ottobre 2010 ore 08:17:17 CEST Argomento: Sindacati
La manovra finanziaria
varata con la legge 122/2010 che ha colpito duramente le lavoratrici e
i lavoratori del pubblico impiego, ha trovato, sorprendentemente, una
interpretazione ancora più punitiva, in materia di liquidazioni, da
parte dell'INPDAP.
Cosa succede
applicando la circolare Inpdap
Ad oggi per i lavoratori della scuola, università, ricerca e afam,
vengono utilizzati due tipologie di liquidazione: una chiamata TFS
(trattamento di fine servizio o anche indennità di buona uscita) e una
TFR (trattamento di fine rapporto). Questi due regimi, che vengono
applicati a secondo dei periodi di assunzione del lavoratore, hanno
sistemi di calcolo diversi.
Il lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2000 si trova in regime di
TFS e vede la sua liquidazione calcolata sull'80% dell'ultimo stipendio
che percepirà prima di andare in pensione (generalmente l'ultimo si
riferisce al mese di agosto perché poi da settembre riceve la pensione)
e moltiplicato per il numero di anni lavorati; per questa tipologia di
liquidazione il lavoratore paga mensilmente il 2,50% (trattenuta che
continuerà ad essere presente anche dopo il dicembre 2010).
Il lavoratore assunto dal 1 gennaio 2001 si trova in regime di
TFR e vede la sua liquidazione calcolata prendendo il 6,91 sul 100%
dello stipendio (calcolato con una voce stipendiale in più rispetto al
TFS: RPD e CIA) e con una rivalutazione che è annuale dell'1,5 più il
75% dell'inflazione. Il TFR è tutto a carico del datore di lavoro.
Da gennaio 2011 i lavoratori che si trovano in regime di TFS vedono
congelata la precedente buona uscita (che verrà calcolata al momento
del pensionamento) e maturerà una nuova indennità di buona uscita
calcolata prendendo il peggio dei due sistemi al fine di abbassare la
liquidazione: 6,91 sull'80% dello stipendio (ma senza accessorio fisso
e ricorrente) e con la rivalutazione annuale prevista per il TFR.
Questo sistema di calcolo produce una perdita della liquidazione
superiore all'1% dello stipendio (dal 13 al 15% della liquidazione).
Anche applicando una tassazione più favorevole (quella del TFS), il
recupero sarebbe impossibile.
Abbiamo chiesto un incontro urgente all'INPDAP e in attesa il ritiro o
la modifica della circolare n. 17 la cui applicazione, tra le altre
cose, determinerebbe disparità di trattamenti che impugneremmo
legalmente.
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Roma, 21 ottobre 2010
Prot. n. 367/2010 DP/bl-gr
Dirigente Dott. Alberto Stracuzzi
Presidenza INPDAP
Gentile Dottor Alberto Stracuzzi,
Con la Circolare n.17 dell'8 ottobre 2010, codesto Istituto dirama una
interpretazione dell'art.10 della legge 122 che rende estremamente
punitiva, per i lavoratori dei comparti della Conoscenza, la norma che
riguarda il passaggio coatto dal TFS al TFR, previsto dal 1° gennaio
2011.
La scrivente Organizzazione sindacale ritiene che l'interpretazione
fornita da codesto Istituto travalichi le stesse intenzioni
dell'estensore dell'art. 10 che, è bene ricordarlo, si inserisce in un
contesto, quello della legge 122/2010, già brutalmente punitivo nei
confronti dei lavoratori pubblici e al loro interno delle lavoratrici e
dei precari.
E' altresì evidente che una siffatta interpretazione che mette insieme
gli elementi negativi del TFS e del TFR, renderebbe estremamente
conveniente, per lavoratrici e lavoratori della scuola e dell'AFAM,
l'adesione al Fondo complementare Espero.
La nostra Organizzazione sindacale ritiene che l'adesione alla
previdenza complementare continuerebbe comunque ad essere una
importante opportunità soprattutto per le giovani generazioni e che
debba continuare ad essere realmente libera e non costretta, seppure
indirettamente, da un deterioramento delle condizioni della previdenza
generale pubblica.
Riteniamo, pertanto, che la suddetta circolare debba essere ritirata o
quantomeno rettificata urgentemente al punto "5. Modalità di calcolo
del TFS dal 1° gennaio 2011".
Le chiediamo, inoltre, un incontro urgente per un confronto sulle
modalità di applicazione dell'art. 10 della L. 122/2010.
Cordiali saluti,
Domenico Pantaleo
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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