Per Anief trasferimento punteggio di servizio è tutto da rifare.E sarebbe incostituzionale legge per
Data: Venerdì, 22 ottobre 2010 ore 01:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Graduatorie: spostamento punteggio di
servizio, tutto da rifare
Analogamente per quanto avvenuto per i ricorsi pettine, ANIEF chiede la
revoca della sentenza 7595/10 perché emessa dai giudici di Palazzo
Spada per l’ennesimo errore dell’avvocatura dello Stato che non ha
notificato ai legali dell’ANIEF il ricorso 6078/09.
Sui contenuti del dispositivo emesso dai giudici, poi, il presidente
dell’ANIEF, Marcello Pacifico, esorta alla prudenza visto che il
Sindacato per il tramite dei suoi legali non ha avuto l’opportunità di
controbattere e di smentire la tesi dell’amministrazione, sposata dal
collegio, in merito alla volontà del legislatore di cristallizzare le
posizioni dei candidati inseriti nelle graduatorie. Proprio l’art. 1,
c. 4-bis della legge 167/09, nell’interpretare in maniera autentica il
contenuto della legge 296/06 che ha trasformato le graduatorie ad
esaurimento, ha confermato la liceità dello spostamento dei candidati
da una graduatoria all’altra, peraltro avvenuta per il biennio
2007-2009, all’atto del prossimo aggiornamento disposto per il
2011-2013, e quindi l’assenza di ogni possibile cristallizzazione delle
posizioni. Mentre è noto a tutti come l’inserimento in coda previsto
per il solo biennio 2009-2011 è attualmente all’esame del giudice delle
leggi, per i profili di costituzionalità rilevati dai giudici del Tar
Lazio. Attendiamo fiduciosi la nuova udienza per integrare
correttamente il contraddittorio.
Riforme: approvato il collegato al
lavoro. Per ANIEF è incostituzionale
ANIEF chiede a Napolitano di rinviare ancora una volta il provvedimento
all’esame del Parlamento per la palese incostituzionalità dell’art. 32
che interviene sui processi in corso e inibisce la domanda risarcitoria
nel contenzioso seriale promosso dal Sindacato. Pronti i ricorsi nei
tribunali.
La Camera dei Deputati approva in 7 lettura, in sede definitiva, la
norma recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro”. Durante il corso dell’esame, è
stato ignorato il messaggio motivato del Capo dello Stato che aveva
sottolineato l’opportunità “di una riflessione anche su
disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30, 32
e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto
rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi
interpretativi e a potenziali contenziosi […] L'articolo 20 presenta
inoltre profili problematici anche nella parte - in sé largamente
condivisibile - che riguarda la «salvezza» del diritto del lavoratore
al risarcimento dei danni eventualmente subìti.” Ben 19 ordinanze delle
corti di appello dei tribunali italiani avevano, infatti, rimesso alla
corte costituzionale l’articolo 4-bis del decreto legislativo n.
368/2001 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge
133/2008, che è testualmente riproposto nei commi 4, 5, 6 dell’art. 32
del collegato al lavoro. La corte costituzionale aveva dichiarato tale
norma illegittima già nella sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, per la
violazione degli artt. 3, 10 e 11, 24, 111, 117 della Costituzione.
Di fronte a sentenze che finalmente condannano l’amministrazione -
sottolinea Marcello Pacifico, presidente dell’ANIEF - alla
trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
nel rispetto del diritto comunitario, oggi emanate anche per i precari
della scuola come ieri per i precari delle poste, il Governo cerca,
invano di correre ai ripari; ma è chiaro che la legge approvata dal
Parlamento sarà dichiarata incostituzionale. Già il Governo, in qualità
di datore di lavoro, ha chiesto al Parlamento di confermare i
rappresentanti dei lavoratori con cui trattare, grazie alla proroga ope
legis delle RSU elette e della rappresentatività delle OO. SS.
trattanti, ora, cosciente di aver violato sistematicamente da 10 anni
una direttiva comunitaria (1999/70/CE) che punisce severamente chi
abusa della contrattazione a tempo determinato (a sfavore dei 200.000
precari della scuola), ha ottenuto dal Parlamento con l’approvazione
dell’art. 32 un forte sconto per la domanda risarcitoria (da 60 a 6
mensilità) che deve versare alle migliaia di ricorrenti lavoratori
precari che ci chiedono giustizia. E’ evidente che la norma serve
soltanto per prendere un altro po’ di tempo e che verrà rimessa subito
nei primi giudizi all’attenzione del giudice delle leggi che si è
pronunciato su tale materia. Nel frattempo, l’ANIEF si appella ancora
una volta al Quirinale per abbreviare il percorso di una strada tutta
in salita.
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