Per Anief trasferimento punteggio di servizio è tutto da rifare.E sarebbe incostituzionale legge per
Data: Venerdì, 22 ottobre 2010 ore 01:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Graduatorie: spostamento punteggio di servizio, tutto da rifare
Analogamente per quanto avvenuto per i ricorsi pettine, ANIEF chiede la revoca della sentenza 7595/10 perché emessa dai giudici di Palazzo Spada per l’ennesimo errore dell’avvocatura dello Stato che non ha notificato ai legali dell’ANIEF il ricorso 6078/09.
Sui contenuti del dispositivo emesso dai giudici, poi, il presidente dell’ANIEF, Marcello Pacifico, esorta alla prudenza visto che il Sindacato per il tramite dei suoi legali non ha avuto l’opportunità di controbattere e di smentire la tesi dell’amministrazione, sposata dal collegio, in merito alla volontà del legislatore di cristallizzare le posizioni dei candidati inseriti nelle graduatorie. Proprio l’art. 1, c. 4-bis della legge 167/09, nell’interpretare in maniera autentica il contenuto della legge 296/06 che ha trasformato le graduatorie ad esaurimento, ha confermato la liceità dello spostamento dei candidati da una graduatoria all’altra, peraltro avvenuta per il biennio 2007-2009, all’atto del prossimo aggiornamento disposto per il 2011-2013, e quindi l’assenza di ogni possibile cristallizzazione delle posizioni. Mentre è noto a tutti come l’inserimento in coda previsto per il solo biennio 2009-2011 è attualmente all’esame del giudice delle leggi, per i profili di costituzionalità rilevati dai giudici del Tar Lazio. Attendiamo fiduciosi la nuova udienza per integrare correttamente il contraddittorio.


Riforme: approvato il collegato al lavoro. Per ANIEF è incostituzionale
ANIEF chiede a Napolitano di rinviare ancora una volta il provvedimento all’esame del Parlamento per la palese incostituzionalità dell’art. 32 che interviene sui processi in corso e inibisce la domanda risarcitoria nel contenzioso seriale promosso dal Sindacato. Pronti i ricorsi nei tribunali.
La Camera dei Deputati approva in 7 lettura, in sede definitiva, la norma recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”. Durante il corso dell’esame, è stato ignorato il messaggio motivato del Capo dello Stato che aveva  sottolineato l’opportunità “di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30, 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano, così come sono formulate, di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi […] L'articolo 20 presenta inoltre profili problematici anche nella parte - in sé largamente condivisibile - che riguarda la «salvezza» del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subìti.” Ben 19 ordinanze delle corti di appello dei tribunali italiani avevano, infatti, rimesso alla corte costituzionale l’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 368/2001 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge 133/2008, che è testualmente riproposto nei commi 4, 5, 6 dell’art. 32 del collegato al lavoro. La corte costituzionale aveva dichiarato tale norma illegittima già nella sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, per la violazione degli artt. 3, 10 e 11, 24, 111, 117 della Costituzione.
Di fronte a sentenze che finalmente condannano l’amministrazione - sottolinea Marcello Pacifico, presidente dell’ANIEF - alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato nel rispetto del diritto comunitario, oggi emanate anche per i precari della scuola come ieri per i precari delle poste, il Governo cerca, invano di correre ai ripari; ma è chiaro che la legge approvata dal Parlamento sarà dichiarata incostituzionale. Già il Governo, in qualità di datore di lavoro, ha chiesto al Parlamento di confermare i rappresentanti dei lavoratori con cui trattare, grazie alla proroga ope legis delle RSU elette e della rappresentatività delle OO. SS. trattanti, ora, cosciente di aver violato sistematicamente da 10 anni una direttiva comunitaria (1999/70/CE) che punisce severamente chi abusa della contrattazione a tempo determinato (a sfavore dei 200.000 precari della scuola), ha ottenuto dal Parlamento con l’approvazione dell’art. 32 un forte sconto per la domanda risarcitoria (da 60 a 6 mensilità) che deve versare alle migliaia di ricorrenti lavoratori precari che ci chiedono giustizia. E’ evidente che la norma serve soltanto per prendere un altro po’ di tempo e che verrà rimessa subito nei primi giudizi all’attenzione del giudice delle leggi che si è pronunciato su tale materia. Nel frattempo, l’ANIEF si appella ancora una volta al Quirinale per abbreviare il percorso di una strada tutta in salita.





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