Regolamento n.165 del 30-07-2010: obbligo dei requisiti ex lege n.104/92 3 n.68/99)
Data: Mercoledì, 20 ottobre 2010 ore 01:10:00 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2010, il Regolamento n. 165 del 30 luglio 2010 recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell’art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dalla legge n. 68/99.
Il Regolamento, predisposto dal MIUR di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, osserva la Segreteria Nazionale CISL Scuola, riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, per l'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, e che si avvale o che chiede di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici della legge 104/92.
SOGGETTI INTERESSATI
Il personale docente, educativo e ATA iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie permanenti nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, che presenta domanda di inserimento in provincia diversa da quella di residenza o che è già inserito, alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009 n. 167 (25 novembre 2009), in provincia diversa da quella di residenza e che si avvale dei benefici della legge 104/92 rispetto:
- al diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 21 e dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni;
- al diritto, ai fini dell’assistenza del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni, a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio;
- al diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999;
entro il 5 novembre 2010 deve trasmettere la certificazione medica, in originale, o in copia conforme, agli uffici scolastici provinciali che gestiscono o che hanno gestito la domanda stessa.
Ai fini dell'acquisizione della documentazione da parte dell'Ufficio scolastico provinciale, nell’ ipotesi in cui la stessa sia già in possesso dell'amministrazione scolastica, ovvero sia depositata presso altra pubblica amministrazione, il personale interessato può con dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, indicare gli estremi della documentazione.
NOTA BENE
-
Il diritto viene esercitato su tutte le province di inclusione (diverse da quelle di residenza)
- Per gli aspiranti che si avvalgono del diritto alla riserva dei posti il diritto viene esercitato rispetto alla sola provincia di effettiva inclusione in graduatoria e non a quelle di coda.
Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l'Ufficio scolastico provinciale è tenuto a restituire l'originale al personale che ne abbia fatto richiesta.
Gli Uffici hanno l’obbligo di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
CONTROLLI E SANZIONI
Gli Uffici scolastici possono richiedere, con metodo a campione, ad azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione e contestualmente all’INPS competente per territorio, ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità o di handicap nonché sulla sussistenza della condizioni familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici.
Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa dei benefici, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, gli Uffici sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.  
(da CislScuola Sicilia)

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