Mobilità professionale ATA al nastro di partenza. Le istruzioni ministeriali
Data: Domenica, 17 ottobre 2010 ore 11:48:01 CEST
Argomento: Sindacati


Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. V -
prot. 9250
Roma, 15 ottobre 2010
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
OGGETTO: mobilità professionale personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale
25 luglio 2008) – assegnazione sede provvisoria – supplenze correlate –
indicazioni operative -
Si fa seguito alla nota 8962 del 5 u.s. relativa alla pubblicazione delle graduatorie per la
mobilità professionale di cui in oggetto, al fine di fornire indicazioni finalizzate all’assegnazione
della sede provvisoria nonché alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi alla
mobilità in argomento.
Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare ed integrare gli elementi di maggior
rilievo della nota del 5 ottobre:
a) il personale che ottiene la mobilità è assegnato su sede provvisoria per il 2010/2011. La sede
definitiva viene attribuita dal 2011/2012, mediante le operazioni di mobilità. Gli effetti
giuridici della nomina decorrono dal 1° settembre 2010. Quelli economici, dalla data di
effettiva assunzione in servizio;
b) la stipula del contratto a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità
professionale, è esclusa in assenza del corrispondente posto disponibile nell’organico di
diritto provinciale;
c) l’assegnazione della sede provvisoria non deve comportare la riproposizione o, comunque,
la messa in discussione delle sedi già assegnate con la mobilità avente effetto limitato
all’anno scolastico ovvero per contratti a tempo determinato già stipulati indipendentemente
dalla mobilità in argomento;
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d) in assenza di personale beneficiario, le disponibilità non assegnabili sono ridistribuite dal
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. I criteri da adottare costituiscono
oggetto di informativa, a livello regionale, alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccni 3
dicembre 2009. La disponibilità non attribuibile confluisce nell’altro profilo professionale
della medesima area. Qualora tale impossibilità perduri, la nomina viene effettuata in altra
provincia della medesima regione, a favore del profilo professionale con l’aliquota
percentuale di maggiore disponibilità. Per l’area “D” la compensazione avviene
esclusivamente a livello interprovinciale della medesima regione. Le disponibilità non
attribuite per le cause suindicate, possono costituire oggetto di specifica compensazione tra
profili professionali interessati, da disporre nella successiva procedura di mobilità
professionale.
e) Il posto lasciato vacante e disponibile dal beneficiario della mobilità viene ricoperto secondo
le modalità previste dal CCNI 15 luglio 2010, in presenza di personale in soprannumero
ovvero ai sensi del vigente Regolamento, al fine della stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato.
sedi disponibili – gestione supplenze
A seguito della sospensiva 6593 disposta dal T.A.R. Lazio il 9 luglio c.a., è stata diramata,
tra le altre, la nota 7701 del 25 agosto, concernente le modalità da adottare per l’accantonamento dei
posti necessari per l’assegnazione della sede provvisoria nonchè per procedere, su tali posti, alla
nomina dei supplenti “...fino all’invio dell’avente diritto...” (articolo 40, comma 9, legge 449/97).
In proposito, questa Direzione generale ha avuto modo di riscontrare l’adozione di soluzioni
differenziate, rispetto alle indicazioni formulate. Ciò è dipeso, evidentemente, non solo dalla
indeterminatezza conseguente al gravame suindicato, ma anche dalla non prevedibile conclusione
della condizione sospensiva. Lo stato di precarietà ha causato differenti modalità di accantonamento
dei posti e, quindi, criteri non univoci per la nomina dei supplenti.
Si manifesta, pertanto, con maggiore rilevanza, l’esigenza di ricondurre la materia ad
uniformità di trattamento, al fine di salvaguardare prioritariamente le condizioni di funzionalità
delle istituzioni scolastiche nonché gli interessi legittimi del personale.
Per tali ragioni è opportuno concordare, a livello regionale, previo confronto con le
Organizzazioni sindacali, le sequenze operative e le modalità di assegnazione del personale alle
sedi. In ogni caso vanno messe in atto le soluzioni per garantire, ove possibile, la continuità del
servizio.
Le SS.LL., sono pregate, pertanto, di adottare ogni possibile provvedimento che risulti
finalizzato alla maggior tutela sia del personale di ruolo utilizzato su posti di dsga, ai sensi
dell’articolo 11bis, commi 1, 2 e 3, sia di quello che ha stipulato un contratto a tempo determinato
nel profilo superiore, per effetto dell’articolo 59 ccnl/2007.
Analoghe iniziative possono essere valutate al fine di salvaguardare, ove possibile e in via
del tutto eccezionale, la prosecuzione della prestazione lavorativa con precedenza assoluta,
ancorché in altra sede disponibile, del personale che, nominato sul fondato convincimento di prestar
servizio sino al 30 giugno, vedrebbe anzitempo concluso il proprio rapporto di lavoro.
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In dette garanzie non deve, ovviamente, essere incluso il supplente nominato ai sensi
dell’articolo 40, comma 9, della legge 449/97 poiché ha avuto conoscenza sin dalla stipula del
contratto, della labilità del rapporto di lavoro instaurato. Pur tuttavia, nell’ipotesi in cui le nomine
“...fino all’avente diritto...” siano state disposte in misura maggiore rispetto alle reali necessità, le
SS.LL. valuteranno la possibilità di procedere alla conferma dei contratti connessi alle supplenze
eccedenti, secondo precedenza derivante dall’ordine di inclusione nella graduatoria di riferimento.
Come innanzi indicato, i criteri per definire tali modalità sono assunti, a livello regionale,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI 3 dicembre 2009.
Per l’uniformità di comportamento, innanzi evidenziata, si riportano le situazioni di
maggiore rilevanza:
personale che nel 2010/2011 sta già svolgendo le funzioni nel profilo superiore
Come già fatto presente nella nota del 5 ottobre u.s., al personale che, in atto, sta svolgendo
con rapporto di durata annuale, le funzioni della qualifica superiore, per effetto dell’articolo 59 ccnl
ovvero dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11bis del ccni 15 luglio 2010, è assegnata, come sede
provvisoria, la medesima sede di attuale servizio.
Lo stesso personale è, invece, tenuto a raggiungere la sede provvisoria qualora la provincia
di attuale servizio non coincida con quella richiesta per la mobilità professionale.
A sua volta, il supplente del beneficiario della mobilità permane nella sede e nel rapporto di
lavoro già instaurato, a meno che il temine finale del contratto di lavoro non sia stato subordinato al
conferimento della nomina in favore dell’avente diritto (art. 40, c. 9, L. 449/97). In tale ultimo caso
si procede alla stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, secondo le modalità
espressamente previste dal Regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze.
personale che, in prima nomina, viene inviato nella nuova sede di servizio
Il personale beneficiario della mobilità lascia la sede di titolarità del profilo inferiore ed
assume effettivo servizio, nella qualifica superiore, presso l’istituzione scolastica assegnata come
sede provvisoria della nuova qualifica.
Per la mobilità dall’area B all’area D devono essere rese disponibili per la scelta dei
beneficiari, prioritariamente, le sedi prive di personale a qualsiasi titolo in servizio nel profilo di
dsga. Per la eventuale colmatura del contingente necessario, si fa indistintamente ricorso, ma
sempre entro il citato limite numerico, a tutte le sedi assegnate per effetto dell’articolo 11bis,
commi 1, 2 e 3. Da tale ultima disponibilità sono ovviamente da escludere quelle occupate dal
personale che risulti già assegnato per effetto del richiamato articolo 11bis e che risulti,
contestualmente, beneficiario della mobilità professionale.
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Per l’assistente amministrativo di ruolo, che deve lasciare il posto di dsga per l’arrivo del
transitato per mobilità, appare necessaria l’adozione dei provvedimenti che possano consentire la
prosecuzione del servizio in qualità di DSGA con precedenza assoluta in altra sede ancorché
disponibile successivamente alle assegnazioni di sede in argomento. Nell’ipotesi, invece, di rientro
dell’assistente amministrativo nella propria sede di titolarità, per il supplente nominato in sua vece
viene ricercata ogni possibile forma di precedenza, affinché sia ricostituito il rapporto di lavoro,
seppur in altra sede.
Per la mobilità dall’area “A” all’area “B”, il collaboratore scolastico nominato su posti di
assistente tecnico e di assistente amministrativo viene sostituito nella scuola di precedente titolarità
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per il supplente che subisce le conseguenze
dell’arrivo del beneficiario della mobilità, valgono le considerazioni innanzi formulate a seguito del
contratto stipulato, o meno, ai sensi dell’articolo 40, comma 9, della legge 449/97.
Al personale beneficiario della legge 104/92 è riconosciuta la priorità nella scelta della sede
a condizione che si trovi utilmente collocato nella graduatoria definitiva. Per il passaggio nel profilo
professionale di assistente tecnico, la priorità è accordata solo se lo consente la disponibilità dei
posti nell’area di riferimento.
Per le fattispecie non enunciate espressamente, si fa rinvio a quanto indicato nella
precedente nota del 5 u.s.- Ad ogni buon fine, si evidenzia, ancora, la necessità che le SS.LL., in
considerazione della peculiarità della situazione ingeneratasi e della esigenza di salvaguardare,
talvolta, opposte esigenze, pongano in essere ogni ulteriore iniziativa ritenuta proficua per la
definizione del contesto rappresentato.
Nel rinnovare, infine, il cortese invito affinché sia resa possibile la pubblicazione delle
graduatorie definitive in tempo utile per consentire la stipula dei contratti entro e non oltre il
corrente mese di ottobre, si sottolinea, ancora, l’esigenza che tali nomine siano precedute
dall’accertamento della corrispondenza tra i requisiti dichiarati dall’interessato all’atto della
presentazione della domanda e quelli realmente posseduti. Come già evidenziato in altra sede, le
dichiarazioni dolose per conseguire l’istituto della mobilità in argomento comportano, infatti, il
licenziamento disciplinare di cui all’articolo 55quater del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.
Si ringrazia.
f.to
Nota 9250 del 15 ottobre 2010 - Indicazioni operative mobilità professionale ATA assegnazione sede e supplenze.doc
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta






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