Soluzione vicina per i presidi siciliani 'congelati'
Data: Sabato, 16 ottobre 2010 ore 17:46:31 CEST
Argomento: I video della scuola


Intervista all'On. Siragusa (PD) sul concorso a dirigente scolastico in Sicilia (14 ottobre 2010)

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Convocazione della I Commissione
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Martedì 19 ottobre 2010

Ore 14 SEDE LEGISLATIVA
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (seguito discussione C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte – Rel. Cristaldi)Convocazione della I Commissione
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Giovedì 14 ottobre 2010 (*)

AVVISO        Le sedute della Commissione, già previste per la giornata odierna, non avranno luogo

AVVISO        Il termine per la presentazione di emendamenti al testo base adottato nell’ambito della discussione in sede legislativa della proposta di legge C. 3286 , “Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004”, e della abbinata proposta di legge C. 3579 Lo Monte, è fissato alle ore 14.

Discussione in Assemblea
Numero seduta e data            Fase procedimento e dibattito
Seduta n. 382 del 13 ottobre 2010 (Trasferimento in sede legislativa, pag. 68)
- Trasferimento a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3286 pag. 68

Resoconti dell'Assemblea
Inizio contenuto
Trasferimento a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3286.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge atto Camera n. 3286.
Propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento:
SIRAGUSA ed altri: «Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004» (3286). (La Commissione ha elaborato un nuovo testo).
Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del Regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge LO MONTE ed altri: «Norme per la salvaguardia del sistema scolastico nella regione Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004» (3579).
Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
ALLEGATO 10
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte)
TESTO BASE ADOTTATO
Art. 1.
1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
1. I candidati del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
Art. 4.
1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
Art. 6.
1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
Art. 8.
1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.
Art. 9.
1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.







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