Procedimenti e sanzioni disciplinari. Il MIUR prepara la circolare. Verso il preside sceriffo?
Data: Martedì, 12 ottobre 2010 ore 18:00:00 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
E' in arrivo
l'annunciata circolare del MIUR sull'applicazione delle nuove norme
disciplinari al personale delle scuole, a seguito dell'emanazione del
D,Lgs. n. 150/2009 che ha profondamente modificato la materia.
Si è svolta ieri, presso la Direzione Generale del Personale delle
Scuole, la prima riunione di informativa per le organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto scuola e dell'Area V, nel corso
della quale è stato esaminato uno schema di circolare applicativa.
L'Anp ha formulato le sue osservazioni sul testo proposto, giudicato
positivo nel suo complesso ma con alcune criticità da rimuovere o
risolvere, puntualmente evidenziate nel corso della riunione.
Tra gli aspetti apprezzabili dei
contenuti proposti segnaliamo:
il fatto che la circolare interviene a chiarire, sia pure ad un anno
dall'introduzione delle nuove norme, molte questioni che si sono
dimostrate da subito oggetto di interpretazioni controverse, sebbene
non da parte nostra. Un esempio per tutte, l'estensione dei poteri disciplinari del
dirigente capo di istituto che arrivano ora, per le infrazioni di
minore gravità, alla comminazione della sanzione della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni. Lo schema di
circolare ribadisce chiaramente tale estensione, peraltro non condivisa
da alcune delle organizzazioni sindacali del comparto;
la trattazione di alcuni aspetti delicati come, ad esempio, la
competenza per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei
dirigenti delle scuole, esplicitamente posto in capo ai direttori degli
USR senza possibilità di delega a funzionari di rango inferiore per
l'adozione dei relativi provvedimenti disciplinari;
l'estensione delle nuove norme ai
docenti a tempo determinato, per i quali la materia disciplinare era
già regolata da una normativa speciale e diversificata rispetto a
quella prevista per i docenti di ruolo, contenuta negli artt. 535 e
seguenti del Testo Unico sull'Istruzione, considerati superati dal
testo dello schema di circolare;
il recupero, sulla base di principi generali di rango costituzionale e
giuslavoristico, dell'istituto della
sospensione cautelare facoltativa per gravi e urgenti motivi, recupero
resosi necessario a seguito dell'abrogazione dell'art. 506 del Testo
Unico disposta dal D.Lgs. n. 150/2009.
Fra gli aspetti di criticità presenti nel testo dello schema, per i
quali abbiamo chiesto l'introduzione di opportuni correttivi, vanno
evidenziati:
l'esercizio del potere di sospensione
cautelare facoltativa su docenti e ATA, che viene considerato effettivo
solo per la contestuale pendenza di un procedimento penale, cosa
che vanifica il recupero dell'istituto poichè rende impraticabile, nei
fatti, la pur asserita necessità di ripristinare immediatamente le
condizioni di serenità e normalità dell'ambiente educativo. In tale
questione è presente, inoltre, un altro aspetto criticabile
dell'interpretazione data dallo schema di circolare, secondo il quale
la competenza a disporre il provvedimento è posta normalmente in capo
al direttore dell'USR e sarebbe esercitabile dal dirigente della scuola
solo su puntuale delega di quest'ultimo, con riserva di convalida da
parte del direttore stesso. In tal modo l'effetto positivo del recupero
dell'istituto della sospensione cautelare è di fatto inficiato dalla
sua inapplicabilità pratica rispetto ai fini che si propone, fra i
quali quello di intervenire rapidamente ed efficacemente nei casi gravi
ed urgenti, segnando addirittura un arretramento rispetto alla
situazione precedente (l'art. 506 non prevedeva, infatti, la delega
bensì soltanto la convalida);
l'ipotizzata presenza di personale docente fra i collaboratori di cui
si può avvalere l'Ufficio per i procedimenti disciplinari da istituirsi
presso ogni USR, che appare incongrua con l'incompetenza in materia
disciplinare da parte di personale non avente qualifica dirigenziale,
così come disposto dalla legge (art. 55-bis, comma 3, D.Lgs. n.
165/2001). Tale presenza verrebbe inoltre a configurare la
reintroduzione di una sorta di "giudizio dei pari", abrogato
espicitamente dal legislatore attraverso la soppressione delle funzioni
dei consigli di disciplina;
il fatto che lo schema di circolare rechi in indirizzo soltanto i
direttori degli USR e non i dirigenti delle scuole, nonostante che gli
stessi siano titolari di esplicite competenze previste dalla norma
legislativa.
La circolare verrà emanata quanto prima, dopo un ulteriore incontro
presso il MIUR.(da www.anp.it )
redazione@aetnanet.org
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