Scuola-lavoro, le prove tecniche cominciamo dalla Lombardia
Data: Giovedì, 30 settembre 2010 ore 12:00:00 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Scuola-lavoro: prove tecniche di trasmissione dei saperi attraverso l’attività lavorativa. Con qualche anno di ritardo – la previsione normativa risale infatti al 2003, ad ottobre di quell’anno, quando cioè entrava in vigore il primo decreto attuativo della Riforma Biagi del lavoro – la regione Lombardia dà i natali al primo contratto di «apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione».
Servirà, nelle intenzioni dei firmatari dell’Intesa – il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, quello dell’Istruzione Mariastella Gelmini e il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni – a contrastare la dispersione scolastica e lo sfruttamento della manodopera minorile. E in effetti, gli adolescenti tra i 16 e i 18 anni (età che scenderà a 15 anni con l’approvazione del collegato lavoro) potranno avventurarsi nel mondo del lavoro senza per questo dover rinunciare ad acquisire una qualifica professionale, attivando con un’impresa un adeguato percorso di formazione e lavoro, appunto utilizzando la nuova chance offerta dall’apprendistato.
Per il ministro dell’Istruzione, Gelmini, l’accordo non prevede «alcuno sfruttamento del lavoro minorile, ma al contrario la possibilità di coniugare uno studio teorico con una formazione pratica in azienda e quindi accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani». Per il ministro del lavoro, Sacconi, l’accordo ha l’importante scopo di contrastare «due patologie: l’abbandono precoce degli studi e il disadattamento scolastico». Infine, per il Governatore Formigoni l’accordo segna un «cambio di direzione culturale con il riconoscimento del valore educativo della formazione professionale».
Fino all’avvento della Riforma Biagi, vigeva un unico contratto di apprendistato forgiato a modello del garzone di bottega. Oggi, invece, imprese e lavoratori hanno a disposizione tre diverse tipologie, corrispondenti ad altrettanti percorsi di formazione e apprendimento e, quindi, finalità educative. Il primo è quello di cui si sta parlando; il secondo è l’apprendistato professionalizzante per il conseguimento di qualificazioni attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; il terzo, infine, è il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Il contratto di apprendistato professionalizzante – il secondo dei tre percorsi – è quello operativo da sempre e con maggior appeal presso le imprese. E’ rivolto a giovani d’età compresa tra i 18 e i 29 anni (anticipabile a 17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale) e può durare al massimo 6 anni.
Il contratto di apprendistato per l’alta formazione – il terzo dei percorsi – consente di conseguire un titolo di studio (anche universitario, compresi i dottorati di ricerca), nonché una specializzazione tecnica superiore. E’ rivolto a giovani d’età compresa tra i 18 e i 29 anni (anticipabile a 17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale).
Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione – il primo dei percorsi e ora attuato in Lombardia – è finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali. Si rivolge a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto 15 anni. Così stabilisce la legge, tuttavia il Protocollo Welfare del passato governo Prodi ha reso di fatto inapplicabile questo limite di età, portandolo a 16 anni, con l’innalzamento dell’obbligo scolastico. Ma, come si diceva, nel Collegato lavoro (attualmente all’esame del Senato) è prevista una disposizione che riporterà di nuovo a 15 anni il limite minimo d’età per essere assunti con questo contratto di apprendistato.
La Lombardia, dunque, sarà la regione apripista al nuovo percorso di formazione e lavoro. L’intesa sottoscritta spiega, nell’allegato tecnico, che tra gli obiettivi c’è quello di «contrastare la dispersione scolastica e forme di sfruttamento della manodopera minorile con contratti irregolari o altre forme negoziali contra legem, nell’ottica della centralità della persona anche attraverso….il recupero del valore educativo e formativo del lavoro e del lavoro manuale».
Elemento caratterizzante dell’apprendistato è la formazione. L’intesa per la Lombardia stabilisce, di regola, un monte di 400 ore annuali di formazione interna o esterna all’azienda, anche mediante ausilio degli enti bilaterali. A tal fine, è prevista la redazione di un apposito Piano Formativo Individuale (PFI) che accompagna, facendone parte integrante, il contratto individuale di lavoro. Il PFI deve contenere la specificazione degli obiettivi da raggiungere, con rispettive modalità e tempi, mediante un coinvolgimento “in maniera protagonista” del giovane e della sua famiglia. Il contratto prevede, infine, l’affiancamento al giovane di un Tutor. Persona qualificata (deve essere in possesso di prescritti requisiti di legge), ha il compito di coordinare le diverse attività previste nel PFI.
(da http://www.loccidentale.it)

redazione@aetnanet.org






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-23704.html