Il semplice possesso di un telefono cellulare non è motivo di esclusione dagli esami
Data: Lunedì, 04 ottobre 2010 ore 16:00:00 CEST
Argomento: Giurisprudenza


La questione posta all'esame del TAR lombardo riguarda la nota ministeriale n. 3614 dell’11 maggio 2010, recante disposizioni sugli adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato conclusivo dell’anno scolastico 2009-2010.
In essa si stabilisce che "è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove". Ebbene, secondo i Giudici lombardi la riferita disposizione prescrive il divieto di introduzione e di detenzione dei predetti dispositivi nel corso delle prove scritte, ma sanziona con l’esclusione dalle prove d’esame solo "coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli".

Vale a dire che al fine di ritenere sussistente il presupposto per l’applicazione della sanzione espulsiva è necessario che il candidato utilizzi l’apparecchio di telefonia mobile per trasmettere all’esterno informazioni circa l’oggetto delle prove d’esame o per ricevere aiuti per l’esecuzione delle prove scritte.

Poiché nel caso di specie al ricorrente non era stato contestato l'utilizzo ma solo il possesso del telefonino la sanzione espulsiva è stata annullata dal TAR.
( Avv. Pietro Siviglia)

  (da  http://www.dirittoscolastico.it)

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