Varata legge su dislessia, addio discriminazioni a scuola.Cosa prevede la legge
Data: Giovedì, 30 settembre 2010 ore 07:52:15 CEST
Argomento: Eventi


Una svolta per i 350 mila bambini e ragazzi dislessici che vanno a scuola, e complessivamente per il milione e mezzo di italiani, anche adulti, con isturbi specifico di apprendimento. La Commissione Cultura del Senato ha approvato oggi in via definitiva la prima legge sulla dislessia mai varata in Italia, "Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico", prima firmataria la senatrice Pd Vittoria Franco, che pone fine a anni di discriminazioni nei confronti dei bambini dislessici, intelligenti quanto e piu' dei loro coetanei ma con serie difficolta', dovute alla malattia, nel leggere, scrivere, far di conto.
Con il risultato di essere considerati irrimediabilmente irrecuperabili, con la conseguente bocciatura. Con la nuova legge, invece, gli insegnanti dovranno essere consapevoli del fatto che per valutare, in modo giusto e corretto, gli alunni dislessici e con disturbi di apprendimento servono criteri differenti (come ad esempio compiti piu' brevi, visto che fanno molta piu' fatica, privilegiare le interrogazioni orali sulle verifiche scritte, attenzione al contenuto dei temi piu' che agli errori ortografici, o alla capacita' di risolvere un problema piu' che alla conoscenza mnemonica delle tabelline). Non a caso la legge parla di "una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico". E afferma, all'articolo 2, la necessita' di assicurare una preparazione specifica degli insegnanti sulle problematiche relative ai DSA "... finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate". Principi che finora non erano applicati nelle aule italiane, tanto che solo nell'ultimo anno si contano cinque ricorsi al Tar (vinti) di famiglie contro la bocciatura dei propri figli. "Finalmente questa legge - spiega la senatrice Franco - dara' la possibilita' di ricorrere a strumenti particolari che possono sostenere i bambini nella loro attivita' di apprendimento per evitare possibili e negative frustrazioni. Una diagnosi precoce e una formazione specifica per gli insegnanti, come prevede la legge, consentiranno ad esempio un intervento piu' efficace per evitare l'isolamento dei bambini e per permettere loro un sereno e proficuo inserimento nel mondo della scuola e nell'attivita' quotidiana. Una legge, approvata all'unanimita' in commissione Cultura, che influira' positivamente - conclude la senatrice Franco - sulla vita di molti bambini e delle loro famiglie".

ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE  
 Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel secondo punto del testo vengono evidenziate le finalita' che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialita' anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un'adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto e' quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovra' essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sara' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Rilevante, poi, l'articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere.

E' previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.

Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari. Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell'articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All'articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.(AGI)

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