Varata legge su dislessia, addio discriminazioni a scuola.Cosa prevede la legge
Data: Giovedì, 30 settembre 2010 ore 07:52:15 CEST Argomento: Eventi
Una svolta per i 350 mila bambini e ragazzi
dislessici che vanno a scuola, e complessivamente per il milione
e mezzo di italiani, anche adulti, con isturbi specifico di
apprendimento. La Commissione Cultura del Senato ha approvato oggi in
via definitiva la prima legge sulla dislessia mai varata in Italia, "Disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico", prima firmataria la senatrice Pd Vittoria Franco,
che pone fine a anni di discriminazioni nei confronti dei bambini
dislessici, intelligenti quanto e piu' dei loro coetanei ma con serie
difficolta', dovute alla malattia, nel leggere, scrivere, far di conto.
Con il risultato di essere considerati irrimediabilmente
irrecuperabili, con la conseguente bocciatura. Con la nuova legge,
invece, gli insegnanti dovranno essere consapevoli del fatto che per
valutare, in modo giusto e corretto, gli alunni dislessici e con
disturbi di apprendimento servono criteri differenti (come ad esempio
compiti piu' brevi, visto che fanno molta piu' fatica, privilegiare le
interrogazioni orali sulle verifiche scritte, attenzione al contenuto
dei temi piu' che agli errori ortografici, o alla capacita' di
risolvere un problema piu' che alla conoscenza mnemonica delle
tabelline). Non a caso la legge parla di "una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di
lavoro scolastico". E afferma, all'articolo 2, la necessita' di
assicurare una preparazione specifica degli insegnanti sulle
problematiche relative ai DSA "... finalizzata ad acquisire la
competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente
capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative
adeguate". Principi che finora non erano applicati nelle aule italiane,
tanto che solo nell'ultimo anno si contano cinque ricorsi al Tar
(vinti) di famiglie contro la bocciatura dei propri figli. "Finalmente
questa legge - spiega la senatrice Franco - dara' la possibilita' di
ricorrere a strumenti particolari che possono sostenere i bambini nella
loro attivita' di apprendimento per evitare possibili e negative
frustrazioni. Una diagnosi precoce e una formazione specifica per gli
insegnanti, come prevede la legge, consentiranno ad esempio un
intervento piu' efficace per evitare l'isolamento dei bambini e per
permettere loro un sereno e proficuo inserimento nel mondo della scuola
e nell'attivita' quotidiana. Una legge, approvata all'unanimita' in
commissione Cultura, che influira' positivamente - conclude la
senatrice Franco - sulla vita di molti bambini e delle loro famiglie".
ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE
Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia,
disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel
secondo punto del testo vengono evidenziate le finalita' che si
prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche
attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione
adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialita' anche attraverso
la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori
nei confronti delle problematiche legate ai DSA.
Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno
possedere un'adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa
in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto e' quello
che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovra' essere effettuata
nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Ssn a
legislazione vigente e sara' comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle
risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o
strutture accreditate.
Rilevante, poi, l'articolo 5 che mette nero su bianco le misure
educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica
individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da
apprendere.
E' previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.
Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme
di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di
Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.
Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari
di lavoro flessibili. Nell'articolo 7, invece, viene indicato come a
quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee
guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare
entro i successivi sei mesi. All'articolo 8 viene evidenziato come sono
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province
autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni
della legge stessa.(AGI)
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