Non si possono cancellare le compresenze programmate per fare le supplenze: una sentenza del tribuna
Data: Mercoledì, 29 settembre 2010 ore 23:00:00 CEST Argomento: Comunicati
Il Tribunale di
Firenze, sezione lavoro, con una sentenza del 14 luglio 2010 ha sancito
il comportamento antisindacale di un Dirigente scolastico che non ha
rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione
d'istituto sulla programmazione delle ore di compresenza nella scuola
primaria.
E' una sentenza assai importante che aiuta tutti coloro che sono
impegnati nella difesa delle compresenze. Per questo l'abbiamo
segnalata anche nel fascicolo di avvio anno scolastico "I diritti non
si cancellano"
Vista la sua rilevanza, ricostruiamo ora più nel dettaglio la vicenda.
Il collegio aveva deliberato che tutte le ore non direttamente
assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il
recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria
classe o su altra classe…" e nel contratto d'istituto era specificato
che pertanto "…le parti convengono che si proceda a nomina in
sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza".
Di fronte a numerose violazioni di tale accordo la FLC CGIL ha
presentato ricorso per comportamento antisindacale e il Giudice ha
condannato l'Amministrazione scolastica per la "… reiterata violazione
di accordi liberamente sottoscritti..." ordinando alla stessa di "…
astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti
prodottisi…", oltre alle spese.
La sentenza conferma così il ruolo della contrattazione e la competenza
del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta
formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del
finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli
accordi sottoscritti.
In questo modo si riconferma perciò che, fatte salvo eventuali
situazioni di emergenza, non è mai possibile scindere le compresenze
qualora definite per ordinamento (sostegno, ITP, ecc.) o programmate
dal collegio docenti come avevamo ribadito anche nella scheda
riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la
chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.
(da Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org
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