MOBILITA' 2005/06: PRESENTAZIONE RICORSI
Data: Venerdì, 18 marzo 2005 ore 06:00:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Mobilità 2005/2006: presentazione di reclami e ricorsi Presentazione di reclami. I Centri Servizi Amministrativi di ogni provincia sono competenti alla valutazione delle domande di mobilità e comunicano alla scuola di servizio del personale interessato, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. La competenza alla formulazione delle graduatorie interne d'istituto per l'individuazione del personale in soprannumero è dei dirigenti scolastici. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale docente interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. (art.12 del C.C.N.I. del 19.2.2005). Sempre nel termine di 5 giorni dal ricevimento della lettera di notifica del punteggio e delle preferenze da parte del CSA, il personale può richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato ( codice omesso o non pertinente) o nel caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda ( codice meccanografico e dizione in charo). In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la seguente normativa di cui all'art.9, 5° comma dell’OM n.6 del 19.1.2005. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice; nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Ricorsi in via giudiziale. Avverso gli atti definitivi emessi dall'Amministrazione in materia di mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono agire in via giudiziale esperendo il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, che deve essere svolto in uno dei due seguenti modi : attraverso la presentazione della relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo. ( art. 130 del CCNL 24.7.2003) ( vedi relativo schema). Le parti possono concordare di deferire la decisione della controversia ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma 4 del CCNQ sottoscritto il 23.1.2001 ( artt. 131 e 132 del CCNL del 24.7.2003). In caso di mancato accordo gli interessati possono ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 133 del CCNL del 24.7.2003, richiamato al comma 2 dell’art. 12 del CCNI del 14.1.2005 nota 1, è possibile per il docente esperire ancora il ricorso al Ministero dell’Istruzione che deciderà su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.





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