Elenchi Prioritari per l'a.s. 2010/11: DM 68 e DM 80/2010
Data: Lunedì, 20 settembre 2010 ore 20:34:04 CEST Argomento: Ministero Istruzione e Università
Con riferimento
ai DD.MM.n.68 del 30 luglio 2010 e n.80 del 15 settembre 2010, relativi
a quanto in oggetto, si fa rinvio, per quanto compatibili, ai
chiarimenti già forniti per l'a.s. 2009/10, con le note n.14655 del 30
settembre 2009 e n.19212 del 17 dicembre 2009.
Dalla predetta nota n.19212/2009 in particolare si segnalano i seguenti
aspetti:
1. Allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla
valutazione dei servizi prestati nell'a.s. 2010-2011, il personale
docente educativo e ATA che, pur avendo i requisiti per rientrare tra i
beneficiari delle disposizioni in oggetto, non si avvalga della
relativa normativa in quanto occupato per il corrente anno scolastico,
può all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento o
permanenti (docenti ed ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA),
qualora per carenza di posti disponibili abbia stipulato contratto di
supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a
quello dell' anno di rispettivo riferimento, scegliere a quale dei due
diversi insegnamenti o profili attribuire il punteggio.
2. Il personale ATA che parimenti non si avvalga della normativa in
oggetto, qualora abbia stipulato nell'anno in corso contratto di
supplenza fino al 30 giugno, e nel precedente anno fino al 31 agosto,
ha diritto, all'atto dell'inserimento o dell'aggiornamento delle
graduatorie permanenti, all'attribuzione del corrispondente maggior
punteggio.
3. Allo scopo di non pregiudicare la situazione economica del personale
scolastico interessato è consentito rifiutare la stipula di contratti
di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore
all'indennità di disoccupazione al momento spettante.
Il Direttore generale
f.to Luciano Chiappetta
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