INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Data: Sabato, 12 marzo 2005 ore 06:00:00 CET
Argomento: Normativa Utile


INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI A chi spetta Ai lavoratori licenziati o rimasti disoccupati che (non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni) hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente. Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (ad eccezione delle lavoratrici in maternità). Requisiti necessariIl lavoratore deve far valere: 1) un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni e cioè almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità (per le indennità da pagare nel 2005 il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2002); 2) almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente (nel 2004, per le indennità da pagare nel 2005). Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività retribuite e le giornate di assenza egualmente retribuite (malattia, maternità, etc.)Per quanto tempo spettaL'indennità spetta, e viene pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente (nel 2004, per le indennità da pagare nel 2005). Comunque per un periodo non superiore alle 156 giornate.La domandaLa domanda va indirizzata alle Sedi territoriali dell'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione (giovedì 31 marzo 2005, per le indennità da pagare nel 2005). La modulisticamodello DS 21: il “modello domanda” a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica); modello DL 86/88 bis: dichiarazione a cura del datore di lavoro (anche su copia); modello 01M o “modelli equivalenti”: certificazione di anzianità assicurativa; modello ANF/PREST: modello da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni di fruizione dell’assegno per il nucleo familiare. L'importoE’ calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nell’anno precedente (nel 2004, per le indennità da pagare nel 2005). Di detta retribuzione complessiva si considera il 30%. La cifra così ottenuta è moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili (pari a quelle effettivamente lavorate). A solo titolo di esempio: per le domande presentate nel 2004 e relative all'attività lavorativa effettuata nel 2003, l'indennità dovuta è stata liquidata nel limite massimo mensile lordo di € 791,21 (somma elevata a € 950,95 per i lavoratori che hanno potuto far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.711,71). Quando viene pagataL'indennità può essere riscossa: 1) con assegno circolare; 2) con bonifico bancario o postale; 3) allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente. Eventuale ricorsoNel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto._Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: - presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;_- inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;_- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge._Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE A chi spettaAi lavoratori, assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati o che rimangono disoccupati. Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità. Quando spettaQuando il lavoratore può far valere: 1) almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; 2) almeno 52 contributi settimanali o 12 mensili o di un corrispondente periodo di attività soggetta all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria nel biennio (24 mesi) precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (nel calcolo sono considerati i giorni di malattia, infortunio, maternità, ferie, festività).Per quanto tempo spettaL'indennità viene corrisposta per 180 giorni. Dal 1°gennaio 2001 può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.La domandaLa domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. La modulisticamodello DS 21: il modello domanda a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica); modello DS 22: dichiarazione a cura del datore di lavoro (anche su copia); modello 01M o “modelli equivalenti”: certificazione di anzianità assicurativa; modello ANF/PREST: modello da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni di fruizione dell’assegno per il nucleo familiare. La decorrenzaL'indennità decorre: - dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni; - dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. L'importoL'indennità è corrisposta nella misura del 40 % della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge. Per il 2004 tale importo mensile è di € 806,78 (somma elevata ad € 969,66 per i lavoratori che hanno potuto far valere una retribuzione lorda mensile superiore a Euro 1745,40). Quando viene pagataL'indennità può essere riscossa: 1) con assegno circolare; 2) con bonifico bancario o postale; 3) allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente. Quando cessaQuando il lavoratore: - ha percepito tutte le 180 giornate di indennità; - viene avviato ad un nuovo lavoro; - viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati; - diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (di vecchiaia, di anzianità, anticipato, di inabilità o assegno di invalidità). Eventuale ricorsoNel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione._Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: - presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;_- inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;_- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge._Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. Legenda Contributo settimanale alias 1 settimana di contribuzione alias iscrizione per almeno 1 settimana all’assicurazione obbligatoria Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione). Come intende l’INPS, temporalmente, la settimana La settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo. Lavoratore licenziato o rimasto disoccupato Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato. Personale con rapporto di lavoro fino al 31 agosto o fino al 30 giugno Può richiedere una o l’altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di lavoro in corso e l’inizio di un nuovo rapporto. Personale con rapporti di lavoro saltuari Può richiedere l’indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l’altra.





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