ESAMI DI AVVOCATO: RIVOLUZIONARIA DECISIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
Data: Sabato, 11 settembre 2010 ore 01:00:00 CEST
Argomento: Giurisprudenza


Aspirante avvocato salernitano, bocciato agli scritti, viene ammesso a sostenere direttamente gli esami orali dal TAR Milano
La vicenda riguarda un candidato salernitano che ha partecipato agli esami di avvocato, sostenendo gli scritti presso la Corte di Appello di Salerno, che sono stati poi corretti, per abbinamento, presso la Commissione della Corte di Appello dell’Aquila, che ha poi bocciato il concorrente e non lo ha ammesso agli orali.
Il giovane praticante non si è dato per vinto e, ritenendo di essere stato vittima di una ingiustizia, ha prodotto ricorso avverso la bocciatura, fondata sul solo voto numerico non supportato da alcun giudizio, al TAR Milano, a mezzo dell’avv. Domenico Ventura del Foro di Salerno, chiedendo la sospensione degli atti impugnati.
Il Collegio adito - Sezione III^ - ( Presidente Dott. Celeste Cozzi, Estensore Cons. Dott. Simeoli e  Dott. Gisondi Referendario) ha accolto  in pieno il ricorso, ritenendo che il voto da solo non puo’ sostituire il giudizio, e senza disporre la ricorrezione degli elaborati, ha ammesso, con una misura cautelare propositiva, il ricorrente a sostenere direttamente gli esami orali. 
Si tratta di una decisione rivoluzionaria, destinata a fare giurisprudenza e che costituisce un autorevole precedente anche per il cospicuo contenzioso in materia pendente in vari TAR italiani.
-    Avv. Domenico Ventura -


REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2010, proposto da:
ALESSIO D’ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Ventura, con domicilio eletto presso Quintino Lombardo in Milano, largo Augusto 3;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale del 28 giugno 2010 e degli allegati elenchi generali dell'esito delle prove scritte e degli ammessi e dei non ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per la sessione dell’anno 2009, pubblicati in data 28.6.2010, redatti dalla apposita Commissione della Corte di Appello di Salerno o/e degli Abruzzi dell’Aquila; - dei punteggi apposti sugli elaborati, come sopra impugnati, delle votazioni, dei giudizi determinati solo in maniera alfanumerica; - del verbale del 30.4.2010 n.11/4 della Comm.ne operante presso la Corte di Appello degli Abruzzi l'Aquila di valutazione e revisione delle prove scritte e di attribuzione dei voti; - della circolare del 9.12.2009 della Comm.ne Centrale esame avvocato sessione 2009;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori Ventura e Caridi;

VISTI i contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa alla censura di difetto di motivazione del voto espresso in forma numerica, che hanno indotto recentemente questa Sezione a sollevare questione di legittimità costituzionale;
RITENUTA la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21, comma 8, della legge 1971 n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato al solo fine di consentire lo svolgimento delle prove orali, fermo restando che ogni altra determinazione dell’amministrazione è subordinata all’esito del giudizio di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF
Dario Simeoli, Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario
        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2010
IL SEGRETARIO


Avv. Domenico Ventura
avv-domenicoventura@libero.it







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