Aule - massimo affollamento consentito
Data: Domenica, 05 settembre 2010 ore 01:00:00 CEST Argomento: Associazioni
Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998 (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html ), integrato dal
D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html ), relativo alla
formazione delle classi e determinazione degli organici (di diritto e
di fatto) e il DM Ministero Interno del 26 agosto 1992 sulla
prevenzione incendi nelle scuole (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html ), stabiliscono
che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un
minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in
più nel massimo. Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non
si fa riferimento ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un
atto amministrativo il quale, per sua natura, è sicuramente di rango
inferiore alle leggi (massima espressione della volontà del popolo
Italiano che è sovrano) emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in
materia di igiene e sicurezza. Un provvedimento amministrativo non può
assolutamente modificare nella sostanza una Legge del Parlamento (L.
nr. 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM 18/12/75).
Il Ministero dell'Istruzione, non essendo presente in ogni realtà
locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al
dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica della presenza
di elementi obbiettivi che rendono necessario costituire classi con un
numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di
limitate dimensioni ed altro. Per analogia, la reale grandezza delle
aule e la relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si
deve applicare anche alle scuole materne, elementari e medie. Di fatto
nessun dirigente scolastico, compresi quelli delle scuole superiori,
tiene in debito conto tali elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le
scuole con il risultato di avere classi numerose stipate in aule
anguste non conformi agli indici minimi di seguito esplicitati.
Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma
tecnica che prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine
e grado e 30 alunni per le materne, è il D.M. 18/12/1975 - indici
minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità
didattica ( www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html ) e
rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per
la scuola materna. Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in
maniera transitoria ad opera dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96
(www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html) in quanto le nuove
norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr:
23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo
di 25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben
altri, ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne,
le elementari e le medie (tabelle 5, 6 e 7) e quello di 1,96 mq netti
per alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10, 11 e 12).
Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti
la tabella riassuntiva al link: (
www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html ). Vi è poi il D.M.
Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica ( www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html ) che
fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento
ipotizzabile. Inoltre, la circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del
1/3/2002 ( www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html ),
fissa le linee guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.
I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento
all'igiene e sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i
cui lavori (solo) hanno beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad
opera della Legge nr. 649/96 art. 1/bis (
www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l649_96.html ), Legge nr. 340/97 (
www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l340_97.html ) , Legge nr. 265/99
art. 15 ( www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l265_99.html ) e altre
proroghe purchè gli edifici scolastici siano stati già inseriti dalle
Regioni in appositi piani di adeguamento alle norme, e in norme di
esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed
applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga.
Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M.
Istruzione 21/06/1996 nr. 292 (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html ) è stato
identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 (
www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc ) e, quindi, responsabile
dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti
compreso quello di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui
al predetto D. Lgs. 626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione
dell'art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 nr. 382 (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html ) recante norme
per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini
dell'igiene e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non gli
EE.LL. che sono solo i proprietari degli edifici), in base alla parte
terza della carta dei servizi scolastici (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html ), deve garantire
in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, igienico e
sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici
qual'è l'istruzione.
L'aumento del numero degli alunni per classe (fino a trenta ed oltre),
senza tenere conto della effettiva grandezza dell'aula, previsto
dall'anno scolastico 2010-2011 con l'entrata in vigore del DPR nr.
81/09 (norme per la riorganizzazione della rete scolastica e razionale
ed efficace utilizzo del personale -
http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/riorgrete_scolastica.pdf
) che ha abrogato il predetto DM 331/98 , è ILLEGITTIMO perchè il
Governo ha ecceduto nella delega di cui all'art. 64 comma 4 del D.L.
112/08 (convertito in Legge nr. 133/08) in quanto invade altre
competenze quali l'igiene e sicurezza sul lavoro e nelle scuole di cui
al Testo Unico D. Lgs. 81/08, le norme di prevenzione incendi nelle
scuole (DM M.I. 26/8/92) e le norme e gli indici di edilizia
scolastica, urbanistica e funzionalità didattica di cui all'art. 5
comma 3 della Legge nr. 23/96 (norme di edilizia scolastica - (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html ) che fa salvi gli
indici del DM LL.PP. 18/12/75 (
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html ) fino a quando
non verranno emesse, a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, di
concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, le nuove norme e indici
minimi e massimi di edilizia scolastica, urbanistica e funzionalità
didattica di cui all'art. 5 commi 1 e 2 della predetta Legge nr. 23/96.
Il Regolamento di cui al DPR 81/09 che ha elevato il numero di alunni
per classe fino a 30 ed oltre senza tenere conto della effettiva
grandezza delle aule, è gravemente illegittimo per almeno quattro
motivi se non di più: il primo per eccesso di delega, il secondo perchè
non fatto di concerto con il Ministero dei lavori pubblici come prevede
la legge nr. 23/96, terzo perchè non stabiliste alcuna norma ed indice
di edilizia scolastica o non ne fa riferimento, quarto per eccesso di
delega in quanto ha invaso altre competenze specifiche come la
prevenzione incendi, l'edilizia scolastica e relativa funzionalità
didattica e l'igiene e sicurezza sul lavoro. IL DPR nr. 81/09 da una
parte OBBLIGA i dirigenti scolastici/datori di lavoro a formare classi
numerose con oltre 30 alunni per aula senza tenere conto della
grandezza effettiva della stessa come responsabilità dirigenziale (art.
2 comma 6 del DPR/09) e dall'altra li ESPONE a sanzioni penali in
qualità di datori di lavoro. Intanto gli alunni continuano ad essere
stipati in classi pollaio fuori sicurezza.
L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di
altezza riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto
indice minimo di 2 mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR
nr. 303/56 così come modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96
- www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.html ) oltre che
dal testo unico sulla sicurezza nr. 81/08 e sia alle norme di edilizia
ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli edifici, è la condizione
minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene, evitare la
trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti
(Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile
ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione
dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative
ivi compreso il documento nr. 4 - linee guida per la prevenzione
incendi, evacuazione e pronto soccorso (
www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc4.htm ).
Le linee guida di applicazione del 626 - documento nr. 16 relativo al
rischio biologico - virus, batteri e parassiti - (
www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm ), esclude le
comunità come le scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso
deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs.
626/94, dall'applicazione delle particolari e relative procedure di
prevenzione biologica, purchè vengano applicate le misure generali di
igiene e venga effettuata la profilassi specifica. E' pacifico
affermare che nella formazione delle classi destinate a determinate
aule la cui grandezza è ben conosciuta, il mancato rispetto dei
predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno, è palese
inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme
generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza
correlata al massimo affollamento consentito ai fini della efficace
gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso
di emergenza.
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile
dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i
quali sono stati ulteriormente prorogati (di competenza degli EE.LL.),
dopo aver ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D.
Lgs. 626/94 (richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento
degli edifici, attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo
previsto del 31/12/2000, aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure
alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza così
come previsto dall'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 626/94. La violazione del
predetto comma 3 dell'art. 31, prevede la sanzione penale da 3 a 6 mesi
di arresto o una salata multa.
Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di
adeguamento da parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i
25 alunni abbiano a disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a
testa), l'unica misura alternativa che garantisce un equivalente
livello di sicurezza, è sicuramente quella di ridurre proporzionalmente
il numero degli alunni della classe in base alla effettiva grandezza
dell'aula nella quale sono destinati a stare per ben 10 mesi l'anno e
per un minimo di 6 ore al giorno.
Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra,
dagli armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe
di scuola materna, elementare e media composta di 10 alunni più
l'insegnate. Se vi è la necessità del sostegno per alunni disabili (H),
si dovrà ridurre il predetto numero di 10 alunni a beneficio
dell'insegnante di sostegno o di altra persona comunque presente in
aula. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali della scuola
per i quali sono previsti analoghi indici minimi.
E' sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici
minimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato
di agibilità e del certificato prevenzione incendi (l'obbligo di
richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione
d'uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente
scolastico - si veda circolare VV.F.
www.codacons.it/scuola/pics/CPI-rich-D.S.jpg e parere Avvocatura dello
Stato di Bologna www.codacons.it/scuola/avvocatura.doc -) i quali
certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici ne
sono sprovvisti -si veda
http://obiettivosicurezza.vigilfuoco.it/pdf/009_10-2003/servizi_sicurezza_e_prevenzione_incendi_nella_scuola.pdf
), sono stati rilasciati sulla base della effettiva planimetria e
relative dimensioni delle aule e della scuola tutta e la responsabilità
del non rispetto degli indici minimi previsti dalle norme ricade solo
sul responsabile dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore
delle classi e sugli organi collegiali della scuola interessata, tranne
nel caso che si sia stati esplicitamente autorizzati dal superiore
gerarchico fermo restando le competenze legate all'autonomia
scolastica. In caso di una emergenza che vede coinvolta la salute degli
alunni e dei lavoratori, stante la situazione attuale, anche in
considerazione della oramai prossima scadenza della proroga
dell'effettuazione dei lavori di adeguamento, sarà difficile per i
responsabili (vedasi disamina sulla identificazione dei responsabili -
www.codacons.it/scuola/identificazione.html ) dimostrare l'avvenuta
applicazione delle predette misure alternative che garantiscono un
equivalente livello di sicurezza.
Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli
alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice
civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
(istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato) - che recita:
".........................................Omissis..........................-
I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte
sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di
non aver potuto impedire il fatto".
Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego, l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente
e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi
presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a
tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia
responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.
Le inadeguatezze e l'erroneo rapporto fra numero di alunni e gli indici
minimi previsti, sicuramente vengono ad evidenziasi durante
l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali
obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in
qualità di responsabili e, che, nelle scuole, devono esserne effettuate
almeno due durante ogni anno scolastico e la prima da effettuarsi ad
inizio anno scolastico al fine di addestrare i neo iscritti.
Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano
negli alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad
inficiare sulla qualità del servizio offerto nel POF (Piano
dell'offerta formativa) di ogni scuola. Si veda apposita disamina di
Nico Hirtt ( www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html ).
Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare
ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli
organici causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero
complessivo dei docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto
abbiano provveduto ad effettuare le corrette comunicazioni sindacali di
cui all'art. 46 del predetto D.M. Istruzione nr. 331/98. Essendo
materia sindacale, perchè gli RSU e gli RLS scuola non intervengono
sull'argomento?
Mimmo DIDONNA
Responsabile Sportello SCUOLA SICURA CODACONS
|
|