SUPPLENZE E ORARIO DI CATTEDRA
Data: Sabato, 05 marzo 2005 ore 06:30:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Supplenti e orario di cattedra Pervengono numerosi quesiti tesi a conoscere se il supplente possa superare l’orario di cattedra di 18 ore al pari del personale di ruolo. La materia è regolata, in via generale, dal Decreto Ministeriale 201, del 25 maggio 2000,1° comma dell’art.4, che lo vieta: "l’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero.....conserva titolo a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo". Norme speciali, tuttavia, regolano alcune fattispecie specifiche: l’art. 70, comma 3 del CCNL 1995 prevede la possibilità di attività aggiuntive di insegnamento, erogate per le ore effettivamente prestate, fino ad un massimo di sei ore settimanali e l’art. 22, comma 4, della Legge 448/00, ripreso dalla C.M. n.82 del 19 luglio 2002, prevede, analogamente, che "a conclusione delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e di quelle con durata sino al termine delle attività didattiche e prima ancora di procedere al conferimento delle supplenze di propria competenza, sulla base delle graduatorie d’istituto e di circolo, i dirigenti scolastici dovranno proporre ai docenti in servizio nella scuola l’attribuzione delle ore residue in aggiunta all’orario d’obbligo". Pertanto, si evince chiaramente che il supplente non può superare le 18 ore di lezione se non nel caso in cui ricada nella fattispecie prevista dalle norme speciali richiamate . Infatti, se nella singola Scuola sono presenti spezzoni di orario che non hanno contribuito a formare le cattedre in misura non superiore alle sei ore, il Dirigente scolastico deve offrirle al personale in servizio, prima di procedere all’assegnazione di supplenze. In questo caso e, solo in questo caso, il supplente, non in quanto tale, ma come personale in servizio nella singola scuola, può superare l’orario cattedra fino ad un massimo di 24 ore al pari dei docenti di ruolo nella scuola stessa. Ovviamente, tale incremento di orario non può rappresentare un obbligo per il personale ma una facoltà da esercitare a domanda. Nel caso di più docenti che chiedono l’incremento orario, i criteri per l’assegnazione delle ore al personale docente in servizio, ivi compresi i supplenti annuali e quelli fino al termine delle attività didattiche, vengono definiti attraverso la contrattazione d’istituto tra il Dirigente scolastico e le R.S.U.





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